Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28934 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 17/12/2020), n.28934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13018/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianfranco

Chiarelli del Foro di Taranto, elettivamente domiciliata a Roma, in

Viale Africa, n. 40, presso lo studio dell’avv. Federica Sordini;

– ricorrente –

contro

D.C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rinaldi

del Foro di Taranto ed elettivamente domiciliato in Roma, Via

Costantino Corvisieri, n. 54, presso lo studio dell’avv. Chiara

Caroli;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia Sezione Staccata di Taranto n. 211/28/12 pronunciata

l’8.11.2012 e depositata il 19.11.2012

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.C.G. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la cartella di pagamento relativa ad Iva, Irpef ed Irap per l’anno fiscale 2006 notificatagli da Equitalia Pragma S.p.A. eccependone la nullità per mancata comunicazione della liquidazione dell’imposta e delle irregolarità riscontrate, nonchè la tardività della notifica effettuata oltre il quinto giorno del mese successivo della consegna del ruolo ed infine l’irregolarità della notifica del titolo in mancanza della relata o comunque di una dizione sostitutiva effettuata sul frontespizio e non in calce.

2. La C.T.P. annullava la cartella impugnata avendo rilevato che sulla cartella stessa opposta non era stata indicata la data in cui il ruolo era diventato esecutivo, come prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12.

2. Avverso la predetta sentenza proponevano appello (principale) Equitalia ed (incidentale) il contribuente; gravami che la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, con sentenza n. 211/28/12, pronunciata l’8.11.2012 e depositata il 19.11.2012, accoglieva parzialmente e, in riforma della decisione impugnata, annullava l’atto ingiuntivo opposto per vizio della notifica, ritenendo l’inesistenza giuridica della notificazione perchè “effettuata al di fuori delle disposizioni normative, cioè al di fuori del modello legale”.

3. Equitalia ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta.

4. Il contribuente resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, del D.M. 9 aprile 2001, n. 13700, artt. 32 e 39, dell’art. 149 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, contestando l’interpretazione della Commissione Regionale, in quanto, contrariamente a quanto statuito dalla stessa, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dopo avere al comma 1 stabilito che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dal messo comunale o dagli agenti della Polizia Municipale “, aggiunge che “la notifica può essere eseguita mediante invio di raccomandata o avviso di ricevimento”, sicchè per la notifica della cartella esattoriale è rimessa all’ente concessionario la scelta se avvalersi delle persone abilitate di cui al comma 1, ovvero direttamente del servizio postale.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 157 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentando che la C.T.R. si era pronunciata su questioni mai sollevate dal contribuente, travalicando i limiti posti dall’art. 112 c.p.c., ai sensi del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, 160 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” per avere la C.T.R. rilevato varie forme di irregolarità della notifica dell’atto – la cui ricezione da parte del destinatario è pacifica tra le parti – violando l’art. 156 c.p.c. che al comma 3 impedisce al giudice di pronunciare la nullità se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato.

1.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, della L. n. 890 del 1982, art. 7, del D.M. 9 aprile 2001, n. 13700, artt. 32 e 39, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che dette norme erano state erroneamente invocate in mancanza dei presupposti per la loro applicabilità, atteso che l’atto non era stato consegnato a persona diversa dal destinatario, il quale comunque non aveva mai contestato alcunchè in ordine all’adempimento delle formalità previste da tali disposizioni.

1.5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” rilevando che contrariamente a quanto asserito dal Giudice di secondo grado, il Concessionario non era gravato dell’onere di esibire l’avviso di ricevimento della cartella opposta, in quanto non sono mai stati in contestazione nè la circostanza della notifica a mezzo posta, nè la data della notifica della cartella (avvenuta per ammissione dello stesso contribuente il 30.7.2010), nè l’avvenuta ricezione della stessa (peraltro allegata al ricorso introduttivo), nè tanto meno la tempestività e l’ammissibilità dell’opposizione.

2. Ciò posto, va innanzitutto osservato che il ricorso appare meritevole di accoglimento essendo i motivi tutti fondati e, in quanto strettamente connessi, suscettibili di trattazione congiunta.

3. Orbene, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni Da matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086); giurisprudenza questa, autorevolmente corroborata dalla sentenza n. 175 del 2018 della Corte Costituzionale la quale ha evidenziato come al fine di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica è stata legittimamente attribuita all’agente per la riscossione la facoltà di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento.

3.1. Nella specie meritano pertanto accoglimento le censure della ricorrente avverso le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo il concessionario proceduto correttamente alla notifica della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, talchè era sufficiente, per il relativo perfezionamento, la spedizione postale e la consegna al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponesse la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. decisioni sopra citate).

3.2. Analoghe considerazioni valgono per le censure relative a tutte le asserite irregolarità che la C.T.R. ha ritenuto di rilevare d’ufficio, in palese violazione dell’art. 115 c.p.c., pervenendo ad una pronuncia di “inesistenza della notifica”; tra queste, “la mancata produzione dell’elenco di trasmissione disposto dal concessionario delle lettere raccomandate, fra cui quella per cui è causa”, la non “identificabilità di colui che si presentò al domicilio e riscontrò l’assenza del destinatario, compilò l’avviso e lo pose nell’apposita cassetta postale, considerata la incomprensibilità della sottoscrizione”, l’omessa indicazione dell’assenza del destinatario o di altre persone idonee alla ricezione, nonchè la mancanza di “adempimenti relativi alla notifica della raccomandata a persona non rinvenuta nel domicilio in una con le altre indicate dalla legge” oltre che i riferimenti ad “una sottoscrizione illeggibile della persona avvisata” e ai “due timbri entrambi illeggibili specialmente nella data”… di arrivo “del plico in posta e quello dell’avvenuta giacenza” ed, infine, quale “argomento ultimo in ragione temporale, ma primo sotto il profilo della rilevanza giuridica”… “la mancata prova, che secondo il più volte citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, il concessionario deve conservare per cinque anni, e cioè l’avviso di ricevimento del quale ha l’obbligo di esibizione per dettato legislativo”; irregolarità tutte rilevate d’ufficio dalla C.T.R. benchè afferenti a questioni che pacificamente non avevano formato oggetto di contestazione tra le parti. Al riguardo va ricordato come questa Corte abbia più volte ribadito che, in tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come “causae petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio decidendi” (Cass. n. 20393/2007; Cass. n. 9020/2017; Cass. n. 30144/2017; Cass. n. 13126/2016).

3.3. Ritenuta pertanto l’assoluta validità della notificazione, si appalesa ultroneo l’esame della dedotta violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, che presuppone un vizio di notifica nella specie insussistente.

4. Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio degli atti al giudice a quo cui va demandato anche di provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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