Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28934 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5730-2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, succeduta all’AUSL N.

(OMISSIS) DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERDINANDO MAURELLI;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 234/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 06/09/2013 R.G.N. 293/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 6 settembre 2013 la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nicosia del 19 gennaio 2011: 1) dichiara il diritto dell’appellato F.P. ad ottenere, a titolo di compenso per la reperibilità svolta a decorrere dall’1 ottobre 2005 e per il periodo indicato, la somma di Euro 15,00 per ogni turno di reperibilità feriale e quella di Euro 25,00 per ogni turno di reperibilità festiva, anzichè le maggiori somme stabilite dal primo Giudice; 2) condanna la AUSP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Enna – succeduta alla locale AUSL n. (OMISSIS) – al pagamento del suindicato compenso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) è esatto il rilievo dell’Azienda circa l’erroneità della configurazione effettuata dal primo Giudice del rapporto del F. come subordinato anzichè come rapporto di prestazione di opera professionale autonoma svolto nell’ambito della c.d. parasubordinazione, disciplinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva e, per la reperibilità, dall’art. 71 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005;

b) tale erronea qualificazione del rapporto non ha però inciso sulla decisione impugnata, la quale è comunque fondata sul citato art. 71 dell’ACN;

c) ne deriva l’infondatezza delle doglianze dell’AUSP;

d) in particolare, in base alla giurisprudenza di legittimità il trattamento economico aggiuntivo da corrispondere per il servizio della reperibilità può essere determinato dal giudice se non è stabilito dalla contrattazione collettiva;

e) nella specie, l’art. 71 dell’ACN cit. prevede l’indennizzabilità della reperibilità dei medici di continuità assistenziale, rinviando per la relativa determinazione alla contrattazione regionale, che è intervenuta solo successivamente con un accordo reso esecutivo con decreto assessoriale del 6 settembre 2010, peraltro non applicabile nella specie ratione temporis;

f) non rileva la mancata previsione del compenso per la reperibilità nel contratto stipulato tra l’Azienda e il Dott. F., in quanto come affermato dal primo Giudice nella specie l’inadempimento contrattuale consiste nella avvenuta utilizzazione da parte della AUSP della prestazione di pronta reperibilità svolta dall’interessato senza la corresponsione di alcuna retribuzione;

g) peraltro, come precisato dalla AUSP, nella specie la reperibilità consiste nella rintracciabilità telefonica per un’ora e mezza per ogni turno (un’ora all’inizio e mezz’ora alla fine), pertanto, considerato il compenso orario spettante a decorrere dal 31 dicembre 2005 ai medici di continuità assistenziale, la quantificazione effettuata dal primo giudice appare eccessiva e il compenso va rideterminato nel senso indicato sopra, parametrandolo all’onorario professionale dei medici di continuità assistenziale che, dal 31 dicembre 2005, è stato fissato in Euro 20,84 all’ora;

che avverso tale sentenza la AUSP di Enna propone ricorso affidato a due motivi, mentre F.P. non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in due motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 71 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005 nonchè dell’art. 36 Cost. e del Decreto Assessoriale Regione Sicilia 6 settembre 2010, art. 6 perchè la Corte d’appello avrebbe errato nel sostituirsi alle parti collettive nel riconoscimento del compenso per i turni di reperibilità;

che, infatti, il comma 3 del richiamato art. 71 dell’ACN per la reperibilità demandava alla contrattazione regionale la definizione degli ulteriori contenuti e delle relative modalità di attuazione e di remunerazione;

che, d’altra parte, l’art. 36 Cost., cui fa riferimento la Corte d’appello, garantisce il diritto ad ottenere la “giusta retribuzione”, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva e non dall’intero trattamento retributivo spettante al lavoratore, comprensivo anche di emolumenti a carattere accessorio quale è quello per la pronta reperibilità che costituisce una voce stipendiale di derivazione contrattuale;

che nella Regione Sicilia la contrattazione collettiva è intervenuta soltanto successivamente ed è stata resa esecutiva con il richiamato decreto assessoriale 6 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, n. 45 del 15 ottobre 2010) il cui art. 12 non ha previsto alcun compenso per i turni di reperibilità, come era consentito alle OO.SS.;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dei già richiamati artt. 71 dell’ACN del 23 marzo 2005, art. 36 Cost. e Decreto Assessoriale Regione Sicilia 6 settembre 2010, art. 12 per avere la Corte d’appello errato nel configurare la corresponsione del compenso per la reperibilità come risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale della AUSP di Enna che si è avvalsa delle prestazioni di reperibilità svolte dal F. senza provvedere a corrispondere alcuna retribuzione al riguardo;

