Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28936 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. II, 27/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo studio dell’avvocato TOMASELLI

EDMONDO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI SOMMOZZATORI 7, presso il suo studio,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUBEO STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11193/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 09/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.G. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Roma gli aveva ingiunto di pagare a favore dell’avv. V.G. la somma di Euro 282,30 a titolo di onorari professionali, deducendo che l’opposto non era stato nominato difensore di fiducia nè di ufficio ma aveva presenziato all’udienza penale in sostituzione di altro professionista.

L’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione. Con sentenza depositata il 9 marzo 2005 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione sul rilievo che era stata raggiunta la prova circa l’attività svolta dall’avv. V., il quale all’udienza del 14-4-2003 era stato nominato dal giudice, ai sensi del quarto come dell’art. 97 cod. proc. pen., difensore di ufficio in sostituzione dell’avv. P. difensore di ufficio non presente in quella udienza.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C. G. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando violazione di legge, deduce la carenza di legittimazione attiva dell’opposto a chiedere il pagamento di spettanze professionali alle quali non aveva titolo, tenuto conto che l’attività professionale era stata svolta dal difensore di fiducia da lui nominato; il sostituto che agisce in nome e per conto del sostituito, non acquista alcun diritto.

1.2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata emessa, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., tenuto conto del valore della controversia.

Le decisioni pronunciate secondo equità possono essere impugnate con il ricorso per cassazione soltanto per violazione, oltrechè delle norme processuali, di quelle costituzionali, comunitarie di rango superiore e, a seguito della pronuncia n. 204 del 2006 della Corte Costituzionale dei principi informatori della materia.

Ciò posto, il ricorrente non ha ottemperato all’onere di indicare il principio informatore della materia che sarebbe stato violato, avendo piuttosto dedotto che l’opposto non era legittimato a chiedere il compenso, così sostanzialmente contestando la titolarità del diritto all’onorario, ovvero l’inesistenza di alcun rapporto intercorso con esso opponente e deducendo che, nel caso di sostituzione del difensore, il diritto compete al sostituito e non al sostituto.

Orbene, la questione circa la spettanza o meno dell’onorario a favore del difensore di ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.c., comma 4, ha ad oggetto la violazione della legge sostanziale e non di quella processuale e, per quel che si è detto, la suddetta violazione non può essere denunciata nella presente sede.

D’altra parte, nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., non è deducibile il vizio di motivazione di cui art. 360 c.p.c., n. 5 (peraltro neppure denunciato) ma va denunciata la nullità della sentenza, ai sensi dell’ex art. 360 c.p.c., n. 4, nell’ipotesi di motivazione insussistente od apparente, che nella specie non è sicuramente configurabile, avendo il Giudice di Pace indicato come la nomina dell’avv. V. era avvenuta in sostituzione del difensore di ufficio, non presente in udienza, ai sensi dell’art. 97 citato, cioè a seguito di provvedimento del giudice, e non in virtù di delega (volontariamente) conferita dal difensore ad un collega, perchè lo sostituisca in udienza, come invece nel caso esaminato dal precedente di legittimità citato dal ricorrente, che aveva evidentemente a oggetto una fattispecie del tutto diversa. Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 300,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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