Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28933 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 12/11/2018), n.28933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24560/2014 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA SOLFANELLI;

– ricorrente –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SANTORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6263/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/10/2013 r.g.n. 6096/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6263/2013, confermava la decisione del Tribunale capitolino che aveva respinto la domanda proposta da F.L. nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana – S.p.A. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati inter partes ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. E), nonchè ai sensi dell’accordo 1997 tra RAI e sindacati successivamente recepito nel c.c.n.l. dell’8/6/2000 per i periodi 24.7.1997-6.1.1998, 15.4.1998, 25.6.1998, 7.9.1998-6.1.1999, 20.9.1999-2.6.1999, 11.9.1999-15.6.2000;

tanto il giudice di primo grado quanto quello di appello ritenevano risolto il rapporto per mutuo consenso;

in particolare la Corte territoriale considerava quali elementi a sostegno dell’intervenuta risoluzione, oltre al notevole lasso di tempo intercorso dall’ultimo contratto a termine all’impugnativa dello stesso, la mancanza di qualsiasi richiesta scritta medio tempore di riattivazione del rapporto, il rifiuto di nuova collaborazione con la RAI dopo la cessazione dell’ultimo contratto, lo svolgimento di nuova regolare attività lavorativa con altra società;

2. avverso tale sentenza F.L. propone ricorso con due motivi;

3. la RAI resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1372 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 1362 e 1369 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), circa la ritenuta risoluzione del rapporto sulla base di elementi insufficienti e senza tener conto dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1372 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 1362 e 1369 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), circa la ritenuta esistenza della prova del rifiuto della ricorrente alla stipulazione di un nuovo contratto a termine;

3. i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati;

3.1. questa Corte ha proprio di recente ribadito ed ulteriormente definito i limiti del controllo di legittimità nei giudizi instaurati ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul presupposto dell’illegittima apposizione del termine finale scaduto, ove sorga questione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso (si veda Cass. n. 28971/2017);

tanto anche in considerazione dell’arresto delle Sezioni unite civili rappresentato dalla sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 (punti 55, 56, 57, 58);

in tale ultima pronuncia, premesso il dato normativo dell’art. 1372 c.c., comma 1, secondo cui il contratto può essere sciolto per mutuo consenso, si è rammentato l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può desumersi da comportamenti concludenti;

con specifico riferimento al caso dei contratti a tempo determinato, detta sentenza, avallato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” ove “concorra con altri elementi convergenti”, ha statuito che “il relativo giudizio attiene al merito della controversia”;

quindi, verificato che nel caso sottoposto all’attenzione della Corte il giudice del fatto aveva considerato la durata del comportamento omissivo e la convergenza degli altri elementi prospettati in causa pervenendo alla valutazione congruamente motivata che, nella fattispecie concreta, non era stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto, il Supremo Collegio ha testualmente concluso: “il giudizio di merito si chiude qui”;

si tratta di una conclusione del tutto coerente con una risalente giurisprudenza di legittimità, mai smentita nel corso degli anni, secondo la quale l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (ab imo v. Cass. n. 1037/1968; conf. Cass. n. 2302/1953);

deriva come inevitabile conseguenza metodologica che, se l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del contratto costituisce un giudizio di fatto condotto dal giudice del merito, esso è sindacabile in sede di legittimità nei limiti in cui un tale apprezzamento di merito può esserlo in base alle rigorose regole imposte dalla disciplina del vizio che – secondo i dettami dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tempo per tempo vigente – può colpire la ricostruzione di ogni vicenda storica che preceda il contenzioso giudiziale;

3.2. ciò posto, laddove il giudice intenda desumere da fatti noti l’esistenza di una comune volontà delle parti tesa allo scioglimento del contratto, per il tramite di una inferenza logica, troveranno applicazione gli artt. 2727 e 2729 c.c., così come interpretati da una consolidata giurisprudenza che ha stabilito i fondamenti ed i limiti del ricorso alla prova presuntiva (per una estesa ricognizione v. Cass. n. 5787/2014);

le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare il fatto da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto a lui riservato (cfr. Cass. n. 10847/2007; Cass. n. 24028/2009; Cass. n. 21961/2010);

si è pure rilevato che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su di una sola presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 9245/2007; Cass. n. 19088/2007; Cass. n. 17574/2009; Cass. n. 18644/2011);

è stato poi precisato come non occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 16993/2007; Cass. n. 4306/2010; Cass. n. 22656/2011; Cass. n. 22898/2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 5787/2014 cit.);

