Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2892 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18922-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GENOVESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4757/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 4757/10/17 depositata in data 4 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Messina, accoglieva l’appello proposto da C.G. avverso la sentenza n. 299/12/09 della Commissione tributaria provinciale di Messina, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento per omesso versamento TARSU 2005, dichiarando parzialmente cessata la materia del contendere in relazione a sgravio parziale;

– In particolare, verificato il contraddittorio anche nei confronti del Comune di Messina oltre che dell’Agente della riscossione, la CTR riformava parzialmente la decisione di primo grado dichiarando non dovuta alcuna somma portata dalla cartella e compensava le spese di lite;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo, che illustra con memoria. Nè il Comune di Messina nè l’Agente della riscossione si sono difesi, restando intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per aver la CTR compensato le spese di lite nonostante l’accoglimento dell’appello;

– Nel caso di specie, accolto l’appello del contribuente, la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione adducendo una apodittica “problematicità della questione” e l’errorea qualificazione della questione decisiva di prescrizione anzichè decadenza sia in appello che nel ricorso introduttivo. Al contrario, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione il contribuente ha evidenziato chiaramente di aver proposto motivo di appello facendo riferimento anche alla decadenza e al fatto che, sin dal ricorso introduttivo, aveva inquadrato la questione richiamando il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, il quale fa esplicitamente riferimento “a pena di decadenza”;

– In conclusione, la “problematicità” e anche l'”erronea deduzione della ricorrente”, peraltro neppure corrispondente alla realtà processuale, sono del tutto inidonee a costituire grave o eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite. La sentenza è così confliggente con il principio di diritto sopra richiamato e, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Messina, in diversa composizione, affinchè si attenga all’enunciato principio e provveda alla liquidazione delle spese di tutti i gradi di merito, oltre a quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Messina, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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