Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28936 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19390-2014 proposto da:

AZIENDA USL (OMISSIS) DI GROSSETO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA ROSSI;

– ricorrente principale –

contro

F.A., T.R., C.A.,

G.A., S.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LEONIDA CALVISI;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) DI GROSSETO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

nonchè da:

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SILVIA ROSSI;

– resistente con mandato –

avverso l’ordinanza definitiva della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/05/2014 r.g.n. 360/2013;

avverso la sentenza definitiva del TRIBUNALE DI GROSSETO, depositata

il 10/10/2012 r.g.n. 9/12.

Fatto

RILEVATO

che con ordinanza emessa il 15 maggio 2014, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. la Corte d’appello di Firenze dichiara inammissibile l’appello proposto dalla AUSL n. 9 di Grosseto avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 415 del 10 ottobre 2012;

che il Tribunale di Grosseto con la suindicata sentenza, per quel che qui interessa, ha stabilito quanto segue:

a) ha condannato la AUSL a risarcire ai dirigenti medici ricorrenti – tutti addetti alla UO di chirurgia dell’ospedale di Orbetello – il danno patito per essere stati adibiti, a partire dal giugno 2010, a turni di pronta reperibilità notturna o in giorni festivi in misura eccedente a quella “di regola” prevista dal CCNL del settore – consistente in 10 turni di reperibilità notturna e/o festiva ed ha liquidato, in via equitativa, detto danno;

b) ha escluso, sulla base di un’accurata disamina delle peculiarità del caso concreto, che in questa materia possano avere esclusivo rilievo i risparmi di spesa e quindi che il suindicato limite sia meramente indicativo e pertanto superabile, come invece sostiene l’Azienda;

c) ha affermato l’esistenza con un argomentato procedimento presuntivo riferito alla natura specifica delle mansioni svolte, alle caratteristiche sia del reparto di appartenenza sia del quadro complessivo degli orari e dei turni richiesti secondo i prospetti documentati;

d) ha operato la liquidazione equitativa del danno motivatamente con riferimento a parametri desunti dagli accordi collettivi dell’Azienda per reparti diversi da quelli cui erano adibiti i ricorrenti;

che la Corte d’appello ha richiamato e condiviso in toto la sentenza appellata e, dopo aver rilevato che l’appello incidentale dei medici era stato formulato in via condizionata, ha dichiarato la sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 348-bis c.p.c.;

che avverso i due suddetti provvedimenti la AUSL n. (OMISSIS) di Grosseto (cui è subentrata la AUSL Toscana Sud Est dell’1 gennaio 2016) propone ricorso affidato a tre motivi;

che resistono, con controricorso, F.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe i quali propongono, a loro volta, ricorso incidentale condizionato, cui replica la AUSL con proprio controricorso;

che entrambe parti depositano anche memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso principale è articolato in tre motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 2002-2005 – perchè si sostiene che, anche il tenore letterale della norma, conferma che il limite di 10 turni mensili fissato dal CCNL per la “regolare” adibizione di dirigenti a turni di reperibilità non è superabile solo in casi eccezionali, mentre di norma è superabile pure in situazioni non eccezionali ma peculiari più o meno permanenti, quali possono verificarsi in strutture sanitarie di dimensioni più piccole per fare fronte al volume di attività da svolgere per meglio tutelare interessi primari – nonchè degli artt. 1176 e 1218 c.c., perchè è stato affermato l’inadempimento dell’Azienda sanitaria per una condotta ad essa non imputabile a causa delle peculiarità della situazione del presidio interessato, delle situazioni contingenti che ha dovuto affrontare pure per i rilevanti tagli di risorse previsti dalla normativa statale e regionale;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., in quanto è stato riconosciuta la sussistenza di un danno non patrimoniale alla vita privata e da stress e stanchezza per eccessiva turnazione, che però era stato solo dedotto ed erroneamente è stato considerato provato per presunzioni, in assenza dei relativi presupposti, configurandosi, in fatto, un danno in “re ipsa”, senza considerare che la disciplina contrattuale prevede diversi meccanismi compensativi del disagio legato alla pronta disponibilità dei medici;

che con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226 e 1227 c.c. in quanto la suddetta arbitraria liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata anche senza dare rilievo alle diverse e specifiche situazioni dei differenti ricorrenti, così da pervenire ad una liquidazione uguale per tutti, tranne per la Dott.ssa C., neppure tenendosi conto dell’assenza di iniziative assunte dagli interessati per ottenere la riduzione dei turni di pronta reperibilità;

che si aggiunge che per la quantificazione del risarcimento si è fatto riferimento all’indennità compensativa prevista dagli accordi aziendali che viene corrisposta per l’attività aggiuntiva, istituto diverso dalla pronta disponibilità;

che con il ricorso incidentale condizionato si sottolinea che, al di là della qualificazione giuridica risarcitoria, i compensi di cui si tratta sono stati riconosciuti ai sensi dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2233 c.c., pertanto la loro eventuale mancata attribuzione – in ipotesi di accoglimento del ricorso principale – equivarrebbe a legittimare la AUSL a beneficiare di lavoro “non retribuito”, contro ogni principio di giustizia sostanziale, come affermato anche da diversi giudici del merito;

che, preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso principale proposta, in controricorso, da F.A. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe;

che tale eccezione deve essere accolta in quanto, come di recente chiarito da questa Corte: nell’ipotesi in cui l’ordinanza pronunciata ex art. 348-bis c.p.c. sia stata letta in udienza, per il ricorso per cassazione il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2 decorre dall’udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma comportano la presunzione assoluta di legge della avvenuta conoscenza del provvedimento da parte delle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo, il che esonera la Cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, che se interviene si deve considerare meramente pleonastica e irrilevante ai fini della decorrenza del suddetto terme (Cass. 5 luglio 2018, n. 17716 e ivi ampi richiami);

che, nella specie, la richiesta della notifica del ricorso principale è del 15 luglio 2014, mentre dell’ordinanza della Corte d’appello è stata data lettura in udienza il 15 maggio 2014, sicchè il prescritto termine di sessanta giorni scadeva lunedì 14 luglio 2014;

che, di conseguenza, la notifica del ricorso è da considerare tardiva e questo comporta l’inammissibilità del ricorso stesso, con assorbimento di ogni altro profilo di censura con esso proposto ed anche del ricorso incidentale condizionato;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna l’Amministrazione ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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