Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28924 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 17/12/2020), n.28924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2008-2013 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato AMILCARE BUCETI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BORTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione dell’avviso n. Re5010200838 emesso da parte della Agenzia delle Entrate di Caserta nei confronti della contribuente C.P. con cui erano accertate maggiori imposte sia per Irpef, che per Iva ed Irap.

Proponeva ricorso la C., che si affidava sia a motivi procedurali che di merito.

La Commissione Tributaria provinciale accoglieva il ricorso in quanto l’accertamento non era suffragato da idonea motivazione.

L’agenzia proponeva appello e la Commissione Regionale di Napoli in riforma della sentenza di primo grado, dato atto della mancata costituzione della contribuente, riteneva corretto l’operato dell’Ufficio.

Proponeva ricorso in Cassazione la contribuente deducendo che la notifica dell’appello, nel cui grado non si era costituita, era da considerare inesistente o nulla.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di gravame la ricorrente deduce che la notifica dell’atto di appello era nulla o inesistente in quanto l’atto notificato a) “era destinato ad un inesistente difensore indicato come Studio Lazzarini Associati, senza alcuna ulteriore specificazione di almeno uno dei nominativi titolari del mandato ad litem”;

b) “i luoghi dove l’atto sarebbe stato recapitato sono rimasti assolutamente sconosciuti”.

c) “i soggetti cui l’atto sarebbe stato consegnato sono rimasti assolutamente sconosciuti”.

Il motivo è infondato. In relazione alla prevalenza del domicilio eletto su quello personale della parte, la notifica dell’atto di appello presso il procuratore domiciliatario è idonea a evocare in giudizio in sede di appello la parte, atteso che la variazione di indirizzo del procuratore non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, rimanendo soddisfatta l’esigenza di assicurare che l’atto di appello sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo appresentante processuale, professionalmente qualificato a valutarne la portata.

Nel caso, come indicato nell’epigrafe dell’atto di appello, depositato proprio dalla ricorrente, è sicuramente andata a buon fine la notifica dell’atto di appello eseguita in piazza Giovanni Bovio… Napoli, luogo del domicilio eletto in primo grado (vedi sentenza di primo grado depositata), atto consegnato al portiere,(che accettandolo implicitamente confermava di essere stato autorizzato a ricevere gli atti nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo studio) essendo stata inviata la successiva raccomandata di avviso.

Neppure coglie nel segno la doglianza circa la nullità della notifica dell’appello per omessa indicazione del nominativo del procuratore ad litem. Vero è che la raccomandata inviata contenente l’appello indicava come destinatario lo Studio La. e Associati difensori di C.P., ma la doglianza appare irrilevante visto che dal ricorso in primo grado proposto si evince che difensori della C. erano il dr L.A., il dr L.R. e l’Avv. An. Pa., e la parte aveva eletto domicilio proprio nello Studio La. e Associati. Il fatto che sia stata utilizzata la stessa terminologia utilizzata nell’elezione di domicilio in primo grado, sia nell’epigrafe del ricorso che nel mandato, esclude che tale indicazione potesse far sorgere dubbi.

Infine, il che pare dirimente, la verifica della invalidità dell’atto di notificazione va compiuta alla stregua del risultato pratico conseguito dall’atto, dovendo lo stesso ritenersi affetto da nullità solo quando sia dimostrata “la mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (art. 156 c.p.c., comma 2). La indicazione del procuratore ad litem appare necessari a le volte in cui non sia dato “aliunde” evincere, dall’atto notificato il nominativo del difensore della parte – che è il destinatario dell’atto, in quanto soggetto professionalmente competente a valutare la strategia difensiva da seguire ed a rappresentare la parte assistita. Nella specie, tale situazione di incertezza non risulta visto che l’atto di appello notificato indica nell’epigrafe in maniera certosina tutti i nomi dei difensori.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado liquidandole in Euro 3100 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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