3.3. il procedimento che deve seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola quindi in due momenti valutativi: in primo

luogo occorre che il giudice esamini analiticamente gli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e per selezionare quelli che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni degli indizi; con la conseguenza che il giudice non può negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr. Cass. n. 13819/2003; Cass. n. 19894/2005; Cass. n. 722/2007; Cass. n. 9108/2012; Cass. n. 23201/2015; Cass. n. 5374/2017);

3.4. da tali principi di diritto deriva che, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta innanzi tutto al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche circa l’esistenza ignota di una comune volontà risolutoria; indi compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza di uno scioglimento del contratto per mutuo consenso;

la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sè solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori;

per quanto detto è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato (art. 2727 c.c.) che presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria; l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit è sottratto al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831/2003; Cass. n. 26022/2011; Cass. n. 12002/2017), salvo che esso non si presenti intrinsecamente non plausibile tanto da risultare meramente apparente;

non è poi sufficiente contestare l’equivocità di un singolo fatto valutato dalla sentenza impugnata proprio perchè il convincimento del giudice del merito deve esprimere necessariamente una valutazione sintetica e globale in relazione al complesso degli indizi, atteso che, quand’anche uno di essi sia singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può acquisirla nella combinazione con gli altri, nel senso che, come insegna la giurisprudenza citata, ognuno può rafforzarsi e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento;

parimenti, chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare, così come escluso in tutti i casi in cui viene sottoposta a questa Corte l’interpretazione di una volontà negoziale (tra molte: Cass. n. 11756/2006; Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;

infine, non ci si può dolere in questa sede che dal complesso del materiale indiziante scrutinato dal giudice del merito non derivi ineluttabilmente, in legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, l’esistenza di un accordo solutorio, rilevato come sia sufficiente che esso sia desumibile dall’insieme dei fatti noti come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità e probabilità, quale connessione verosimile di accadimenti che non deve essere oggettivamente inconfutabile;

invero, trattandosi di una decisione che è frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata la parte ricorrente non può semplicemente sostenere una diversa combinazione dei dati fattuali ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 18715/2016), con una censura generica e meramente contrappositiva rispetto al giudizio operato in sede di merito (cfr. Cass. n. 5095/2011; Cass. n. 9266/2005);

inoltre il fatto secondario che si assume trascurato dovrà avere carattere “decisivo”, nel senso che, se sussistente, porterebbe la controversia con certezza ad una soluzione diversa, altrimenti realizzandosi una indebita sostituzione del giudice di legittimità a quello di merito nella selezione delle fonti di convincimento (di recente v. Cass. n. 7916/2017);

infatti, per postulato indiscutibile, non è conferito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, mentre trascende i limiti di tale controllo la mera denuncia di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal giudice attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (v., tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148/2013);

in definitiva anche in questa materia non può darsi ingresso, in alcun modo, ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi tenere sempre fermo l’insegnamento di questa Corte secondo cui: “in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio-massima di esperienza fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata potendo questa essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa “necessitata, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione” (Cass. SS.UU. n. 8054/2014, che richiama Cass. n. 14953/2000);

3.5. tanto premesso in iure, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, come risulta dallo storico della lite, il giudice del fatto ha considerato la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola e la convergenza degli altri elementi prospettati in causa, pervenendo alla valutazione complessiva e congruamente motivata che nella fattispecie concreta sia stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto;

per dirla con le Sezioni unite civili in premessa ricordate: “il giudizio di merito si chiude qui”, senza che tale giudizio possa mutare natura a seconda che l’esito di esso giunga ad affermare che vi fosse oppure non vi fosse mutuo consenso, poichè in entrambi i casi è escluso possa essere suscettibile di un diverso o rinnovato apprezzamento in sede di legittimità;

3.6. le censure proposte con i motivi di ricorso, da un lato, non investono omissioni, insufficienze o contraddittorietà del discorso giustificativo su fatti realmente decisivi della controversia, intesi come idonei a determinare un diverso esito della lite con giudizio di certezza, e non di mera probabilità o possibilità, e, d’altro canto, si infrangono contro la palese sussistenza, nella sentenza impugnata, dei requisiti strutturali dell’argomentazione, mentre le doglianze si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice a quo, sicchè incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità;

3.7. non sfugge a questa Corte l’eventualità che l’arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa fare sì che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio;

tuttavia è noto che l’oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall’art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione (ad es. v. Cass. nn. 10868, 10925 e 22688 del 2014, in motivazione) perchè sono differenti sia le fattispecie concrete che hanno dato origine alla causa, sia gli sviluppi processuali del giudizio, sia le motivazioni delle sentenze impugnate, sia i motivi di gravame posti a fondamento del ricorso per cassazione, sia, infine, le molteplici combinazioni tra siffatti elementi;

si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento;

4. conclusivamente, il ricorso deve essere respinto;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

6. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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