Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2893 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22598-2018 proposto da:

R.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIO ZARONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 81/26/18 depositata in data 9 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da R.L.E. relativo all’avviso di accertamento per IVA 2009, emesso a seguito rettifica del reddito dichiarato con conseguente maggiore imposizione IVA;

– La CTR confermava la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso, per aver il ricorrente riproposto argomentazioni di merito senza censurare la declaratoria di inammissibilità per tardività effettuata dai giudici di prime cure. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – testualmente “la violazione dei principi di diritto consolidati nell’ordinamento giuridico italiano” e, in particolare, della L. 11 marzo 1957, n. 83, art. 39, per non aver la CTR, come già la CTP tenuto conto della “sopravvenuta caducazione ex tunc per illegittimità costituzionale, pronunciata con la sentenza della Corte n. 37 del 25 febbraio 2015, delle norme legittimanti le nomine dirigenziali senza concorso nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente nullità degli atti posti in essere dal dirigente così nominato e conseguente disapplicazione degli stessi”, tra cui l’atto impositivo impugnato;

– Trova accoglimento l’eccezione di inammissibilità formulata in controricorso, dal momento che il contribuente avanza una doglianza per violazione di legge attinente al merito della controversia, trascurando di censurare del tutto la ratio decidendi (ex multis, Cass. 29 maggio 2019 n. 14617) che sostiene la sentenza impugnata. La CTR infatti non si è pronunciata nel merito ma, a sua volta, ha dichiarato inammissibile il ricorso per non aver l’atto di appello censurato l’accertamento di tardività del ricorso originario, e conseguente inammissibilità, operato dalla CTP;

– In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte/ dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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