Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28928 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12582-2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma P.zza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. ALBERTO IMPELLIZZERI, come da procura in calce

all’originale del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 107/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/03/2017; R.G.N. 331/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato IMPELLIZZERI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, pronunciando in sede di reclamo, ha confermato la sentenza del locale Tribunale, resa in sede di opposizione nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012, che aveva confermato l’ordinanza resa in fase sommaria e rigettato la domanda proposta da C.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Venezia, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato in data 29 dicembre 2014.

2. Quanto al primo motivo di gravame, avente ad oggetto il mancato rispetto del termine di quaranta giorni dalla conoscenza del fatto per la contestazione disciplinare, la Corte territoriale ha ritenuto che il dies a quo del termine, ossia il momento della conoscenza del fatto, non potesse farsi risalire a data anteriore al 6 ottobre 2014, data del deposito della relazione ispettiva, come invece preteso dal ricorrente. Al riguardo, ha richiamato la giurisprudenza formatasi in ordine all’interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, per cui il termine perentorio di quaranta giorni per effettuare la contestazione decorre dal momento della conoscenza del fatto che abbia una consistenza tale da consentire la valutazione della condotta come effettivamente integrante un’infrazione disciplinare, ed ha ritenuto ammissibile il compimento di un’istruttoria preliminare volta ad acquisire ogni utile elemento su cui poi instaurare il contraddittorio col dipendente.

2.1. Ha altresì respinto la censura vertente sulla tardività della contestazione disciplinare, sollevata dal ricorrente, il quale aveva dedotto che, pure a volere far coincidere il dies a quo del termine con il 6 o con il 9 ottobre 2014 (data cui risaliva la trasmissione della relazione ispettiva da uno all’altro ufficio interno dell’Agenzia), comunque sarebbe stata tardiva la comunicazione della contestazione avvenuta il 20 novembre. La Corte di appello ha osservato che gli incaricati dell’ispezione avevano richiesto i tracciamenti di tutti gli accessi al SIAT effettuati dal ricorrente nel periodo dal 14 luglio 2008 alla data della richiesta (6 ottobre 2014); che in data 22 ottobre avevano ricevuto dall’Ufficio antifrode l’elenco dei soggetti verificati dal ricorrente e solo il 4 novembre era pervenuto il chiarimento della inesistenza di collegamenti tra i soggetti di cui agli accessi oggetto della contestazione e i soggetti delle pratiche trattate dal C.; che, alla stregua di tale iter istruttorio, il rapporto redatto dagli incaricati dell’ispezione era stato firmato il 7 novembre dal Capo ufficio interno e poi trasmesso al Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari; che pertanto, la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare non si era verificata, perchè solo con i dati ricevuti il 4 novembre, nei limiti di una verifica che trasformasse il sospetto in una notizia di fatto disciplinarmente rilevante, si era potuto accertare quanto contestato il 20 novembre dall’Ufficio competente ad effettuare la contestazione.

2.2. La Corte di appello ha altresì ritenuto proporzionata la sanzione disciplinare: il ricorrente si era reso responsabile dell’intenzionale e protratto abuso operato nell’accedere alla banca dati, accesso che era consentito esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse all’attività di servizio, come recitato anche dall’allarme che appariva sul video al dipendente prima di ogni accesso; la mancanza di precedenti disciplinari non poteva attenuare le ragioni del recesso; che invece era rilevante osservare che gli accessi furono effettuati per motivi personali e cioè nell’interesse della moglie e nell’interesse dello stesso ricorrente; che la mancanza di profitto personale e la mancanza di danno all’Amministrazione finanziaria non potevano rilevare, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità.

3. Per la cassazione di tale sentenza C.M. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis in relazione all’individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale per la contestazione disciplinare, deduce che i (presunti) accessi abusivi al sistema informatico risalivano al periodo compreso tra il 14 luglio 2008 e il 29 settembre 2014; che al 6 ottobre 2014 risaliva la richiesta alla Direzione centrale Audit con sede in (OMISSIS) dei tracciamenti di tutti gli accessi al Sistema informatico dell’anagrafe tributaria posti in essere dal C. e al 9 ottobre 2014 la trasmissione alla Direzione regionale del Veneto, Settore Audit e Sicurezza, dei tracciamenti richiesti; che, alla stregua di tale sequenza cronologica, il dies a quo del termine non poteva che essere fissato alla data del 6 ottobre o, al più, al 9 ottobre, da cui la tardività della contestazione pervenuta al destinatario il 20 novembre 2014 (al 18 novembre risaliva solo la redazione della lettera di contestazione).

