Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2892 del 12/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2892 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 17114-2014 proposto da:
CARUSO GREGORIO, ROSA SALVATORE, NIBALI
DOMENICO, TROVATO CLAUDIO, CARUSO GIUSEPPE,
BELLABARBA ADRIANA, BUCCERI ANNA MARIA, MOLLICA
NUNZIO BARBARO, TRAPANI SEBASTIANO, TROPEA
SEBASTIANO, GAROZZO MICHELE, LA ROCCA GIUSEPPE,
RESTIVO FRANCESCO, BONACCORSO CARMELA,
PETRALIA CONCETTINA, STELLA MARCELLO, TROVATO
SERGIO, DI CARLO ISIDORO, LUPO BIAGINA MARIA,
TROVATO PAOLO, FALLETTA PATRIZIA, D’AVOLA
GIOVANNI MARIO, EMANUELE SALVO, MIANO MARIA,
CARUSO MANUELA, GRIOLI SERENELLA, ASTELLO RITA,

Data pubblicazione: 12/02/2016

GRECO GIUSEPPE, LOMBARDO ROSARIO, LO PORTO
PAOLA CONCETTA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO MARIA SALERNO, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIOVANNI FERRAU’, giusta procure speciali in calce

– ricorrenti nonchè contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
06/12/2013, depositata il 04/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

Ric. 2014 n. 17114 sez. M2 – ud. 18-11-2015
-2-

al ricorso;

IN FATTO
Con decreto del 7.2.2014 la Corte d’appello di Messina rigettava
l’opposizione ex art. 5 ter legge n. 89/01 proposta dagli odierni ricorrenti per

ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo

Corte territoriale, confermando quanto rilevato nel decreto opposto, che il
giudizio di riferimento, avente ad oggetto la domanda di remunerazione della
partecipazione dei ricorrenti a corsi di specializzazione medica, era stato
definito in grado d’appello con sentenza della Corte distrettuale di Catania del
21.6.2012, sentenza che, però, essendo stata notificata dai ricorrenti vittoriosi
solo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non anche nei
riguardi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scientifica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pur essi parti del
processo, non era passata in giudicato. Sebbene detti Ministeri, destinatari del
ricorso per cassazione proposto da altri ricorrenti, non avessero a loro volta
presentato ricorso incidentale, la definitività della sentenza era da ritenersi
comunque precondizione indefettibile, la cui prova doveva essere fornita dalla
parte istante in sede di equa riparazione. Precondizione che non poteva
“discendere da eventi processuali correlati ad altri istituti, come quelli
invocati dagli opponenti per far rilevare l’autorità della cosa giudicata, anche
nei confronti dei Ministeri costituiti, del mancato esercizio di altre forme
impugnatorie peraltro correlate ad iniziative processuali poste in essere da
altri soggetti estranei comunque all’odierno procedimento di riparazione”.
Osservava, inoltre, la Corte territoriale, in merito all’invocata applicazione,
in subordine, dell’art. 640 c.p.c., richiamato dall’art. 3 delle legge n. 89/01,
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indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Osservava la

che la sollecitazione ad integrare la prova era rimessa al potere discrezionale
del decidente, che nel caso di specie non aveva ritenuto di esercitarlo.
La cassazione di tale decreto è chiesta dai ricorrenti sulla base di due
motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

della partecipazione all’udienza pubblica.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in
forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia il vizio d’omessa pronuncia e di violazione
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per violazione dell’art. 112
c.p.c. ed in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. La Corte territoriale, non
ritenendo compiutamente dimostrato l’avvenuto passaggio in giudicato della
sentenza conclusiva del giudizio presupposto al momento del deposito del
ricorso per equa riparazione, ha rigettato sic et simpliciter l’opposizione,
mentre avrebbe dovuto valutare tutte le doglianze esposte dai ricorrenti.
.■

L’opposizione disciplinata dall’art. 5-ter legge n. 89/01, infatti, non è un
mezzo d’impugnazione avente ad oggetto la sola legittimità del decreto
monocratico emesso ai sensi dell’art. 3 stessa legge, ma costituisce la fase a
cognizione piena, secondo le forme camerali, di un procedimento
eventualmente bifasico che devolve al giudice collegiale il completo esame
del rapporto controverso. Ne discende, secondo la parte ricorrente, che la
Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare e valutare compiutamente la
fondatezza della domanda ed i motivi d’opposizione, con particolare
riferimento all’operatività del combinato disposto degli artt. 333 e 371 c.p.c.,
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Il Ministero della Giustizia ha depositato un “atto di costituzione” ai fini

ai fini della dimostrazione dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza
conclusiva del processo presupposto e pronunciarsi su di essi; e non avendolo
fatto è incorsa in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e
il pronunciato, oltre che in un vizio di motivazione ai sensi del n. 5 dell’art.

Il motivo prosegue, poi, affermando che i ricorrenti avevano dimostrato
che la sentenza emessa nel giudizio presupposto dalla Corte d’appello di
Catania n. 1018/12 era passata in giudicato, in quanto i soccombenti nel
giudizio presupposto (diversi dagli odierni ricorrenti) avevano notificato tra il
26 novembre ed il 3 dicembre 2012 a tutte le amministrazioni statali parti in
causa un ricorso per cassazione, e queste ultime, a loro volta, 1’8.1.2013
avevano notificato ai ricorrenti un controricorso non contenente
impugnazione incidentale nei confronti degli odierni ricorrenti. Ciò ha
comportato il passaggio in giudicato di detta sentenza nei confronti degli
odierni ricorrenti, tutti vittoriosi in tale giudizio e non destinatari
d’impugnazione, autonoma o incidentale, da parte dei Ministeri entro il
termine di cui agli artt. 333 e 371 c.p.c.
2. – Il secondo, subordinato motivo deduce la violazione o falsa
applicazione dell’art. 3 legge n. 89/01 e dell’art. 640, commi 1 e 2, e 737
c.p.c. e 24 Cost., per non essere stati i ricorrenti invitati a integrare la
documentazione necessaria a dedurre sulla questione controversa, e per non
aver la Corte territoriale esercitato il potere di richiedere informazioni al
riguardo.
3. – Il primo motivo è fondato.

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350 c.p.c.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’opposizione al collegio
ex art. 5-ter della 1. n. 89 del 2001 non è un mezzo d’impugnazione sulla
legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo
strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della

riflesso, essa non introduce un autonomo giudizio d’impugnazione del decreto
che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di
ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento,
avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo,
sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai
fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i
documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell’art.
3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a
depositarli, come previsto dal richiamato art. 640, comma 1, c.p.c. (Cass. n.
19348/15).
3.1. – La Corte distrettuale, nell’osservare che la sollecitazione ad integrare
la prova era rimessa al potere discrezionale del consigliere designato ai sensi
dell’art. 3 legge n. 89/01, il quale nel caso di specie non aveva ritenuto di
esercitarlo, mostra di aver opinato altrimenti rispetto ai suddetti principi. La
cui applicazione avrebbe invece consentito alla parte opponente ogni
opportuna integrazione documentale, al fine di dimostrare l’asserita
definitività della sentenza emessa all’esito del giudizio presupposto.
4. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del
secondo, espressamente subordinato.

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domanda indennitaria, senza limitazione di temi (Cass. n. 20463/15). Di

5. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Messina, che provvederà ad una nuova valutazione
del presupposto di cui all’art. 4 legge n. 89/01, senza precludere ogni ulteriore
produzione documentale al riguardo.

P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto
impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, che
provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18.11.2015.

5.1. – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione.

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