Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28927 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19875-2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANFFAS ROMA ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI FANCIULLI

SUBNORMALI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO RICCHIUTO, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1133/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2016, R.G.N. 8982/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO RICCHIUTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda proposta da G.A. nei confronti della ANFFAS Roma Onlus intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole in data 27/2/2010.

A sostegno del decisum, per quanto in questa sede rileva, il giudice del gravame argomentava che l’espletata attività istruttoria aveva consentito di dimostrare l’effettività e non pretestuosità del motivo addotto a fondamento del recesso; sotto altro versante rimarcava che, pur avendo il datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle in precedenza svolte, detto onere non poteva essere inteso in senso rigido, dovendosi esigere dallo stesso dipendente una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage. Nello specifico, era mancato l’apporto della lavoratrice sul piano processuale, non avendo la stessa allegato alcunchè in ordine alla possibilità di una sua ricollocazione nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale. onde anche sotto tale profilo il recesso intimato doveva ritenersi esente da profili d’illegittimità.

Avverso tale: decisione interpone ricorso per cassazione G.A. affidato a due motivi.

Resiste la parte intimata con controricorso successivamente illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2607 e 1175 c.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5.

Si critica la sentenza impugnata per l’erronea applicazione del riparto dell’onere della prova in tema di repechage. Vengono all’uopo richiamati i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sulla parte datoriale l’onere di dimostrare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore anche in mansioni inferiori a quelle in precedenza rivestite.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 115 c.p.c., artt. 1362,1383,1365 e 1366 c.c. nonchè della L. n. 604 del 1956, art. 3.

Ci si duole che i giudici del gravame, non correttamente applicando i canoni interpretativi che presiedono alla esegesi degli atti processuali, abbiano tralasciato di considerare che la ricorrente, in sede di ricorso introduttivo del giudizio, avesse tempestivamente allegato la possibilità di ricollocazione nei contesto organizzativo aziendale, anche in posizione deteriore rispetto alla qualifica di appartenenza ed alle mansioni ascritte.

3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono infondati.

Occorre premettere talune considerazioni di ordine generale con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il quale il legislatore ha disciplinato le ipotesi in cui si presenta la necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all’attività. produttiva, all’organizzazione dei lavoro e al regolare funzionamento di essa (L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3).

E’ stato al riguardo affermato che compete a giudice – il quale non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine ai quale la parte datoriale ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto (cfr. ex plurimis, Cass. 14/5/2012 n. 7474, Cass. 11/7/2011 n.15157). Sotto il medesimo versante, va considerato che la dimostrazione della effettività delle ragioni sottese al provvedimento espulsivo, non è sufficiente da sola ad integrare gli estremi del, giustificato motivo oggettivo, essendo necessaria la prova della inutilizzabilità del lavoratore in altre posizioni equivalenti.

Con risalente orientamento, questa Corte ha, infatti, avuto modo di affermare il principio in base ai quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, con riferimento all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento e – anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri), la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva (v. Cass. 14/6/1999 n, 5893, Cass. 5/12/2000 n. 15451, Cass. 20/5/2009 n.11720).

Ai fini della legittimità dello stesso, sui datore di lavoro incombe, dunque, l’onere probatorio inerente sia alla concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo organizzativo, sia alla impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con a qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (cfr., ex plurimis, in motivazione, Cass. 13/8/2008 n. 21579), potendo l’onere in questione ricondursi al generale principio della buona fede, che impone a ciascun contraente di soddisfare i propri interessi nel modo meno pregiudizievole per la controparte, come sottolineato da avvertita dottrina.

Gli approdi ai quali è pervenuta l’elaborazione giurisprudenziale in tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, possono, quindi, in sintesi, ricondursi ai seguenti principi: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era, addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purchè effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente, effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (vedi ex multis, Cass. 20/10/2017 n. 24882, Cass. 3/5/2017 n.10699, Cass. 15/2/2017 n.4015).

In relazione a tale ultima problematica va dato atto che il pregresso orientamento, che condizionava l’onere del datore di lavoro di provare l’impossibilità di una differente utilizzazione dei lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, a che lo stesso lavoratore-attore collaborasse con i convenuto nell’accertamento di un possibile reimpiego, indicando gli altri posti in cui potrebbe essere utilmente riallocato, è stato oggetto di rimeditazione in recenti arresti di questa Corte (“vedi Cass. 13/6/2016 n.12101, Cass. 22/3/2016 n.5592).

E’ stato evidenziato che porre l’onere di allegazione e collaborazione da parte del lavoratore, si risolve in una sostanziale inversione dell’onere probatorio – che invece la L. n. 604 del 1966, art. 5 pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro, divaricando onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all’altra, laddove detti oneri non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l’onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ria altresì l’onere della relativa compiuta allegazione.

Posto che non risulta in discussione la correttezza del controllo sulla veridicità e sulla non pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore a giustificazione del motivo oggettivo di licenziamento, elaborato dal giudice dei gravame, va rimarcato che la circostanza chè la Corte distrettuale si sia conformata alle linee tracciate dal pregresso orientamento giurisprudenziale, non incide sul complessivo esito della decisione.

Vagliato il materiale probatorio, i giudice del gravame ha espresso l’argomentato convincimento circa l’insussistenza di una possibilità di reimpiego della lavoratrice, per essere risultati i residui posti concernenti mansioni equivalenti o anche inferiori, stabilmente occupati al tempo del recesso.

E’ stato infatti acciarato da un canto, il mancato rinnovo dei contratti a termine di tre terapisti occupazionali, in relazione ai quali a ricorrente aveva svolto funzioni di coordinamento, oltre alla integrale devoluzione di tutte le funzioni già espletate dalla ricorrente ai Direttori dei Centri; dall’altro, la mancanza di alcuna ulteriore assunzione di personale.

E l’esausitività dell’indagine compiuta dal giudice del gravame va estesa anche al segnalato profilo di “responsabile dei rapporti con l’Università” che la ricorrente aveva indicato quale posizione in cui essere ricollocata, che essa stessa aveva svolta e che, per quanto sinora detto; risultava assorbita dalle competenze della Direzione.

Nell’ottica descritta, la critica formulata da parte ricorrente con riferimento alla prospettata violazione dei principi di recente affermati da questa Corte, secondo cui spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repechage” del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, non appare decisiva, giacchè la Corte ha proceduto ad un accertamento in concreto che investe pienamente la quaestio facti, rispetto ai quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, che non consente una diversa ricostruzione della vicenda storica.

In definitiva ai lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto, con la regolazione delle spese del giudizio secondo regime di soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17 e di provvedere in conformità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagamento delle spese dei presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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