Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28932 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. II, 27/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENOZZO

GOZZOLI 82, presso lo studio dell’avvocato FALCHI GIAN LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELIS CARLO AUGUSTO;

– ricorrente –

contro

(COMIT FACTORING) ITALFONDIARIO SPA nella sua qualità di

incorporante la “CASTELLO GESTIONI CREDITI s.r.l.” quale mandataria

di INTESA SAN PAOLO SPA in persona dell’avvocato F.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati RACHELE LAURA, CAREDDA VINCENZO;

– controricorrente –

e contro

BANCA ROMA, R.A., BANCA NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 222/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato CATALANO Roberto, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GARGANI Benedetto, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F., premesso che, con ricorso depositato il 23.4.99, aveva proposto opposizione all’esecuzione immobiliare, promossa dalla Comit Factoring s.p.a. nei confronti di R.A., deducendo di possedere da oltre un ventennio, già dal marzo 1989, il terreno sito in (OMISSIS), oggetto di pignoramento e di aver stipulato, in tale anno, un contratto preliminare di vendita con il proprietario, R.A., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, il creditore procedente, Comit Factoring s.p.a. e R.A. chiedendo che, accertata l’avvenuta usucapione di detto immobile, ne fosse trasferita in suo favore la proprietà. Si costituiva in giudizio la Comit Factoring s.p.a.

opponendosi alle domande della C..

Con sentenza 28.8.03 il Tribunale rigettava l’opposizione della ricorrente condannandola al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza la C. proponeva appello cui resisteva la Intesa Gestione Crediti s.p.a., nella sua qualità di procuratore speciale di Banca Intesa s.p.a.(già Comit Factoring s.p.a.)che chiedeva l’estinzione dell’appello. Rimanevano contumaci R. A., il Banco di Roma ed il Banco di Napoli.

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza 26.5.2006, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla C. nei confronti di Intesa Gestione Crediti s.p.a., Banco di Roma, Banco di Napoli e R.A., condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della Intesa Gestione Crediti s.p.a.

Rilevava la Corte di merito che il R. o i suoi eredi erano litisconsorzi necessari del processo di opposizione all’esecuzione e la inosservanza del termine perentorio per la integrazione del contraddittorio comportava, quindi, la inammissibilità dell’impugnazione. Tale sentenza è impugnata con ricorso per cassazione da C.F. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Italfondiario, nella qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo s.p.a., chiedendo la condanna della controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata. Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. in relazione all’art. 360 C.P.C., n. 3 ed omessa, insufficiente contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, considerato che dell’esistenza di due figli di R.A. si era avuta conoscenza solo nella penultima udienza, “in modo quanto mai incerto, atipico, irrituale e generico”; la Corte di appello, quanto alla omessa notifica dell’appello agli stessi,avrebbe dovuto, quindi, applicare il principio “ad impossibilia nemo tenetur”;

2) il giudice di appello era incorso nel vizio di extrapetizione, per aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, a fronte della richiesta di controparte di estinzione del procedimento.

Preliminarmente si osserva che l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventa efficace, in forza della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della legge cit.) per i ricorsi proposti con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data del 4.7.2009.

Conseguentemente per quelli relativi a provvedimenti pubblicati anteriormente, come quello in esame, tale norma è da ritenersi ancora applicabile. (Cfr. Cass. n. 7119/10).

La censura svolta dalla ricorrente, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non è in alcun modo correlata alla formulazione del quesito di diritto, indispensabilmente previsto ex art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità e, pertanto, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente alla refusione, in favore di Italfondiario s.p.a, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 385 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della s.p.a. Italfondiario, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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