Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28935 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. II, 27/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), P.M.

(OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentati e difesi

dall’avvocato LOVELLI ALFREDO;

– ricorrenti –

contro

L.A., + ALTRI OMESSI

;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 326/2004 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 21/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La.Pa. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto P.G. perchè venisse accertato che era proprietaria del terreno in contrada (OMISSIS) in virtù di successione dal proprio coniuge D. M., chiedendo la condanna del convenuto a rilasciare tale fondo di cui si era appropriato senza titolo, nonchè a rimborsarla dei frutti percepiti oltre al risarcimento dei danni.

Costituitosi in giudizio, P.G. chiedeva il rigetto della domanda, assumendo di avere acquistato il fondo in contestazione dal proprietario L.E., il quale – chiamato in causa – si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta dall’attrice.

Il giudizio interrotto, una prima volta per la morte del L. e successivamente per il decesso del P., era riassunto dall’attrice nei confronti di entrambi: peraltro si costituivano soltanto gli eredi del P..

Con sentenza dep. il 28 ottobre il Tribunale condannava: gli eredi del P. a rilasciare il fondo e a rendere il conto dei frutti percepiti dal 25 agosto 1981; gli eredi del L. a restituire agli eredi P. la somma ricevuta in acconto del prezzo.

Avverso tale decisione proponevano appello gli eredi del P.; si costituivano in giudizio l’attrice nonchè A. L., i quali denunciavano l’irregolarità del giudizio di primo grado, deducendo che il giudizio, interrotto per la morte di L.E., non era stato riassunto nei confronti di tutti gli eredi del medesimo; L.A. dichiarava di non essere erede di L.E.. Con sentenza dep. il 21 ottobre 2004 la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto dichiarava, ai sensi dell’art. 354 cos. proc. civ., la nullità del giudizio di primo grado rimettendo la causa al giudice di primo grado anche per le spese del grado; estrometteva dal giudizio L.A., condannando gli appellanti al pagamento in suo favore delle spese di gravame.

I giudici di appello rilevavano che il giudizio, interrotto anche per la morte di L.E., era stato riassunto con atto notificato soltanto agli eredi N.P. e a F. L., nonchè a tale L.A. (a mani del padre), mentre non era stato notificato agli altri eredi V. e P. L., per cui il contraddittorio non era integro.

D’altra parte, L.A. aveva prodotto stato di famiglia dal quale era risultato che i genitori erano vivi e che dunque non era erede di L.E..

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M. F., P.M., e P.F. sulla base di due motivi.

I ricorrenti hanno tempestivamente ottemperato all’ordinanza del 7 aprile 2011, con cui il Collegio aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di N.P., L. F., L.A., L.V. e L. P.. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione, omessa ed erronea applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 345 e 112 cod. proc. civ. nonchè omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisione gravata che non aveva proceduto al regolamento delle spese del grado di appello che era tenuta liquidare unitamente a quelle di primo grado, tenuto conto che – secondo quanto accertato dagli stessi Giudici – erano emersi sufficienti elementi per stabilire che la parte responsabile della irregolarità della riassunzione e quindi della nullità del giudizio era l’attrice, la quale andava condannata al pagamento delle spese del doppio grado. Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa (Cass. 16765/2010; 6762/2003).

Nella specie, pertanto la Corte di appello erroneamente non ha provveduto alla liquidazione: a) delle spese di secondo grado, che in ogni caso era tenuta a regolare, non potendone rimettere la liquidazione al primo giudice; b) alle spese del primo grado, essendo emerso in base agli stessi accertamenti compiuti dalla Corte che la nullità del giudizio per il difetto di integrità del contraddittorio era ascrivibile all’attrice, la quale non aveva proceduto alla notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti di tutti gli eredi L. ma soltanto di alcuni.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione, omessa ed erronea applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 354 e 112 cod. proc. cìv. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la sentenza che aveva condannato essi ricorrenti al pagamento delle spese in favore di L.A. estromesso dal giudizio, atteso che il medesimo era stato dall’attrice erroneamente evocato in giudizio quale figlio ed erede di L.E., quando dallo stesso atto notificato mediante consegna a mani del padre doveva essere escluso che il medesimo potesse essere erede del chiamato in causa. Il motivo è fondato.

Erroneamente sono state poste a carico dei ricorrenti le spese sostenute da L.A., il quale era stato erroneamente citato in giudizio dall’attrice, la quale non solo non aveva proceduto, come si è detto, a notificare l’atto di riassunzione nei confronti di alcuni eredi L. ma aveva evocato in giudizio un soggetto, L.A., risultato del tutto estraneo al presente giudizio, posto che dalla stessa relata di notifica era risultata la consegna a mani del padre: il che con evidenza avrebbe dovuto indurre a escludere che il medesimo potesse rivestire la qualità di figlio ed erede di L.E..

Il ricorso va accolto; la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Lecce.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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