Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28925 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. II, 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

da se medesimo ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato

presso il proprio studio in Roma, via Tacito n. 23;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI;

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

NAPOLI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Presidente della Corte di assise di Napoli

depositato il 10 febbraio 2009 (RG 3041/08 VG);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato F.S.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avvocato F.S., difensore di fiducia di B.A., ammessa al patrocinio a spese dello Stato in quanto sottoposta al programma di protezione di cui alla L. n. 82 del 1991, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale la Corte di assise di appello di Napoli aveva liquidato i compensi spettantigli per l’attività svolta in favore della propria assistita nel procedimento iscritto al n. 57/07, liquidandoli in complessivi Euro 5.681,00, di cui Euro 2.323,00 per indennità di trasferta e spese.

Il Presidente della Corte di assise di appello, con ordinanza in data 10 febbraio 2009, ha parzialmente accolto l’opposizione, liquidando, in aggiunta alla somma già determinata, l’ulteriore somma di Euro 337,50.

Il Giudice dell’opposizione ha riconosciuto fondato il rilievo dell’opponente concernente la liquidazione per le attività di esame e studio, aumentandola da 360,00 a 660,00 Euro; ha escluso che al professionista spettasse alcun compenso ulteriore per l’attività di redazione di istanze e memorie, giacchè per le prime era stata liquidata la somma di Euro 540,00, più che congrua, mentre il compenso per le tre memorie difensive doveva ritenersi giustamente compreso in quello liquidato per l’attività di difesa esercitata in sede di discussione; ha ritenuto addirittura eccessiva la somma di Euro 1.660,00, liquidata per l’attività svolta in sede di trattazione e discussione, mentre la somma di Euro 300,00, da corrispondere in aggiunta al professionista, andava incrementata del 12,50%.

Avverso questo provvedimento l’Avvocato F. ha proposto ricorso per cassazione nelle forme del rito penale.

All’esito dell’udienza del 10 giugno 2010, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 19962 del 2010, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile ; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Il ricorrente ha quindi notificato il ricorso all’Agenzia delle entrate di Napoli e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 115, L. n. 794 del 1942, art. 29 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per violazione dei minimi tariffari e per omessa valutazione dei criteri generali per la liquidazione, in riferimento al D.M. n. 127 del 2004 (Cap. 2^, artt. 4, commi 1 e 2, e 5).

Il ricorrente dopo aver analiticamente indicato le voci della tariffa per le quali aveva chiesto la liquidazione si duole del fatto che il giudice dell’opposizione abbia violato i minimi tariffari e non abbia tenuto in alcun conto la rilevanza dell’attività professionale svolta, che avrebbe giustificato la determinazione degli onorari spettanti piuttosto verso il livello massimo della tariffa che non verso il minimo. A conclusione del motivo il ricorrente chiede che venga enunciato il seguente principio di diritto: laddove si versi nel caso di evidente e conclamata rilevanza dell’opera difensiva prestata dal difensore dell’imputato di gravissimi reati – seppure ammesso al patrocinio a spese dello Stato – deve necessariamente e imprescindibilmente procedersi alla liquidazione dei relativi compensi mai derogando ai minimi tariffari e tenendo in considerazione i criteri generali di cui all’art. 1, commi 1, 2, 4 e 5 del capitolo 2^ della tariffa penale di cui alla D.M. n. 127 del 2004, riconoscendo le voci in misura assolutamente corrispondente a detti criteri generali, e quindi prossima al massimo tariffario, applicando rigorosamente ed autonomamente (non quindi cumulativamente, nè in modo forfettario) le singole voci così come specificamente previsto dai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della tabella C- Penale.

Con il secondo motivo ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente contraddittoria motivazione in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115, L. n. 794 del 1942, art. 29 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per mancata liquidazione delle spese del giudizio (onorari, diritti e spese) secondo i noti principi della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ..

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il giudice dell’opposizione non ha adeguatamente valutato la denunciata violazione dei minimi tariffari, ritenendo, con motivazione del tutto insufficiente, che i compensi dovuti per “esame e studio” potessero essere determinati in complessivi Euro 660,00;

che quelli dovuti per redazione istanze e memorie fossero stati sufficientemente liquidati, quanto alle istanze, con la già liquidata somma di Euro 540,00, e quanto alle memorie, che il compenso dovesse essere ricompreso in quello relativo all’attività di difesa esercitata in sede di discussione; che il compenso di Euro 1.600,00, liquidato per la discussione fosse addirittura eccessivo, alla luce della qualità di collaboratrice assunta dalla imputata assistita dall’Avvocato F..

Invero, i compensi per l’esame e studio spettano in relazione alle singole attività per le quali la tariffa penale ne prevede la corresponsione. Dispone in proposito il D.M. n. 127 del 2004 che gli onorari per esame e studio sono dovuti prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell’avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all’atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni. Per tale voce, la tariffa prevede un compenso minimo di 60,00 Euro e massimo di 120,00, sicchè appare chiaro che il compenso liquidato dal giudice dell’opposizione a tale titolo per complessivi Euro 660,00, risulta inferiore ai minimi, così come denunciato dal ricorrente.

Analogamente, appare erronea la statuizione relativamente al compenso per le istanze e le memorie, atteso che, per i procedimenti dinnanzi alla Corte d’assise, la tariffa prevede un importo variabile, rispettivamente, da un minimo di Euro 150,00 a un massimo di Euro 690,00 per le istanze e da un minimo di Euro 180 a un massimo di 900,00 per le memorie, laddove il giudice dell’opposizione ha ritenuto che per la redazione delle istanze il compenso fosse stato già sufficientemente compensato con Euro 540,00, mentre nulla era dovuto per la redazione di memorie, da ritenersi incluse nell’attività di discussione.

Da ultimo, lesiva dei minimi tariffari è anche la determinazione degli onorari per la partecipazione alle udienze, atteso che per la mera partecipazione ad un’udienza dibattimentale è previsto un compenso da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 180,00; per l’esercizio di attività difensive in ordine a eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, ecc., un compenso da un minimo di Euro 200,00 a un massimo di Euro 750,00; per l’udienza di discussione un compenso da Euro 300,00 a Euro 900,00. Ne consegue che, a fronte di una documentata partecipazione a dieci udienze, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto verificare quale tipo di attività fosse stata svolta in ciascuna di esse e individuare il corrispondente compenso, laddove invece ha indicato addirittura come eccessivo il compenso di Euro 1.660,00 liquidato a tale titolo dal giudice del procedimento, ma senza svolgere in proposito alcuna verifica.

Si impone, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, un nuovo esame dell’opposizione che tenga conto degli importi minimi e massimi previsti dalla tariffa penale e che conduca ad una liquidazione conforme al dettato del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, a norma del quale l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. In proposito è utile rammentare che questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell’applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l’art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, e ciò sia per l’espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perchè la norma già contempla la natura dell’impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori (Cass. n. 2445 del 2011).

E’ fondato altresì il secondo motivo di ricorso, atteso che le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno affermato il condiviso principio per cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del menzionato D.P.R.. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2) (Cass., sezioni unite penali, n. 25931 del 2008).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame alla luce degli enunciati principi di diritto.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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