Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28917 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30061/2018 proposto da:

J.E., nato in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Massimo Gilardoni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1088/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/06/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – J.E., cittadino nigeriano, chiese il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia rigettò la domanda, con decisione che venne impugnata dinanzi al locale Tribunale.

Con ordinanza del 07/12/2016, il Tribunale confermò il provvedimento della Commissione territoriale.

2. – Sul gravame proposto dal Ministero dell’Interno, la Corte di Appello di Brescia, confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso J.E. sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello escluso la ricorrenza delle condizioni per accedere alla protezione sussidiaria, senza considerare la situazione generale del paese di provenienza del richiedente (Nigeria) e la conseguente condizione di vulnerabilità dello stesso e per avere ritenuto inattendibile il racconto del medesimo.

Il motivo è privo di fondamento.

Ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), per “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” si intende il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, stabilisce che “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (interno o internazionale) deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., Sez. 6 – 1, n. 18306 del 08/07/2019).

Questa Suprema Corte ha ancora statuito che, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass., Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019); e che, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente (Cass., Sez. 6-1, n. 11312 del 26/04/2019).

Nella specie, la Corte di Appello si è attenuta ai richiamati principi.

La Corte territoriale, infatti, ha considerato la situazione del paese di provenienza del richiedente (che è il Sud della Nigeria) ed ha motivatamente escluso, sulla base di diversi rapporti di organi internazionali, la sussistenza, in tale Paese, di una situazione di conflitto armato e, quindi, di una minaccia grave e individuale alla vita del richiedente medesimo (p. 7-10 della sentenza impugnata).

L’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, risultando congruamente motivato, supera il vaglio di legittimità.

2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello negato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, senza operare un bilanciamento tra il grado di inserimento sociale del ricorrente in Italia e la condizione di provenienza.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Premesso che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente, il ricorrente non precisa se avesse dedotto la sua situazione di inserimento in Italia anche dal punto di vista lavorativo; e non deduce di avere riproposto la questione in appello con apposito motivo.

Sul punto va ribadito il principio, già affermato da questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass., Sez. 2, n. 17049 del 20/08/2015).

3. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sempre che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che, pur essendo stato il ricorso rigettato, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA