Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2892 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 05/02/2021), n.2892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7949/2019 proposto da:

K.J., rappr. e dif. dall’avv. Enrico Angelini, dom. in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Ancona 15.2.2019, n. 2214/2019,

in R.G. 2875/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 13.1.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. K.J. impugna il decreto Ancona 7.2.2019, n. 1553/2019, in R.G. 3263/2018 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. il tribunale ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) attinenti le dichiarazioni del ricorrente, anche se credute, ad “una vicenda di vita privata e di giustizia comune”, con timori di esposizione a pericolo non riscontrati, nè riferibili ad una relazione con la zona di provenienza, altresì tenuto conto del singolo evento; b) insussistente una situazione di conflitto armato o instabilità implicanti rischio di persecuzione o danno grave nel Bangladesh, Paese di provenienza; c) insussistente ogni profilo della persecuzione e del danno grave, per mancata allegazione di appartenenza a gruppi o minoranze sensibili alla rilevanza della disciplina, apparendo privi di idoneità lesiva gli episodi riportati che avrebbero dovuto trovare adeguata protezione in patria; d) insussistente una spiccata situazione di vulnerabilità, stante l’inconferenza dello sradicamento dal precedente contesto e la non decisività in sè;

3. il ricorrente propone cinque motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo e secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 e dell’art. 4 par. 1 Direttiva UE 2004/83, nonchè art. 2697 c.c., avendo erroneamente il tribunale travisato la situazione di violenza indiscriminata in cui versa il Bangladesh, omettendo i doveri di cooperazione istruttoria;

2. con il terzo e quarto motivo si invoca la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, anche come vizio di motivazione, non avendo il decreto considerato la vulnerabilità effettiva del richiedente al rientro dando rilievo ai fatti esposti e alla documentazione versata, anche quanto all’integrazione sociale raggiunta;

3. con il quinto motivo si deduce la violazione del dovere del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, art. 101 c.p.c.;

4. premette il Collegio che la disamina del ricorso impone di circoscrivere l’oggetto del giudizio alla sola verifica del provvedimento correlata al diniego della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

5. in ragione dei limiti delle doglianze, i primi due motivi sono inammissibili; essi invero non censurano in modo adeguato la ratio decidendi su cui s’impernia il rigetto, e cioè l’assenza in Bangladesh, secondo le fonti indicate, di un conflitto armato ai sensi e per gli effetti di protezione invocati D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c); esso invero rileva “solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 26094/2018);

6. sul punto la motivazione del decreto non è contrastata dall’allegazione, almeno con valore critico, di fonti alternative rispetto a quelle consultate dal giudice di merito (pag.2); va invero ribadito, sulla scia di Cass. 22385/2020, che il ricorrente per cassazione che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito, avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio; così che, come nella vicenda, la mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile;

7. il secondo, terzo e quarto motivo sono fondati; il decreto impugnato difetta della dovuta esposizione, concisa ma chiara ed ordinata, dei fatti allegati a fondamento del diritto preteso; il tribunale ha accennato in modo del tutto confuso e poco coordinato alla vicenda narrata dal ricorrente, evitando di confrontarsi con il narrato (per come riportato in ricorso), qualificandola per un verso ipoteticamente anche credibile, ma privatistica (pag.2), premettendo ripetitivamente formule valutative di irrilevanza giuridica tanto nette quanto prive della fattispecie (la cui ricostruzione è il primario compito del giudice di merito) (pag. 2, 4, 5, 7), abbondando in locuzioni di omessa allegazione di tutti i requisiti astrattamente richiesti dalla legge per la previsione positiva delle forme di protezione anche umanitaria, ma omettendo di fissare, secondo un nucleo descrittivo minimo, i fatti comunque narrati e le ragioni del giudizio d’irrilevanza o insufficienza;

8. nè i labili ed incerti riferimenti (pag. 5, 7) ad una circostanza storica (l’unicità dell’evento connotativo dell’espatrio, nemmeno descritto e un lavoro a tempo indeterminato, concluso pendente il giudizio) assolvono, proprio per la manifesta loro parzialità rispetto al più complesso narrato (per come riportato in ricorso), al cennato requisito di completezza e alla necessaria intellegibilità della motivazione; si tratta di scelta collegiale decisoria che si risolve in una formula astratta e stereotipata, valevole per un numero indefinito di casi, che non consente di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. n. 877 del 2020, resa in situazione analoga); il tribunale, in sostanza ed inoltre, pur espressamente accertando o comunque non escludendo, in sede di esame della domanda di protezione umanitaria, la credibilità del racconto del ricorrente, e dunque in punto della fondamentale vicenda di allontanamento, ha apoditticamente ritenuto insussistente il pericolo di danno grave concretamente allegato, omettendo di valutarne – secondo un esame rigorosamente individuale della domanda e non generalizzato – l’effettiva ricorrenza alla luce del consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali, e ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali (Cass. n. 7333/2015);

9. il decreto impugnato, risultando privo della sintesi del racconto del richiedente e, cioè, della prescritta concisa rappresentazione del fatto – per come istruito – da cui nasce il diritto preteso, si evidenzia conclusivamente e già di per sè viziato; l’omissione concerne invero un elemento che non può mancare in una sentenza così come in generale in un provvedimento decisorio, essendo essenziale per la comprensione del ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla statuizione finale sulla domanda; a ciò va aggiunto che la maggior parte della motivazione si rivela poco appagante, in quanto si intrattiene su una serie di elementi – come la descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – che non sono sempre essenziali, sicchè il loro inserimento eccedente lo scopo, anche per questo aspetto, non risulta conforme al canone della sintesi cui il legislatore chiede al giudice di uniformarsi, attraverso il tratto conciso (art. 132 c.p.c.) e succinto (art. 118 disp. att. c.p.c.) e, quindi, il rispetto dei principi del giusto processo (Cass. n. 13886 del 2012); tanto più che, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-octies, per come aggiunto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter, anche “i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”;

il ricorso va dunque accolto quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, dichiarati inammissibili il primo e secondo, con cassazione e rinvio al tribunale, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i motivi primo e secondo, accoglie il terzo, quarto e quinto motivo, cassa e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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