Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28930 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13659-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO

51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO FUNARO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ETR S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 677/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/05/2013 R.G.N. 335/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.G. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale emessa in forza di verbale ispettivo Inps che aveva accertato il mancato pagamento di contributi in relazione a due lavoratori per il periodo 2002-2004 e la conseguente perdita degli sgravi L. n. 448 del 2001, ex art. 44. Il Tribunale di Catanzaro rigettava l’opposizione e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello della stessa città.

2. La Corte argomentava che l’onere della prova dell’esistenza del diritto agli sgravi grava sul contribuente, prova che nel caso non era stata assolta in quanto non era stato provato che le retribuzioni erogate ai lavoratori fossero state equivalenti a quelle previste dai c.c.n.l., considerato che la retribuzione mensile tabellare non è soltanto quella contenuta nei minimi del c.c.n.l., ma è comprensiva di tutte le altre voci comunque assoggettabili a contribuzione (contingenza, EDR, aumenti di anzianità ed altre indennità non consistenti in rimborso spese) la cui mancata erogazione gli ispettori avevano accertato. Quanto poi alla mancata decurtazione delle ore di permesso, le richieste di permesso da parte dei lavoratori avevano ad oggetto permessi retribuiti e non permessi privi di retribuzione, sicchè i relativi compensi avrebbero dovuto essere assoggettati a contribuzione. Aggiungeva che correttamente gli ispettori avevano diviso la retribuzione mensile per 26 giorni, e non per 22 come prospettato dalla società che allo scopo richiamava l’art. 25 del CCNL, in quanto i lavoratori erano stati assunti per lo svolgimento di n. 26 giornate lavorative mensili.

3. Per la cassazione della sentenza C.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l’Inps – in proprio e per S.C.C.I. s.p.a. – con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. come primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e del contratto collettivo nazionale di lavoro. Sostiene che la retribuzione applicata ai due dipendenti e riportata nelle buste paga non sarebbe solo quella minima tabellare, ma conterrebbe in sè anche le ulteriori voci (contingenza, EDR, aumenti di anzianità ed altre indennità non consistenti rimborso spese) a cui la stessa Corte fa riferimento nella sentenza gravata e che gli importi sarebbero equivalenti alle tabelle allegate al c.c.n.l. Aggiunge che il divisore mensile 22 ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. di categoria non rappresenta le giornate lavorative.

5. Come secondo motivo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e sostiene che non si comprenderebbe dalla motivazione del giudice territoriale quale sia il contratto collettivo nazionale di lavoro utilizzato dagli ispettori. Aggiunge che nei casi in cui per alcuni mesi è stata inserita una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL, ciò sarebbe dovuto al fatto che venivano decurtate le ore di permesso non retribuito richieste formalmente dai lavoratori ex art. 24 del c.c.n.l. Lamenta che la Corte abbia rigettato la richiesta di c.t.u. ritenendola meramente esplorativa, mentre era finalizzata ad accertare la corrispondenza della retribuzione corrisposta con quella dovuta al dipendente.

6. Il ricorso non è fondato.

Oggetto del contendere era la sussistenza del presupposto per il diritto agli sgravi contributivi L. n. 448 del 2001, ex art. 44 costituito dall’osservanza dei contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti.

7. La Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione del principio, in più occasioni ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. (v ancora da ultimo n. 1157 del 18/01/2018 e Cass. n. 18160 del 10/07/2018).

8. La stessa Corte ha poi operato la propria valutazione valorizzando le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti, nonchè la documentazione prodotta, giungendo a confermare la tesi fatta propria dall’istituto previdenziale in ordine al mancato rispetto del CCNL di categoria.

9. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 25, comma 3 del CCNL, è inammissibile, in quanto estrapola il testo della norma dal contesto della disciplina nella quale è inserito, neppure producendo il testo integrale del CCNL ma solo un estratto, sì che non è dato comprendere a quali fini ed in quale ambito nella previsione contrattual-collettiva si debba applicare il coefficiente 22 della retribuzione mensile (in luogo del coefficiente corrispondente alle giornate effettivamente lavorate applicato dalla Corte di merito al fine di individuare la retribuzione giornaliera corrisposta).

10. Tutti e due i motivi per il resto (anche ove viene denunciata la violazione dell’art. 15 del CCNL) risultano parimenti inammissibili in quanto pongono in discussione l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito, in violazione dei limiti del vaglio di legittimità sulla motivazione stabiliti dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, quali chiariti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze del 07/04/2014, n. 8053 e 8054, in quanto si limitano a patrocinare un diverso esito dell’apprezzamento di fatto, senza prospettare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

11. Quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica, la Corte ha ritenuto che essa fosse inammissibile in quanto finalizzata a fornire la prova di circostanze il cui onere probatorio incombeva sulla parte. In tal senso, il giudice del merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale la consulenza tecnica non può valere ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c. (Cass. n. 21412 del 05/10/2006).

12. Una violazione della legge processuale ad opera del giudice del merito che rifiuti l’ammissione della consulenza tecnica sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell’istante, dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. può peraltro configurarsi solo quando risulti che l’accertamento delle situazioni di fatto rilevanti e puntualmente allegate potesse essere compiuto esclusivamente attraverso il ricorso alle cognizioni tecniche proprie dell’ausiliare (v. n. 16256 del 19/08/2004, Cass. n. 13401 del 22/06/2005), il che nel caso neppure risulta essere stato dedotto dal ricorrente.

13. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

14. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore dell’istituto controricorrente, seguono la soccombenza.

15. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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