Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28924 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23664/2015 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAA’ DI BRUNO

29, presso lo studio dell’avvocato NICOLA SCARPA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VINCENZO INDELLI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO RR S GIOVANNI DI DIO E RUGGI

D’ARAGONA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PAGANICA 13,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA CAPOZZOLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIOVANNI CARRELLA, EVA ANZALONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/03/2015 R.G.N. 1089/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Salerno, pronunciando sulle opposte impugnazioni, in accoglimento dell’appello principale proposto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. “San Giovanni di Dio e Ruggì d’Aragona”, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal Dott. S.V., avente oggetto il pagamento della somma di Euro 20.102,41, oltre accessori, a titolo di compenso per lo svolgimento di mansioni di Responsabile di Struttura Complessa negli anni 2011 e 2012. Ha dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto dal sanitario.

2. Al Dott. S. erano stati corrisposti gli importi che la contrattazione collettiva di comparto prevede per lo svolgimento di attività dirigenziale sostitutiva prestata in via temporanea e provvisoria.

3. La Corte territoriale ha ritenuto non fondata la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni.

3.1. Le voci contrattuali delle quali l’appellato aveva chiesto l’applicazione sono previste solo in favore di dirigenti di secondo livello assunti con le previste procedure selettive per il conferimento di incarico di responsabile di struttura complessa e sottoposti al relativo regime di responsabilità e verifiche.

3.2. Non è invocabile l’art. 36 Cost., da leggere in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 4 e con l’art. 2126 c.c., in quanto, anche alla luce dei precedenti nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24373/2008), ove la pretesa sia avanzata da un dirigente (e non da un funzionario chiamato a svolgere mansioni dirigenziali) non è applicabile l’art. 52 citato, bensì l’art. 19 del medesimo decreto legislativo. Il D.Lgs. n. 502 del 1992 (riordino della dirigenza sanitaria) all’art. 15, comma 5, prevede che il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa e che alle predette mansioni superiori non si applica l’art. 2103 c.c.. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, all’art. 24, prevede che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico così determinato remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto. In tale contesto, il trattamento economico è quello previsto dalla contrattazione collettiva, ivi compreso trattamento accessorio spettante in caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse.

3.3. La sentenza n. 4690 del 2012 della Corte di Cassazione ha pure ribadito che la retribuzione di posizione, in quanto collegata al valore dell’incarico svolto, soddisfa adeguatamente le previsioni di cui all’art. 36 Cost.. In conclusione, esclusa l’applicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, norma non applicabile alla dirigenza medica, va ritenuto infondato l’assunto di una retribuzione non adeguata ai sensi dell’art. 36 Cost..

3.4. Nè a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione della circostanza che l’incarico si sia protratto oltre il “fisiologico”, ma ben poco realistico, termine di sostituzione originariamente previsto dal C.C.N.L., giacchè il contratto non prevede in tale caso le spettanze invocate dall’appellato. L’appellato aveva ricevuto l’indennità di cui all’art. 18 C.C.N.L., nonchè di seguito una retribuzione di posizione per sua natura commisurata al lavoro effettivamente svolto e quindi un trattamento economico superiore a quello che avrebbe percepito ove fosse stato tempestivamente selezionato il titolare ovvero fosse stata adottata una valutazione dell’incarico; aveva altresì maturato un’esperienza professionale utilmente spendibile per il formale conferimento dell’incarico rispetto ad altri, senza essere soggetto alla particolare disciplina relativa al conferimento di incarichi dirigenziali di struttura complessa.

3.5. Ben più ampia – ed inaccettabile – divaricazione dalla disciplina vigente in materia si avrebbe, del resto, ove si consentisse, come in sostanza l’appellato pretenderebbe, l’occupazione per anni di un posto di responsabile di struttura complessa senza selezione pubblica aperta ad esterni e senza i più stringenti vincoli che in punto di responsabilità sono previsti per il titolare così prescelto.

3.6. Da ultimo, non è ravvisabile un’ipotesi di indebito arricchimento da parte dell’Azienda ospedaliera, posto che l’azione ex art. 2041 c.c., può essere spiegata solo ove vi sia stato l’arricchimento di un soggetto con corrispondente diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, mancante di causa giustificatrice, ed allorchè il danneggiato non possa proporre altra azione (art. 2042 c.c.); nel caso di specie, il sanitario aveva a disposizione le azioni (svolte in via principale) previste per le parti di un contratto di lavoro, con conseguente improponibilità dell’azione per mancanza del requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c..

4. Avverso tale sentenza il Dott. S. ha proposto affidato ad un unico articolato motivo.

5. L’Azienda Ospedaliera Universitaria resiste con controricorso, sollevando preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è inammissibile per decorso del termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., in quanto avviato alla notifica in data 15 ottobre 2015, a fronte di una sentenza pubblicata in data 30 marzo 2015 e stante l’operatività dell’art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che – per i giudizi instaurati in primo grado in data posteriore alla sua entrata in vigore, come il presente (avviato in primo grado nel 2011) – ha ridotto a sei mesi il termine c.d. lungo (prima annuale) per proporre l’impugnazione. Il termine semestrale scadeva il 30.9.2015, mentre il ricorso è stato avviato alla notifica il 15 ottobre 2015.

2. Va dunque emessa declaratoria di inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

3. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidare in Euro 5.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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