che, in tal modo, sarebbe stato riconosciuto un risarcimento ex art. 1218 c.c. per una inadempienza contrattuale ascritta all’Azienda ricorrente a titolo di responsabilità oggettiva mentre non vi è stato alcun inadempimento da parte della AUSP in quanto l’Azienda si è limitata a svolgere il compito demandatole di applicare a livello locale ai medici convenzionati per la continuità assistenziale le norme contrattuali definite in ambito regionale;

che comunque gravava sul medico l’onere di provare il danno subito per effetto della mancata remunerazione dell’attività svolta, mentre la datrice di lavoro doveva provare di avere ottemperato ai propri obblighi e la derivazione del denunciato inadempimento da causa ad essa non imputabile;

che la AUSP ha ottemperato al suddetto onere probatorio, dimostrando che il contratto stipulato con il F. (giusta Delib. 6 dicembre 1993, n. 1229) non prevedeva la corresponsione di compensi per la pronta reperibilità nell’ambito della continuità assistenziale;

che, invece, il F. non ha effettuato alcuna allegazione circa l’esistenza del danno subito;

che i due motivi di ricorso – da trattare insieme, data la loro intima connessione, non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte;

che va, preliminarmente precisato che:

a) la Corte d’appello ha considerato non applicabile ratione temporis la contrattazione regionale, essendo essa intervenuta in un momento successivo rispetto alla presente vicenda con un accordo reso esecutivo con Decreto Assessoriale 6 settembre 2010;

b) poichè tale statuizione è da considerare corretta non rilevano – e sono, quindi, inammissibili già per questa decisiva ragione – i profili di censura riferiti ad una prospettata violazione dell’art. 12 del suddetto Decreto assessoriale e questo assorbe tutte le altre questioni relative alle modalità di invocazione della violazione della contrattazione regionale stessa;

c) è inammissibile anche il profilo di censura riferito al contratto stipulato con il F. (giusta Delib. 6 dicembre 1993, n. 1229) per una duplice ragione, cioè in quanto è prospettato:

1) senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726);

2) in modo tale da non contrastare la ratio della decisione sul punto, in base alla quale la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la mancata previsione del compenso per la reperibilità nel contratto stipulato tra l’Azienda e il Dott. F., perchè come affermato anche dal primo Giudice nella specie l’inadempimento contrattuale consiste nella avvenuta utilizzazione da parte della AUSP della prestazione di reperibilità svolta dall’interessato “senza la corresponsione di alcuna retribuzione”;

che per il resto il ricorso non è da accogliere;

che deve essere osservato che, come più volte affermato da questa Corte, in materia di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale le Regioni possono regolare autonomamente solo gli aspetti collaterali a quelli già definiti con gli accordi nazionali, ma non possono contraddire le disposizioni contenute negli stessi accordi nazionali stessi (vedi, per tutte: Cass. SU 7 gennaio 2014, n. 67);

che ciò si desume dalla pertinente normativa, a partire dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute che tutte le Regioni e anche le Province autonome devono rispettare ai sensi dell’art. 117 Cost. (art. 19, comma 1 D.Lgs. citato e giurisprudenza costituzionale consolidata);

che, infatti, proprio il citato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, comma 1, (più volte modificato nel tempo), nel dettare le competenze regionali ha previsto che “spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedalieria”;

che il successivo art. 8 del decreto ha, per primo, stabilito che il rapporto tra i sanitari di medicina generale ed il SSN è disciplinato da convenzioni standard definite a livello nazionale di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 9, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

che, in continuità con tale disposizione, il D.L. 29 marzo 2004, n. 81, art. 2 nonies convertito dalla L. 26 aprile 2004, n. 138, ha previsto che “il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull’intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 9”, precisando che tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella Conferenza permanente, di cui al D.Lgs. n. 28 agosto 1997, n. 281, art. 3;

che, pertanto, nel settore della medicina convenzionata, la contrattazione collettiva risulta regolata da fonti normative di rango statale e sfocia nell’approvazione di un atto adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

che tale sistema è finalizzato a consentire di rendere operanti su tutto il territorio nazionale i principi di rango costituzionale afferenti la tutela della salute e il diritto all’assistenza sanitaria (Cass. SU n. 67 del 2014, cit.);

