Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28921 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28452-2019 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via POMPEO

MAGNO, n. 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente

in carica, domiciliata per legge in ROMA, alla via dei PORTOGHESI,

n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta

e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6334/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avvocato M. in proprio impugna, con plurime censure, la sentenza del Tribunale di Roma n. 6334 del 26/03/2019, quale giudice di appello del Giudice di Pace di Roma, che aveva accolto opposizione proposta da Equitalia Sud S.p.a. nei confronti della M., quale creditore procedente, e dichiarato che la somma di Euro 238,14, trasmessa dalla stessa era esaustiva della pretesa della M..

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Non sono state presentate memorie.

Le censure, o, meglio, le questioni di cui al ricorso, in quanto non vi è una specifica indicazione di motivi, bensì il riferimento a violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e deduzione di vizio di omesso esame, sono poste in modo non adeguato al fine di consentire il sindacato in diritto della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha, nella specie, statuito quale giudice di appello su sentenza del Giudice di Pace ed ha dichiarato l’appello inammissibile, in quanto il valore della causa era inferiore ad Euro 1.100,00 e l’appello, in detta ipotesi, è ammesso per i soli motivi di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, ossia per violazione dei principi regolatori della materia, ovvero violazione di norme costituzionali o comunitarie o, infine, di norme sul procedimento, come anche di recente ribadito da questa Corte (quale espressione di un orientamento costante si veda, da ultimo, Cass. n. 14609 del 09/07/2020 Rv. 658481 – 01): “In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento Euro (limite indicato dall’art. 113 c.p.c., comma 2, nel testo “ratione temporis” applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l’unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. per violazione di legge.”.

In atto non vi è, e comunque non è individuata alcuna violazione dei principi regolatori della materia, trattandosi di sentenza che per ragioni di valore deve ritenersi pronunciata secondo equità, nè vi è violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nella specie il ricorso per cassazione proposto non individua in alcun modo, se non mediante un riferimento, alquanto specioso ed equivoco, i principi regolatori della materia.

Il ricorso si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe giudicato sulla base di una petizione di principio: contrappone, quindi, un proprio punto di vista a quello giudiziale.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 510,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA