Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28933 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. II, 27/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 19, presso lo studio dell’avvocato MAESTRI

VITTORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTORO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

D.G.A. (OMISSIS), AP.RO.

(OMISSIS), F.A. (OMISSIS),

G.D. (OMISSIS), DE.CE.GI.

(OMISSIS), AB.GI. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI 96, presso la

sig.ra SALLUSTIO ANNA, rappresentati e difesi dall’avvocato BOCCARDI

PIERO;

– controricorrenti –

e contro

D.C., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 646/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

golia Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29-7-1994 D.G.A. ed altri, tutti proprietari di unità immobiliari facenti parte del Condominio sito in (OMISSIS), premesso di aver constatato l’esistenza di gravi difetti di costruzione del lastrico solare dell’edificio causa di copiose infiltrazioni di acque meteoriche negli appartamenti sottostanti, convenivano in giudizio dinanzi ai Tribunale di Trani il costruttore-venditore dell’edificio condominiale A.I. chiedendone la condanna alla eliminazione dei suddetti gravi difetti ed al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio il convenuto contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito con sentenza n. 949 del 2002 condannava l’ A. al completo rifacimento del pacchetto di copertura del lastrico condominiale dell’immobile ed al rifacimento del muretto d’attico nelle parti in cui erano presenti lesioni e filature secondo le indicazioni dei CTU ingegner Ge., ed alla esecuzione in favore dei proprietari degli appartamenti n. (OMISSIS) degli interventi di risanamento specificatamente indicati in dispositivo nonchè al risarcimento dei danni nella misura ivi determinata.

Proposta impugnazione da parte dell’ A. cui resistevano D. G.A., Ap.Ro., De.Ce.Gi., F.A., G.D. e G. A. la Corte di Appello di Bari con sentenza del 30-6-2006 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza l’ A. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui D.G.A., Ap.Ro., G.D., Ab.Gi., De.Ce.Gi. ed F.A. hanno resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver qualificato gli inconvenienti lamentati dalle controparti gravi difetti di costruzione nonostante che gli appellati avessero regolarmente continuato a vivere negli appartamenti di loro rispettiva proprietà, che dal 1997 ad oggi non avessero sollevato alcuna doglianza al riguardo e non avessero provveduto ad opere di manutenzione; invero per la sussistenza dei gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. è necessario che essi siano tali da compromettere l’abitabilità ed il godimento del bene.

Tale censura è inammissibile.

Invero l’enunciato motivo non risulta corredato dalla formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 30-6-2006), che prescrive che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; si aggiunge inoltre che nessuna rilevanza al riguardo può essere attribuita alla sopravvenuta abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47), divenuta efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (ovvero al 4-7-2009), con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. 24-3-2010 n. 7119).

Con il secondo motivo l’ A., deducendo vizio di motivazione, assume che il giudice di appello ha ignorato i puntuali rilievi critici sollevati dall’esponente avverso le risultanze della CTU dell’ingegner Ge. ed ha sbrigativamente disatteso le diverse conclusioni cui era giunto l’ingegner Ma., nominato CTU a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dagli attori nel corso del giudizio di merito.

Il ricorrente inoltre fa presente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto che nella perizia del proprio consulente di parte ingegner Ca. era stata evidenziata l’assoluta mancanza di tracce di umidità negli appartamenti dell’ultimo piano e proprio in quelle zone nelle quali, a parere dei proprietari, si verificava lo stillicidio; sempre nella stessa perizia di parte era stato riferito che la impermeabilizzazione del lastrico solare era perfetta e non abbisognevole di alcun intervento, fatta eccezione per la sconnessione tra il manto impermeabile e l’imboccatura del pluviale.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha affermato che dalla CTU dell’ingegner Ge. erano emersi due tipi di inconvenienti, ovvero da un lato delle infiltrazioni dirette di acqua piovana verificatesi nel passato ed attinenti al cattivo funzionamento o a sconnessioni interne al pacchetto di solaio, e dall’altro lato delle muffe e delle efflorescenze addebitabili unicamente alla insufficiente coibentazione termica del pacchetto di copertura ed alla condensa invernale; ha poi sottolineato che tale pacchetto di copertura, alla luce dei tre saggi distruttivi eseguiti dal CTU, presentava due carenze di fondo rispetto alle indicazioni dei manuali tecnici, ovvero la mancanza di uno strato di coibente termico e di barriera al vapore, e l’insufficiente risvolto della guaina bituminosa lungo i muretti d’attico, le canne fumarie ed il torrino; il giudice di appello ha quindi rilevato che le risultanze peritali avevano consentito di accertare che l’acqua piovana si era infiltrata nell’appartamento n. 15 al quinto piano per un distacco palese di raccordo tra la guaina e l’imbocco del pluviale, che analogamente l’acqua piovana aveva raggiunto anche la cucina dell’appartamento n. (OMISSIS) al quinto piano, e che infine nell’appartamento n. (OMISSIS) vi era un minor degrado di muri e soffitti per la presenza di una controsoffittatura.

La sentenza impugnata ha quindi ritenuto che il quadro globale posto in luce dal CTU ingegner Ge. evidenziava pienamente i gravi difetti sanzionati dall’art. 1669 c.c..

Il giudice di appello inoltre non ha attribuito alcuna rilevanza alle diversità riscontrate tra la scarna ed approssimativa relazione dell’ingegner Ma., espletata nella abbandonata fase cautelare, e la successiva e più approfondita relazione redatta dall’ingegner Ge., osservando che, qualora il giudice, nell’esaminare i risultati di due successive perizie d’ufficio, aderisca al parere del secondo consulente, la motivazione della sentenza è sufficiente, anche se tale adesione non sia specificatamente giustificata, ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su di un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su di un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, in conformità di un orientamento consolidato di questa Corte (vedi in tal senso tra le più recenti pronunce Cass. 27- 2-2009 n. 4850); ed invero nella specie il richiamo ampio e dettagliato alla relazione dell’ingegner Ge. consente di comprendere adeguatamente le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di aderire pienamente alle conclusioni del suddetto CTU, costituenti la fonte del proprio convincimento.

Quanto poi al profilo di censura relativo ai mancato esame dei rilievi critici sollevati dal consulente tecnico di parte dell’ A., è appena il caso di osservare che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove sia di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare ed a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (vedi da ultimo al riguardo Cass. 29-1-2010 n. 2063).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della CTU dell’ingegner Ge. ai sensi dell’art. 194 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c., avendo quest’ultimo utilizzato materiale fotografico fornito dal consulente di parte avversa ed acquisito al di fuori del contraddittorio delle parti.

La censura è inammissibile.

Premesso che il motivo in esame non è accompagnato da un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., è sufficiente richiamare in proposito le argomentazioni già espresse in sede di esame del primo motivo di ricorso per dichiarare l’inammissibilità anche di tale motivo.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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