Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28932 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3697-2014 proposto da:

M.M., (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCELLO DE VIVO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2861/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/08/2013 R.G.N. 1937/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 27 agosto 2013 la Corte d’appello di Bari accoglie l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Bari emessa il 19 gennaio 2010 e, per l’effetto, rigetta la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio da M.M. al fine di ottenere il pagamento differenze retributive per espletamento mansioni superiori;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) deve essere, in primo luogo, respinta l’eccezione del lavoratore di inammissibilità dell’appello dell’INPS perchè l’Istituto ha esposto in maniera sufficientemente specifica sia i punti di dissenso rispetto al decisum sia gli elementi probatori e giuridici atti a confutare argomentazioni del Tribunale, pur avendo costruito l’appello come contestazione delle deduzioni avversarie, in quanto tali contestazioni possono essere intese come dirette ai fatti e alla relativa interpretazione posti a base della decisione del Tribunale e, d’altra parte, l’appellante ha anche contestato direttamente il punto della sentenza sul quantum debeatur e ha svolto argomentazioni in diritto tali da fornire elementi idonei a ribaltare decisione di primo grado;

b) nel merito, dalle prove assunte risulta in modo inequivocabile che l’attività svolta dal lavoratore era quella di sportellista, espletata in misura prevalente, anche perchè si trattava dell’unico addetto dell’Agenzia dei Monopoli, altre attività riguardano un periodo antecedenti a quello che viene qui in considerazione e comunque erano eseguite in via del tutto residuale;

c) se si raccordano gli esiti della prova orale con il sistema contrattuale collettivo di inquadramento professionale (secondo il procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi) è del tutto evidente che le mansioni di fatto espletate dal lavoratore non possono essere ascritte al superiore livello di inquadramento rivendicato;

che avverso tale sentenza M.M. propone ricorso illustrato da memoria e affidato ad un unico motivo, al quale oppone difese l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione DELL’ART. 342 c.p.c., comma 1 e art. 434 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 134 del 2012, rilevandosi che in base alla suddetta disciplina l’atto d’appello doveva contenere “motivi specifici di impugnazione” mentre l’appello dell’INPS – trascritto integralmente nel ricorso – era privo di tale requisito in quanto riproduceva la memoria di costituzione del giudizio di primo grado e, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;

che, del resto, la stessa Corte d’appello ha rilevato che – tranne che per il punto relativo al quantum debeatur – l’atto di gravame era stato costruito come contestazione delle deduzioni avversarie, solo indirettamente configurabile come impugnativa delle argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado, il che dimostrerebbe in modo palese l’assoluta carenza di specifici motivi a corredo dell’appello;

che il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, invero, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) il principio della necessaria specificità dei motivi di appello – previsto dall’art. 342 c.p.c., comma 1, e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c.p.c., comma 1, nella formulazione anteriore alla novella operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente l’esposizione, anche sommaria, delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell’impugnazione (vedi, per tutte: Cass. 20 marzo 2013, n. 6978, citata in ricorso);

b) in base alla suddetta disciplina (così come per quella successiva) la verifica relativa alla sussistenza del requisito della specificità dei motivi di appello deve essere effettuata in concreto, onde stabilire quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate e quindi possa porre il giudice in condizione di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, non essendo richiesta nè l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, nè una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione (tra le tante: Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22502);

c) questa operazione si risolve in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (ex multis: Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695, anch’essa con riguardo al requisito della specificità dei motivi dettato dall’art. 342 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012 cit., art. 54, comma 1, lett. a);

d) pertanto, al fine di consentire a questa Corte di effettuare l’indicata verifica in concreto è necessario che – in base al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione – l’interessato trascriva nel ricorso non soltanto l’atto d’appello in contestazione – come, nella specie, è avvenuto – ma anche le argomentazioni della parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la anzidetta verifica in concreto del rispetto del paradigma di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. (vedi, per tutte: Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194);

e) è jus receptum che, in base al suindicato principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – il ricorrente che denunci il difetto o l’erroneità nella valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel ricorso specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569);

f) tale principio si applica anche alle censure con le quali si denunciano ipotizzati errores in procedendo, come accade nella specie. Infatti, il fatto che, in tale ultima ipotesi, la Corte di cassazione sia giudice anche del “fatto processuale” ed abbia il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la Corte stessa debba ricercare gli atti autonomamente, essendo, invece, la parte interessata tenuta ad assolvere il suddetto duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (a pena di inammissibilità) e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (a pena di improcedibilità del ricorso), indicando nel ricorso specificamente il contenuto essenziale del documento di cui si assume l’erronea interpretazione da parte del giudice del merito (trascrivendolo) e fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (Cass. 5 agosto 2019, n. 20923; Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. SU 14 maggio 2010, n. 11730);

che la mancata trascrizione da parte dell’attuale ricorrente del contenuto della sentenza di primo grado impedisce, quindi, la necessaria verifica di pertinenza e specificità delle censure articolate con l’atto di gravame da parte dell’INPS ed in definitiva della astratta idoneità delle stesse ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono il dispositivo, come invece ritenuto dalla Corte d’appello;

che, pertanto, in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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