Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28922 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. II, 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Libia n. 174, presso lo studio dell’Avvocato

CESARI Gianmarco, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente

all’Avvocato Luciano Faraon, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Venezia; PROCURA

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di

Venezia depositata il 15 maggio 2009;

lodata la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avvocato F.A. ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza di Venezia la liquidazione dei compensi per l’attività prestata quale difensore d’ufficio di M.G. dinnanzi a detto Tribunale.

Il medesimo Avvocato ha provveduto a richiedere il pagamento delle proprie spettanze al M., peraltro infruttuosamente.

Notificato decreto ingiuntivo e attivata la procedura esecutiva, senza esito, il F. ha allora chiesto al Tribunale di Sorveglianza di Venezia la liquidazione delle spese sostenute sino a quel momento.

Il Tribunale di Sorveglianza, con provvedimento del 9 ottobre 2007, ha liquidato la somma di Euro 350,00 a titolo di onorari.

Avverso detto provvedimento l’Avvocato F. ha proposto ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 84 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), chiedendo che il Tribunale liquidasse anche le somme relative all’attività svolta per il recupero del credito, pari a Euro 2.626,10.

Il presidente del Tribunale di sorveglianza ha respinto il ricorso.

Avverso tale provvedimento, il F. ha proposto ricorso per cassazione, accolto con sentenza del 6 febbraio 2009.

Il medesimo Presidente del Tribunale di Sorveglianza, adito in sede di rinvio, con ordinanza depositata il 15 maggio 2009, ha liquidato in favore del difensore l’ulteriore somma di Euro 600,00.

Per la cassazione di detta ordinanza ha proposto ricorso l’Avvocato F.A. con atto non notificato ad alcuno.

All’esito dell’udienza del 10 giugno 2010, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16769 del 2010, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso nelle forme del rito civile, notificandolo all’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Venezia, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso F.A. denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115 dolendosi, in sostanza, del fatto che il giudice dell’opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettantegli quale difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 116 del medesimo decreto legislativo – nella specie adito in sede di rinvio a seguito di cassazione del provvedimento che aveva negato la liquidazione delle spese sostenute in sede civile per il recupero del credito professionale – abbia sì riconosciuto un compenso a tale titolo, ma non l’intero importo liquidato dal giudice civile.

A conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “In tema di liquidazione dei compensi al difensore d’ufficio, dica la Suprema Corte se sono dovuti gli onorari e le spese liquidati dal giudice civile con i provvedimenti conclusivi della procedura promossa o comunque risultanti dalla tariffa forense in caso di esecuzione infruttuosa” e delle spese di precettazione riconosciute dal Tribunale, in funzione di Giudice dell’esecuzione, oppure se il Giudice penale possa sindacare in alcun modo l’entità delle prestazioni resesi necessarie per il recupero del credito e già liquidate dal Giudice Civile”.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si è invero limitato a censurare il provvedimento impugnato – che pure conteneva una specifica determinazione delle spese del procedimento civile che venivano riconosciute al difensore d’ufficio, a completamento del compenso a lui spettante per la prestazione resa – limitandosi a riferire che il credito per la procedura monitoria ed esecutiva ammontava ad Euro 2.674,99, come da nota spese dimessa dinnanzi al Tribunale di San Dona di Piave; il ricorrente ha tuttavia omesso di riprodurre nel ricorso la detta nota spese, nonchè di indicare i provvedimenti del giudice civile che quel credito avevano riconosciuto per la procedura monitoria ed esecutiva. In tal modo, la Corte non è in grado di apprezzare la portata della censura proposta, non essendo chiaro se il ricorrente si dolga del mancato riconoscimento, da parte del giudice dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 delle somme liquidate dal giudice civile, ovvero dell’importo recato dalla nota spese prodotta dinnanzi al giudice civile. E’ noto del resto che in tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 14744 del 2007; Cass. n. 22287 del 2009).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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