Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28929 del 04/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/12/2017, (ud. 25/10/2017, dep.04/12/2017),  n. 28929

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Industria Lattiero Casearia s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento, relativo ad IVA ed IRAP per l’anno 2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha ritenuto fondate le doglianze dell’Ufficio, tranne che per i componenti negativi di reddito non deducibile per Euro 7.605,20, in quanto oneri derivanti dalla cartolarizzazione di crediti L.R. n. 27 del 1991, ex art. 9 ceduti a titolo oneroso ad una società specializzata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 ex art. 360 c.p.c., n. 4;

che, infatti, la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente, avendo aderito acriticamente alle tesi dell’Agenzia delle Entrate, senza valutare gli atti del giudizio e la documentazione allegata, avendo considerato l’appellata addirittura contumace, nonostante la sua regolare costituzione. Inoltre, la CTR si sarebbe riferita ad una serie di documenti mai prodotti dall’Ente impositore;

che, col secondo, Industria Lattiero Casearia s.r.l. in liquidazione lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″: la sentenza impugnata avrebbe basato tutti i capi della statuizione su una pretesa documentazione, assente dagli atti del giudizio, come il registro contabile della società, le fatture mensili SERDIS, il PVC, le fatture ed il libro mastro;

che, col terzo, la società lamenta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non inerenti i costi di trasporto per servizi resi dalla Serdis s.r.l., che erano invece manifestamente ed intrinsecamente funzionali all’attività d’impresa;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il ricorso va respinto;

che il primo motivo non è fondato;

che, nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Sez. U, n. 642 del 16/01/2015; Sez. 62, n. 22562 del 07/11/2016);

che il secondo motivo non è fondato;

che, nella specie, la CTR ha deciso sulla scorta del PVC ritualmente depositato in primo grado dall’Ufficio, dal quale ha tratto tutti i riferimenti e le indicazioni sui documenti menzionati nella sentenza impugnata;

che, nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (Sez. 2, n. 11176 del 08/05/2017);

che, d’altronde, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6-L, n. 27000 del 27/12/2016);

che neppure il terzo motivo è fondato;

che, in tema d’imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza all’attività delle singole spese e dei costi affrontati costituisce una valutazione di fatto, non censurabile in cassazione se congruamente motivata, sicchè la doglianza si traduce nella richiesta di una nuova valutazione non ammessa in questa sede;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo; che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2017

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