Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28927 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 17/12/2020), n.28927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13319/2014 R.G. proposto da:

P.E., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Raimondo Mascali con domicilio eletto in Roma, alla via Crescenzio

n. 107 int. 6 presso l’avv. Alessandra Principe;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 887/14/14 depositata il

17/02/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/12/2019 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale bresciana ha rigettato l’appello deL contribuente e confermato la pronuncia di prime cure dichiarando pertanto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, per IVA, IRPEF ed IRAP 2004;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il P. con atto affidato a un motivo e illustrato da memoria; la sola Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente dichiarata inammissibile l’impugnazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetta esclusivamente all’Agenzia ridetta (Cass. sent. n. 22889/2006, n. 22992/20120, n. 8177/2011);

– con l’unico mezzo di gravame il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 oltre che dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e in punto documenti prodotti dal ricorrente per avere la CTR ritenuto sussistente in capo al contribuente l’onere di fornire prova contraria della maggior pretesa tributaria derivante dal rilievo di gravi incongruenze tra ricavi e corrispettivi dichiarati, senza considerare sufficiente in tal senso la prova fornita dal contribuente di esser costretto a lavorare sottocosto;

– il motivo è sia inammissibile sia infondato;

– l’inammissibilità si fonda sull’articolazione del motivo, che in concreto è diretto a sollecitare questa Corte a una nuova valutazione del meritus causae, qui non consentito;

– venendo al contenuto del motivo, osserva la Corte come sia ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019) che la determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all”accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa;

– invero, in questo caso la CTR ha fondato la propria decisione su elementi quali la costante non congruità del contribuente per gli anni 2003, 2004, 2005, a fronte dei quali il secondo giudice ha ritenuto, con apprezzamento in fatto qui incensurabile e debitamente motivato, sia pur in sintesi, che il contribuente non abbia fornito prova contraria;

– il ricorso va quindi respinto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1- bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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