Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28919 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30342/2018 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in Roma Via della Giuliana

32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3269/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.I., cittadino del (OMISSIS), chiese il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale di Roma rigettò la domanda, con decisione che venne impugnata dinanzi al locale Tribunale.

Con ordinanza del 29/7/2016, il Tribunale adito confermò la decisione della Commissione territoriale.

2. – Sul gravame proposto dal richiedente, la Corte di Appello di Roma confermò la decisione di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso B.I. sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di provvedere sulla richiesta di audizione del richiedente asilo, che non si era presentato dinanzi al giudice di primo grado.

Il motivo è inammissibile.

Secondo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133).

Nella specie, il ricorrente lamenta non il mancato esame di un fatto storico, ma il mancato esame di una istanza processuale. La doglianza, all’evidenza, fuoriesce dal perimetro della fattispecie normativa di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. – Col secondo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello negato la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi sussidiari e umanitari, in relazione al pericolo di danno grave che – a dire dal ricorrente – sarebbe a lui derivato dall’accusa di omosessualità che gli era stata mossa in Gambia.

Unitamente a tale censura, va esaminato, in ragione della stretta connessione, il terzo motivo (erroneamente contrassegnato nel ricorso col numero 4), col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, senza considerare la situazione di grave pericolo in cui il richiedente si trovava in ragione dell’accusa di omosessualità mossa nei suoi confronti.

Entrambi i motivi sono infondati.

Ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), per “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” si intende il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, stabilisce che “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Nella specie, la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda del richiedente come una vicenda familiare (la moglie lo ha tradito con un uomo che lo ha accusato di essere omosessuale) giuridicamente irrilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, avendo il richiedente negato di essere omosessuale e mai affermato di essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di omosessualità previsto in Gambia.

Dunque, la Corte territoriale, motivatamente e senza incorrere nel denunziato vizio di omesso esame di fatto decisivo, ha escluso la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dalla legge per la concessione della protezione sussidiaria.

Inammissibile per genericità è poi il profilo del secondo motivo con la quale si lamenta il mancato riconoscimento della protezione per motivi umanitari, in quanto la censura è priva di adeguata specificità ed è stata erroneamente dedotta cumulativamente alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, pur trattandosi di tutele fondate su presupposti diversi e non sovrapponibili.

3. – Col quarto motivo (erroneamente contrassegnato nel ricorso col numero 5), si deduce infine la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Dopo aver svolto generiche considerazioni in ordine alle condizioni previste dalla legge per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il grado di integrazione del richiedente in Italia risultante da documenti il cui contenuto non trascrive, precludendo così a questa Corte di svolgere il proprio sindacato.

Va peraltro ribadito il principio già affermato da questa Suprema Corte, secondo cui l’integrazione sociale del ricorrente in ragione della buona conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e l’assenza di condanne penali non rilevano come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che consegue, al contrario, alla sussistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), (Cass., Sez. 6-1, n. 25075 del 2017, non massimata).

4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

5. – Parte ricorrente è tenuta a versare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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