Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28932 del 17/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 17/12/2020), n.28932
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12563/2013 proposto da:
B.A., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Giustozzi
del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Salaria, n. 292, presso lo studio dell’avv. Elena Cascini;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Fermo
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria delle Marche n.
4/2/12 pronunciata il 16.12.2011 e depositata il 23.3.2012
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14.1.2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.
Fatto
RILEVATO
che:
1. B.A., amministratore della Canguro Gestioni Industriali S.p.a. di (OMISSIS) e della S.A.C. S.R.L. di (OMISSIS), impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno due avvisi di accertamento per IRPEF ed addizionali (regionali e comunali), con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Fermo recuperava a tassazione gli importi, risultanti dalle movimentazioni bancarie, non giustificate in sede di contraddittorio instaurato a seguito di istanza di adesione, di Euro 289.249,00 (per l’anno di imposta 2003) e di Euro 171.551,00 (per l’anno di imposta 2004).
2. La C.T.P. rigettava il ricorso ed anche la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con sentenza n. 4/2/12 pronunciata il 16.12.2011 e depositata il 23.3.2012, rigettava l’appello proposto dal contribuente, ritenendo che questi non aveva contestato le movimentazioni oggetto della verifica e che correttamente i giudici di primo grado avevano disatteso l’esito del giudizio penale relativo al fallimento della società (OMISSIS) S.p.a. e di altre due società oltre che le conclusioni della consulenza tecnica espletata nell’ambito di tale giudizio.
3. Il B. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta.
4. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda e su eccezioni dell’appellante, violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”
2. Con il secondo motivo deduce “assenza e/o insufficienza della motivazione ed omesso esame, in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 5”, lamentando che la C.T.R. avrebbe omesso di prendere in esame, i contenuti delle prove documentali offerte, non attribuendo alcun rilievo a quanto riferito dinanzi al giudice penale nel procedimento a suo carico dal consulente tecnico e dai testi escussi in ordine ai versamenti ed alla destinazione delle somme movimentate.
3. Entrambi i motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili e comunque infondati.
4.1. Invero, i motivi posti a fondamento della cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa; ciò comporta l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).
4.2. Nel caso di specie il ricorrente ha omesso di precisare in quale modo e sotto quale profilo abbia avuto luogo la violazione nella quale sarebbe incorsa la pronuncia; in particolare non chiarisce su quali domande ed eccezioni il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi, limitandosi ad affermare di avere contestato che “le movimentazioni bancarie potessero avere una valenza dimostrativa della sua capacità reddituale” ed inoltre che dette operazioni, “non imponibili” e di “natura fittizia”, erano state poste in essere da altri soggetti, allo “scopo di rappresentare alle banche un gruppo societario in piena attività”.
4.3. Quanto poi al vizio di omessa motivazione su quanto riferito dal consulente tecnico del p.m. nel giudizio penale cui il B. era sottoposto in relazione al fallimento della società (OMISSIS) S.p.a. e di altre due società, la C.T.R. ha esaminato il contenuto delle conclusioni del consulente medesimo, traendone elementi di valutazione non favorevoli al contribuente per la propria decisione.
4.4. Più specificamente va comunque stigmatizzato come il B., non avendo fornito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, alcuna giustificazione dei versamenti bancari sui propri conti di considerevoli somme che comunque si trovavano nella sua disponibilità, con le odierne doglianze, si sia limitato a formulare inammissibili istanze di revisione di valutazioni di fatto rientranti nella competenza esclusiva del giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità.
5. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente medesimo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese di giudizio sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in 5.600,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020