che, in questo quadro, è da escludere che nella specie la Corte d’appello nel riconoscere il compenso – di entità esigua, peraltro – per i turni di reperibilità pacificamente svolti per un lungo periodo di tempo dal Dott. F. si sia sostituita alle parti collettive nel riconoscimento di tale compenso;

che, infatti, la Corte territoriale è pervenuta alla suddetta conclusione sulla base di una corretta interpretazione dell’art. 71, comma 3, dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, secondo cui “E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione degli ulteriori contenuti e delle relative modalità di attuazione e di remunerazione, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo”;

che, invero, tale disposizione per il suo tenore letterale, nonchè in base a quanto disposto dal richiamato art. 14, comma 7 dell’ACN (Contenuti demandati alla negoziazione regionale) – secondo cui:”Gli accordi regionali disciplinano la forma, le modalità di erogazione e l’ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività svolta dal medico convenzionato” – non poteva che essere intesa nel senso di prevedere la necessaria indennizzabilità della pronta reperibilità dei medici di continuità assistenziale, rinviando alla contrattazione regionale solo per la quantificazione dei relativi compensi e le “modalità di erogazione”;

che, in base all’art. 4 dell’ACN (Negoziazione regionale), le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si erano impegnate a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale le intese regionali contemplate nell’Accordo stesso per la definizione, fra l’altro, dell’organizzazione dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi (di cui qui si tratta), ovviamente anche con riguardo alla determinazione e modalità di erogazione dei suddetti compensi per la pronta reperibilità dei medici di continuità assistenziale (come il F.);

che tutto questo è stato effettuato in accordo con la disciplina nazionale, che, dagli anni novanta prevede, che la pronta reperibilità in quanto tale pure essendo una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro – dei medici convenzionati vada compensata (in vario modo, a seconda dell’impegno che in concreto comporta), il che è anche conforme alla normativa comunitaria, recepita dal nostro Stato (spec. direttiva comunitaria n. 104/1993 e direttiva 88/2003/CE, richiamate da Cass. 20 novembre 2017, n. 27453);

che ne deriva che la Corte d’appello si è limitata ad offrire della norma contrattuale suindicata una interpretazione letterale e logico-sistematica del tutto conforme non solo alla normativa primaria e alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, ma anche alla Costituzione – per il cui rispetto, nel settore della medicina convenzionata, è stato creato il suddetto articolato sistema di contrattazione collettiva che si snoda nei livelli nazionale (rafforzato dall’approvazione di una intesa adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano), regionale e aziendale, al fine di consentire di rendere operanti su tutto il territorio nazionale i principi di rango costituzionale afferenti la tutela della salute e il diritto all’assistenza sanitaria (Cass. SU n. 67 del 2014, cit.) – oltre che alla disciplina UE;

che nella specie non è in contestazione che il Dott. F. abbia svolto per un lungo periodo di tempo turni di pronta reperibilità per lunghi anni senza ottenere alcun compenso al riguardo, sicchè la Corte d’appello lungi dall’essersi sostituita alle parti collettive nel riconoscimento di tale compenso ha soltanto rilevato, sulla base delle risultanze processuali, un comportamento inadempiente, lesivo di fondamentali diritti dell’interessato, posto in essere per molto tempo dall’Azienda sanitaria, in contrasto con la specifica normativa di settore (correttamente interpretata) ma anche con i criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili, nel lavoro pubblico contrattualizzato pure nell’ambito della c.d. parasubordinazione (di cui qui si tratta), alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;

che non va omesso di sottolineare che, nella relativa quantificazione, la Corte d’appello ha parametrato il compenso in oggetto all’onorario professionale dei medici di continuità assistenziale fissato contrattualmente, dal 31 dicembre 2005, nella somma di Euro 20,84 all’ora, condannando la AUSP a corrispondere al F., al titolo di compenso per la reperibilità svolta a decorrere dall’1 ottobre 2005 e per il periodo indicato, la somma di Euro 15,00 per ogni turno di reperibilità feriale e quella di Euro 25,00 per ogni turno di reperibilità festiva, riducendo così di molto l’entità dei compensi quale stabilita dal primo Giudice;

che tale quantificazione non risulta contestata dall’Azienda sanitaria;

che per tutte le indicate ragioni il ricorso va rigettato, risultando la sentenza impugnata del tutto conforme agli orientamenti espressi da questa Corte (ad esempio, con riguardo alle analoghe fattispecie esaminate sia da Cass. SU n. 67 del 2014, cit., sia da Cass. 22 marzo 2013, n. 7310 e da Cass. 31 marzo 2016, n. 6267);

che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Dott. F. è rimasto intimato;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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