Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2892 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2892 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 19784-2016 proposto da:
CATTANI ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUEFTI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO
SARZI AMADE’;

– ricorrente contro
LUSUARDI ENZO, CAMPANINI DORINA, CASONI
ROSSANO, VERONI SILVANO;

– intimati avverso la sentenza n. 1606/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 29/09/2015;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2016 n. 19784 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

Rilevato che:
1. Adriana Cattani ricorre in cassazione con due motivi, avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Bologna n. 1604 del 29 settembre 2015 che ha confermato la
sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di simulazione assoluta,
accogliendo quella revocatoria ex art. 2901 proposta da Enzo Lusardi nei
confronti di Adriana Cattani e Silvano Veroni.

3.2. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del
ricorso.

Considerato che:
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa
il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene
la detta proposta.
5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c..
E’ difatti principio di questa Corte che l’art. 366 cod. proc. civile, nel dettare le
condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto
introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello
legale” del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con
l’inammissibilità del ricorso.
Il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 dell’art.
366 cod. proc. civ., è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto
nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di
cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle
censure proposte.
L’esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i fatti
processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso.
Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della «esposizione
sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ. e quello —
che lo segue nel modello legale del ricorso — della «esposizione dei motivi per i
3

2.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

quali si chiede la cassazione» (n. 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.), essendo
l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della
Corte, i motivi di ricorso e le censure mosse alla sentenza impugnata.
In altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’art. 366 cod. proc.
civ., la Corte di Cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in
grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di percepire sia il rapporto

della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter
procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze
necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti (Cass. n. 18273/2017).
6. Ma i motivi con cui la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per
il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’affermata assenza di riscontro
probatorio del fatto che il prezzo ricavato dalla vendita fosse stato destinato alla
soddisfazione del creditore agente in revocatoria, e la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, in relazione alla presunta necessità giuridica di
comprova dell’effettiva identità dei proventi dell’alienazione di un bene e di quelli
impiegati per la soddisfazione del terzo creditore, ai fini di esclusione della revoca
ex art. 2901 c.c., sarebbero ugualmente inammissibili perché sono volte a
contestare la ritenuta, mancata prova che l’alienazione fosse proprio destinata a
soddisfare il creditore agente in revocatoria, che è accertamento di fatto, ed
inoltre, pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi
ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede. Il primo
motivo è, poi, fuori dai limiti imposti da Cass. S.U. 8053-8054/2014.
7. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che gli intimati
non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per
4

giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo

il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte suprema di Cassazione in data 22 novembre 2017.

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Il Presidente

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