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67 CCNL Agenzie fiscali per mancata valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare. La Corte di appello aveva omesso di verificare la sussumibilità della fattispecie in una delle due ipotesi di cui all’art. 67, commi 2 e 3 i quali prevedono la sanzione del rimprovero verbale o scritto o della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza (comma 2) e, nei casi di particolare gravità o recidiva, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino al massimo di 10 giorni (comma 3).

3. Entrambi i motivi sono infondati.

4. Come più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 7134 del 2017, nonchè Cass. n. 6989 del 2018 e n. 16706 del 2018), ai fini della decorrenza del termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’acquisizione, da parte del competente ufficio, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicchè il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito.

4.1. La Corte di appello ha ritenuto giustificata l’esigenza, prospettata dall’Agenzia delle Entrate, di verificare la correlazione tra i numerosi tracciamenti effettuati dal ricorrente e le pratiche a lui assegnate e trattate, per cui solo il riscontro della insussistenza di tale collegamento avrebbe consentito di ritenere l’illiceità dell’accesso al sistema informatico e, pertanto, di configurare un’ipotesi di infrazione disciplinare. Come risulta dalla sentenza impugnata, la richiesta dei tracciamenti risaliva al 22 ottobre e “la precisazione della inesistenza dei collegamenti….” al 4 novembre. Tale soluzione interpretativa è del tutto coerente, in punto di diritto, con la giurisprudenza di questa Corte, dovendosi rilevare che la ricostruzione del momento della conoscenza dei fatti è questione di merito, non rientrante tra gli errores in iudicando.

4.2. Invero, la censura svolta con il primo motivo di ricorso verte sulla omessa considerazione di fatti che, se valorizzati dal giudice di merito e ad avviso del ricorrente, avrebbero consentito di retrodatare il dies a quo del termine per la contestazione disciplinare. Tale tesi muove da una diversa ricostruzione degli elementi di fatto ritenuti decisivi e non verte, contrariamente alla natura del vizio denunciato, all’interpretazione e applicazione alla fattispecie di norme di legge o di contratto collettivo.

4.3. Va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.

5. Anche il secondo motivo è infondato. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto – con valutazione ritenuta congrua dai giudici di merito di primo e di secondo grado – che la fattispecie rientrasse nella previsione di cui all’art. 67, comma 6, lett. d), CCNL Agenzie fiscali, che punisce “la commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.

5.1. Come osservato nella sentenza impugnata, il ricorrente si era reso responsabile di un “intenzionale e reiterato abuso operato nell’accedere alla banca dati, che era consentito esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse all’attività di servizio”. La Corte di appello ha sottolineato, efficacemente, che tale prescrizione era evidenziata anche dall’allarme visivo al video del dipendente ad ogni accesso; che gli accessi contestati al ricorrente erano totalmente estranei alle finalità istituzionali; che irrilevanti, ai fini del giudizio della gravità del comportamento posto in essere dal dipendente pubblico, erano la mancanza di profitto personale e la mancanza di danno all’Amministrazione finanziaria. L’accesso abusivo, operato reiteratamente per motivi personali, ha rivelato – nel giudizio espresso dalla Corte – un indice elevato di intenzionalità della condotta e quindi una connotazione altamente lesiva del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.

5.2. I concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall’interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli “standards” esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, accertamento che è riservato ai giudici di merito (Cass. n. 7426 del 2018; cfr. pure Cass. n. 25144 del 2010 e Cass. n. 6498 del 2012).

5.3. Nel caso in esame, non è neppure dedotto in quale modo i giudici di merito avrebbero espresso un giudizio incoerente rispetto ai suddetti “standard” valutativi – ed in particolare rispetto a quelli specificamente riferibili alla figura istituzionale un pubblico dipendente – nel ritenere il comportamento ascritto all’odierno ricorrente di “gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

7. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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