Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28926 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 17/12/2020), n.28926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24324/2015 R.G. proposto da:

CA.DIS. s.r.l., in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. Giovanni Scarpa e dall’avv. Claudio Lucisano, con

domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo, via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 7827/03/14, depositata in data 17/09/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2019

2/10/2019 – 24/6/2020 dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La Ca.Dis. s.r.l. ha impugnato l’atto di contestazione e di irrogazione sanzioni ad essa notificato dall’Agenzia delle dogane, ufficio di Napoli 1, nella sua qualità di coobbligata solidale, scaturente, nella prospettazione dell’ufficio, dall’omessa introduzione fisica nel deposito fiscale Iva gestito dalla società Sa. Av. S.p.A., di merce di provenienza extracomunitaria importata nel 2005, immediatamente messa a disposizione della contribuente senza adempiere agli obblighi di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis.

2. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società avendo ritenuto provato che la merce fosse stata materialmente introdotta nel deposito Iva, sia pure per un tempo limitato.

3. La Commissione tributaria regionale (CTR) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane, in base alle seguenti considerazioni: a) al fine di godere dei benefici di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis vi era l’obbligo normativo dell’introduzione materiale delle merci nel deposito, obbligo che nel caso di specie non era stato assolto; b) attesa la differenza esistente tra l’Iva all’importazione e l’Iva interna, gravante sull’operazione successiva di immissione, l’autofatturazione da parte del destinatario finale delle merci non costituiva duplicazione d’imposta; c) in conseguenza, l’autofatturazione operata dalla Ca.Dis. (nello stesso giorno della presunta introduzione nel deposito Iva) doveva ritenersi relativa ad operazioni inesistenti.

4. La società propone ricorso avverso questa sentenza, per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui l’Agenzia delle dogane resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza con memoria la società ha invocato l’applicazione, ex art. 1306 c.c., del giudicato formatosi nei confronti della coobbligata solidale Sa. Av. s.p.a., ora DSV s.p.a. (sentenza CTR della Campania n. 6378/2017, divenuta irrevocabile).

5. Con ordinanza interlocutoria resa in esito all’udienza camerale del 14/3/2019, questa Corte ha invitato la società ricorrente a dedurre in merito ad una discrasia riscontrata negli atti.

6. Ca.Dis. ha risposto alla sollecitazione della Corte depositando memoria esplicativa, dat. 18/4/2019, con allegata documentazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Si precisa innanzitutto che dalla documentazione prodotta risulta che, come sostenuto dalla società ricorrente, la discrasia evidenziata con l’ordinanza interlocutoria del 14/3/2019 è apparente e dovuta ad una diversa identificazione dello stesso atto. In sostanza, la corretta identificazione dell’atto di irrogazione sanzioni che si ricava dall’atto di contestazione è la seguente: prot. 32466, atto di contestazione n. 275/2008, ed è il medesimo per entrambe le coobbligate.

2. Va quindi pregiudizialmente esaminata la richiesta formulata da parte ricorrente, con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., dat. 25/2/2019, di far valere a proprio vantaggio e contro l’ente impositore la sentenza emessa in altro giudizio nei confronti della coobbligata Saima Avandero s.p.a..

3. Questa Corte, in relazione all’operatività in materia tributaria del principio generale ricavabile dall’art. 1306 c.c., comma 2, ha di recente enunciato il seguente principio di diritto, da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi: “Il principio ricavabile dall’art. 1306 c.c., comma 2, per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale è applicabile anche in materia tributaria. Pertanto, con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche, ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l’applicazione del diritto unionale” (n. 33095/2019).

4. Va quindi rilevato che, con la sentenza definitiva n. 6378/17, depositata il 7 luglio 2017, emessa tra il condebitore solidale Sa. Av. s.p.a. (ora DSV s.p.a.) e l’Agenzia delle dogane, riguardante il medesimo provvedimento contestazione e di irrogazione sanzioni, la CTR di Napoli, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, ha ritenuto che l’Iva era stata assolta attraverso l’auto fatturazione della merce ed ha escluso che vi fosse stata evasione dell’imposta.

5. Quella CTR, in applicazione dei principi espressi nella sentenza Equoland della Corte giust. 17 luglio 2014, C-272/13, ha ritenuto che l’assolvimento tardivo dell’Iva costituiva una violazione meramente formale che andava sanzionata secondo il criterio di proporzionalità, in base ai criteri di calcolo di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 nella misura di 1/15 per ogni giorno di ritardo, con applicazione degli interessi maturati dalla data del mancato assolvimento dell’Iva doganale alla data di autofatturazione: alla stregua di tale calcolo, la CTR ha determinato la sanzione in Euro 658,89 complessivi.

6. Pertanto, atteso che, nel caso in esame, i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto e che l’annullamento nei confronti della Sa. Av. s.p.a. è intervenuto non per ragioni personali della importatrice, ma perchè l’inosservanza delle regole dell’utilizzo del deposito fiscale ha comportato un ritardo nel versamento dell’Iva, non vi è dubbio che di esso possa giovarsi, ex art. 1306 c.c., comma 2, anche l’odierna ricorrente, attinta da un titolo di responsabilità solidale, che ha espressamente dichiarato di volerne profittare.

7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando sul ricorso, in accoglimento per quanto di ragione, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, determinando la sanzione in Euro 658,89 (di pari importo a quella irrogata a Sa.Av.).

8. La decisione del ricorso in base alla giurisprudenza, sovranazionale e nazionale, successiva alla sua proposizione costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite tra le parti.

PQM

La Corte pronunziando sul ricorso, accoglie nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, ridetermina l’importo della sanzione in Euro 658,89, come stabilito dalla sentenza n. 6378/2017 della CTR della Campania, divenuta irrevocabile in data 23/2/2018; compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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