Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28931 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. II, 27/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MANNUCCI

LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAMPANELLO STEFANO;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), G.C.

(OMISSIS), BI.MA. (OMISSIS), B.

T. in F. (OMISSIS), F.M.

(OMISSIS), B.I. (OMISSIS), C.

E. in B. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo STUDIO GIANNI, ORIGONI,

GRIPPO & PARTNERS MORABITO RICHARD C, rappresentati e

difesi

dall’avvocato BONGIOANNI GIAN CARLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 728/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 da Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato MANNUCCI Luigi, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 18.6.1999, V.M., D., S., Ma. e B.A. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Alba, F.M., Bo.Ti., P.A., G.C., Mo.Il. e C. E. per sentire accertare che il terreno, in catasto al fg. 3, mapp. 331 del Comune di (OMISSIS), era di loro proprietà comune ed indivisa per tutta la sua estensione, compresa la porzione di mt.

4 di larghezza e di mt. 13 di lunghezza, occupata come parcheggio dai convenuti; chiedevano,quindi,la condanna degli stessi all’immediato rilascio dell’area.

Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo la nullità dell’atto di citazione e l’improcedibilità della domanda per difetto di partecipazione al giudizio di altra legittimata.

In via riconvenzionale chiedevano che detta area, costituendo pertinenza del loro fabbricato, fosse dichiarata di proprietà comune indivisa di essi convenuti e di Bi.Ma. (nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio), in forza di acquisto dalla Mina – Cane s.n.c. e, da B.M.;

subordinatamente, chiedevano che fosse riconosciuto l’acquisto dell’area medesima per usucapione abbreviata decennale ed, in ulteriore subordine, ne chiedevano l’attribuzione ex art. 938 c.c..

Si costituiva in giudizio anche la Bi., facendo proprie le conclusioni degli altri convenuti.

Con sentenza 4.8.2003 il Tribunale dichiarava i convenuti comproprietari dell’area in questione per la quota di 8/12.

Avverso tale sentenza proponevano appello B.A., V. M., V.D., V.S. e Vi.Ma.. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza 4.11.2005 la Corte di Appello di Torino rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Rilevava la Corte territoriale che la B., con scrittura privata 13.12.1982, aveva venduto la propria quota di 8/12 di detta area, facente parte di una comunione pro indiviso,destinata a spazio condominiale “in tipico rapporto di pertinenzialità ex art. 818 c.c.”, per consentire l’accesso ai garage, come risultante, fra l’altro, dalle deposizioni testimoniali; a seguito della vendita, con atti separati e successivi, di unità immobiliari agli appellati, gli stessi avevano utilizzato l’area per accedere ai loro garage che, peraltro, sin dall’inizio era stata dotata di opere permanenti e visibili per detta destinazione (un muro di contenimento e un terrapieno che favoriva l’accesso).

Tale sentenza è impugnata con ricorso per cassazione da B. A. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso F.M., Bo.Ti., P.A., G. C., Mo.Il., C.E. e Bi.Ma..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c. e segg., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la Corte di merito non aveva tenuto conto che, per la costituzione del vincolo pertinenziale, non è sufficiente la destinazione di un bene accessorio in rapporto funzionale con quello principale, essendo necessario che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità anche del bene accessorio, ipotesi non ricorrente nella specie, atteso che di tale bene i danti causa degli appellati non potevano disporre; peraltro, il collegamento funzionale era previsto per il futuro, posto che il bene principale, costituito dai garage, era stato realizzato dalla s.n.c. Mina e Cane in occasione della ristrutturazione del fabbricato acquistato dalla Mo.;

2) violazione dell’art. 91 c.p.c.; i giudici di appello avevano disatteso la censura sulla liquidazione delle spese processuali di primo grado, per la mancata indicazione di “diversi parametri da utilizzare” per la relativa liquidazione, omettendo di considerare che erano stati violati i limiti massimi della tariffa forense, con l’applicazione di una scaglione superiore a quelle corrispondente al valore reale della causa. Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo va rilevata la carenza di interesse della ricorrente, posto che il giudice di primo grado e quello di appello hanno dato atto: che la ricorrente aveva trasferito alla società Mina e Cane s.n.c. ed a B.M., con contratto del 13.12.1982, gli 8/12 dell’area in questione, pari alla quota a lei spettante su un bene in comunione pro indiviso; tale area, destinata, per la particolare conformazione del fabbricato, all’utilizzo dei garage, costituendo area di manovra ed accesso agli stessi, era stata successivamente trasferita, in comunione pro indiviso, ai convenuti in primo grado a seguito dell’acquisto delle singole unità immobiliari, dalla Mina e Cane s.n.c. e da B.M..

Alla stregua di tale accertamento in fatto, non contestato, è evidente che B.A. deve ritenersi priva di un concreto interesse a rivendicare un bene di cui non è più proprietaria.

L’interesse ad impugnare va,infatti, apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte da un eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendosi esaurire in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, inidonea a far,comunque, conseguire un vantaggio alla ricorrente(Cass. n. 15353/2010; n. 13733/2008).

Del pari inammissibile è la seconda censura, avendo la sentenza di appello dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla liquidazione “in misura esorbitante” delle spese processuali, in quanto dedotta dagli appellanti in maniera generica e senza indicare “i diversi parametri da utilizzare”.

Non è, quindi, consentita la riproposizione, in sede di legittimità, della medesima questione senza alcuna specifica contestazione in ordine alle ragioni che hanno comportato la pronuncia di inammissibilità di detta statuizione in relazione alla ritenuta genericità del motivo di appello sul punto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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