Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28935 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 12/11/2018), n.28935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15888/2013 proposto da:

C.G., (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO NATALE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3883/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/01/2013 R.G.N. 471/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 31 gennaio 2013 la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di primo grado e rigettato la domanda svolta dall’attuale ricorrente, titolare di pensione di reversibilità dall’aprile 1974 e di pensione diretta dall’aprile 1991, per il riconoscimento del diritto al calcolo degli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, sulla pensione di reversibilità e per l’integrazione al trattamento minimo della pensione diretta di vecchiaia fin dalla data della decorrenza originaria;

2. la Corte di merito accoglieva il gravame dell’INPS che, fin dal primo grado, aveva evidenziato che la pensione SO in godimento, pur beneficiando delle maggiorazioni ex lege n. 140 del 1985, a decorrere dal 1985, non ne aveva fatto mutare la natura e alla scadenza della contitolarità della figlia (maggio 1990) era stata ricalcolata all’origine con la percentuale spettante al coniuge superstite;

3. per la Corte di merito la pensione era da considerare inferiore al minimo anche dopo gli aumenti ex lege n. 140, con la conseguenza che non poteva essere contemporaneamente concessa l’integrazione al minimo sulla pensione diretta;

4. avverso tale sentenza C.G. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. deducendo violazione della L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 4, la parte ricorrente assume la violazione della giurisprudenza ai sensi della quale alla cessazione della contitolarità il calcolo debba essere effettuato per il titolare superstite come se fosse stato sin dall’origine unico titolare, mediante un computo virtuale che comprenda gli aumenti ex lege n. 140 del 1985, ed interroga la Corte sugli effetti di tale ricalcolo, nel senso di determinare una pensione superiore o inferiore al trattamento minimo;

6. ritiene il Collegio che, pur superando i profili di censura inammissibili per l’introduzione, in sede di legittimità di conteggi mai vagliati nei precedenti gradi di merito, il ricorso vada rigettato;

7. come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. 20 maggio 2015, n. 10375 ed i precedenti ivi richiamati), gli aumenti degli importi delle pensioni spettanti per effetto della perequazione automatica introdotta dalla L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 4, vanno calcolati per le pensioni di reversibilità integrate al trattamento minimo con riferimento all’importo a calcolo della pensione del titolare, mirando la disposizione ad assicurare – in sostituzione del beneficio già introdotto del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-quater, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1980, n. 33- una tutela alle posizioni di quei lavoratori che, pur in possesso di un’anzianità assicurativa superiore a settecentottanta contributi settimanali, avevano in godimento una pensione di modesto ammontare, anche inferiore al minimo, per effetto della limitazione del diritto all’integrazione al minimo operata dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, in caso di superamento di determinate soglie di reddito;

8. qualora la somma del suddetto trattamento base e dell’importo spettante per la perequazione sia inferiore alla pensione integrata già in godimento, deve essere, pertanto, mantenuto tale trattamento senza operare alcun miglioramento;

9. si è anche già precisato che il tenore letterale della disposizione non consente altra interpretazione, giacchè la citata L. n. 140 del 1985, all’art. 4, comma 3, prevede chiaramente che gli aumenti “si applicano sull’importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo”, e quindi l’applicazione degli aumenti medesimi sulla pensione integrata contrasterebbe con il tenore letterale della disposizione che non si presta ad interpretazioni diverse (v. Cass. n. 10375 del 2015 cit.);

10. si è, inoltre, chiarito che la disposizione mirava all’aumento delle prestazioni di quei lavoratori che, pur potendo far valere una consistente anzianità assicurativa, oltre settecentottanta contributi settimanali, si trovavano tuttavia in godimento di una pensione di modesto ammontare, addirittura inferiore al minimo e quindi nella necessità della integrazione (v. Cass. n. 10375 del 2015 cit.);

11. la sentenza impugnata si è, pertanto, conformata ai predetti principi, nè il thema decidendum può ora ricomprendere la richiesta, formulata in questa sede di legittimità, di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, trattandosi di domanda nuova non introdotta tempestivamente nei gradi di merito;

12. le spese vengono regolate come da dispositivo;

13. pur essendo il ricorso notificato dopo l’entrata in vigore della novella al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, che apporta innovazioni al regime delle spese di giustizia per il caso di rigetto dell’impugnazione, la ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, non deve essere onerata delle conseguenze ivi previste, vale a dire del pagamento aggiuntivo collegato al rigetto integrale o alla definizione in rito dell’impugnazione (cfr., ex multis, Cass. 4 febbraio 2015, n. 2023).

P.Q.M.

14. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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