Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28936 del 12/11/2018
Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 12/11/2018), n.28936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9629/2013 proposto
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario
della S.C.C.I. (SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.)
S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,
LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO B.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 436/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 04/04/2012 R.G.N. 976/2008.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 436 del 2011, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dal fallimento di B.F. avverso la cartella di pagamento emessa per l’omesso pagamento di contributi per il periodo 1990-1997;
la Corte d’appello, dopo aver esposto che all’udienza di discussione del 3.12.2009 era stato concesso termine per la rinnovazione della notifica del ricorso in appello, ha motivato la decisione di improcedibilità dell’appello fondandola sulla circostanza che la nuova notifica avrebbe dovuto essere effettuata, non presso lo studio di Barcellona Pozzo di Gotto, ma presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario ove si svolge il giudizio del R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82, posto che non era stato possibile notificare presso il domicilio eletto in (OMISSIS) dall’avv.to D. Bucca a causa dell’avvenuto trasferimento dello studio dell’avvocata Rosalia Barca, domiciliataria;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un solo motivo relativo alla violazione e o falsa applicazione del R.D. 22 gennaio 1934, art. 82, comma 2.
Diritto
RITENUTO
che:
Il ricorrente, nell’unico motivo, deduce la violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2, giacchè la Corte d’appello lo aveva illegittimamente applicato anche nel caso di specie in cui, a causa del trasferimento, non comunicato del domiciliatario dell’avv.to D. Bucca, l’INPS aveva chiesto ed ottenuto dalla Corte d’appello di Messina di provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso in appello ed, ottenuto il nuovo termine, aveva proceduto direttamente alla notifica presso lo studio dello stesso avvocato D. Bucca in Barcellona Pozzo di Gotto, personalmente, ai sensi dell’art. 138 c.p.c.;
il motivo è fondato;
questa Corte di cassazione, esprimendo un orientamento cui va data continuità, ha avuto modo di affermare che dall’art. 138 c.p.c., comma 1, secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, in quanto, a norma dell’art. 170 c.p.c., comma 1, il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, è l’unico destinatario di tutte le notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (Cass. 15326/2015; 7613/1999);
dunque, nel caso di specie, essendo la notifica del ricorso in appello, successivamente all’autorizzazione alla rinnovazione della notifica, avvenuta a mani dell’avv.to D. Bucca ai sensi dell’art. 138 c.p.c., va riconosciuta la idoneità della notifica medesima al fine dell’instaurazione del processo d’appello;
ne consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, per l’espletamento del giudizio d’appello, con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018