Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28925 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27474-2015 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’Avvocato ROCCO MACCARONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GIUSEPPE CIPRIANI

MARINELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio

dell’Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati MARIA ASSUNTA FONTEMAGGI ed ELENA FABBRI,

giusta delega agli atti;

– controricorrente –

e contro

SC LAVORI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede legale in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2942/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/05/2015 R.G.N. 6220/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli con il quale il Comune di Rimini veniva condannato al pagamento, in favore di P.B., della somma di Euro 37.000 oltre accessori, dovute allo stesso dalla S.C. Lavori s.r.l., aggiudicataria dell’appalto del servizio dei parcheggi pubblici del Comune di Rimini, per prestazioni rese presso alcuni cantieri della Società;

la Corte territoriale, richiamandosi all’orientamento di legittimità intervenuto nelle more del giudizio d’appello, ha ritenuto che non sussistesse in capo al Comune committente una responsabilità solidale, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29;

la cassazione di tale sentenza è domandata da P.B. con un unico motivo;

il Comune di Rimini resiste con tempestivo controricorso, illustrato da memoria, mentre la SC Lavori s.r.l. rimane intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, il P. nel contestare la sentenza d’Appello là dove questa ha affermato l’estraneità delle pubbliche amministrazioni alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 censura la stessa anche per non aver dato accesso alla tutela residuale di cui all’art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti d’appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni;

il motivo è infondato e presenta anche un profilo di inammissibilità;

quanto alla controversa questione dell’applicabilità o meno del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 – così come correttamente ha rilevato la Corte d’Appello di Napoli nella giurisprudenza di legittimità è andato ormai consolidandosi un orientamento sfavorevole alla sua applicazione;

detto orientamento risulta da ultimo espresso nel seguente principio di diritto: “In materia di appalti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che il D.L. n. 76 del 2013, art. 9 conv. con modif. nella L. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1 non abbia carattere di norma d’interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni.” (Così Cass. n. 20327 del 2016; cfr. anche Cass. n. 10844 del 2018; Cass. n. 10644 del 2016; Cass. n.10731 del 2016; Cass. n. 15432 del 2014);

ad esso va data, in questa sede, continuità, atteso che le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono del tutto condivise dal Collegio;

quanto all’omessa pronuncia sulla richiesta applicazione dell’art. 1676 c.c., il rilievo è privo di autosufficienza, in quanto il ricorrente non produce e non trascrive l’atto introduttivo dell’appello, dal quale poter cogliere la portata della doglianza sì come rivolta alla specifica argomentazione della sentenza impugnata (Cass. n. 18960 del 2017), la quale ha puntualmente accertato, con motivazione esente da vizi logico-argomentativi, che “…la questione oggetto del giudizio – e formante l’unico motivo di gravame – attiene alla sussistenza o meno di una responsabilità solidale in capo al Comune committente ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29” (p. 2 sent.);

l’unico motivo è infondato e altresì inammissibile, e, pertanto, il ricorso va rigettato;

l’esito alterno del giudizio di merito e la recente sopravvenienza del richiamato indirizzo giurisprudenziale inducono a compensare le spese tra le parti costituite;

nulla si provvede sulle spese, in difetto di difesa dell’intimata Società SC Lavori s.r.l.;

si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra P.B. e il Comune di Rimini. Nulla spese nei confronti della SC Lavori s.r.l.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA