Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2893 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2893 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 20295-2016 proposto da:
DAL BOSCO ANNALISA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO NICHETTI;

– ricorrente contro
ITALFONDARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO
GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE FANCHIN;

– con troricorrente nonché contro
CORRADO CAROBIN;

Data pubblicazione: 07/02/2018

- intimato avverso la sentenza n. 856/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 15/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella

tr di coniglio non

partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

/

r2;c. 2016 n. 20295 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

/

PELLECCHIA.

Rilevato che:
1. Nel 1999 il Banco Ambrosiano Veneto convenne in giudizio Digitema Sri,
Corrado Carobin e Annalisa Dal Bosco esponendo di essere creditore di euro
129.659,19, quale saldo debitore del conto corrente numero 2542/49, sia nei
confronti di Digitema, debitrice principale, sia di Carobin quale fideiussore.
Chiese pertanto che fossero condannati al pagamento della predetta somma e

degli articoli 2901 e seguenti c.c. dell’atto di compravendita con cui il Carobin
aveva venduto alla moglie Dal Bosco l’unico immobile da lui posseduto.
Domandò anche la condanna della Dal Bosco al risarcimento danni per
responsabilità extracontrattuale. Costituitosi in giudizio, il Carobin affermò che
la casa oggetto della compravendita impugnata era stata assegnata alla moglie,
affidataria delle figlie in sede di separazione personale dei coniugi in forza di
convenzione privata e i era impegnato a trasferire la proprietà dell’immobile alla
stessa.
Il Tribunale di Vicenza condannò i debitori in solido al pagamento della somma
o la domanda di simulazione
richiesta oltre interessi convenzionali’ pir rigett—
ed accolse quella ex articolo 2901.
2. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 856 del 19 novembre 2015
—-confermagi la sentenza di primo grado.
3. Avverso tale pronunzia, Anna Lisa Dal Bosco propone ricorso in Cassazione
sulla base di due motivi.
3.1. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.A. Castello Finance srl.
3.2. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del
ricorso.
Considerato che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa
il Collegio di non condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

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che venisse dichiarata la simulazione assoluta, o in subordine, l’inefficacia ai sensi

5.1. Con il primo motivo la ricorrente censura ex articolo 360 co. 1, n. 5 c.p.c. la
nullità della sentenza per omesso, insufficiente, errato esame circa i fatti decisivi
relativi all’epoca della rottura coniugale e l’estraneità della Dal Bosco rispetto alla
gestione della Digitema s.r.1., entrambe da valutarsi nei fatti e non solo
formalmente.
Il motivo è inammissibile perché è in manifesta violazione dei limiti assegnati da

motivazione sulla questio facti.

5.2. Con il secondo motivo, si duole ex articolo 360 co. 1. n. 4 c.p.c., della nullità
della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda formulata dalla Dal Bosco
di riconoscimento anche nei confronti di terzi del diritto all’assegnazione
de>Pimobile de quo quale casa coniugale a favore della Dal Bosco e delle figlie.
essa circostanza viene censurata ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Il motivo è fondato.
Effettivamente la Corte d’Appello non ha pronunciato sulla domanda di
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a’ssegnazione dell’immobile, diritto originato dal Verbale di udienza della

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separazione consensuale del 21 aprile 1998, e successivo Decreto di Omologa (I

depositato il 19 maggio 1998 dal Tribunale di Vicenza. Difatti la Corte territoriale
a pag. 16 della sentenza impugnata (secondo capoverso) si è occupata della
esistenza di un diritto di abitazione non trascritto della Del Bosco (come tale
opponibile ai terzi nei limiti del novennio) solo incidentalmente, con riferimento
al valore dell’immobile e quindi in sede di valutazione dei requisiti della
revocatoria. Tale affermazione è priva di contenuto decisorio e come tale
insuscettibile di giudicato. Pertanto il giudice del merito è incorso nel vizio
denunciato dalla ricorrente.

7. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo
cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di
legittimità alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

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Cass. Sez. Un. 8053-8054 del 2014 al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e al controllo della

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo
cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di
legittimità alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte suprema di Cassazione in data 22 novembre 2017.

Il Presidente

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