Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28916 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 12/11/2018), n.28916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8238-2014 proposto da:

B.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GERARDO MARLIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

OLD ESPRESSO S.R.L. in liquidazione, già MOKARABIA S.P.A., in

persona del Liquidatore e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA ZOPPINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCA SCIARROTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1119/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/10/2013 R.G.N. 1422/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato ANTONIO PIMPINI per delega Avvocato GERARDO

MARLIANI;

udito l’Avvocato VINCENZO DI VILIO per delega Avvocato ANDREA

ZOPPINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1119/2013, depositata il 10 ottobre 2013, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava insussistente il diritto di B.D., già agente di Mokarabia S.p.A. dall’1/4/2000 al 23/10/2001, all’indennità di cui all’art. 1751 c.c., per intervenuta decadenza, non risultando prodotto l’avviso di ricevimento della lettera racc.ta del 26/7/2002, con cui il pagamento dell’indennità era stato richiesto.

2. La Corte considerava inoltre validamente stipulato il patto di non concorrenza, avendo il B. firmato sia il contratto di agenzia, contenente la relativa previsione, sia le “Norme Aggiuntive” aventi ad oggetto la regolamentazione del compenso, che, in quanto determinato in cifra fissa annuale, era da intendersi comprensivo anche dell’indennità dovuta per il patto.

3. Su tale premessa, e ritenuto il B. inadempiente al patto di non concorrenza, la Corte dichiarava la compensazione fra la non contestata penale convenzionale, stabilita per la sua violazione, escluse ulteriori ragioni di risarcimento a credito della preponente, e le varie voci già riconosciute nella sentenza di primo grado (provvigioni; preavviso; danni non patrimoniali; indennità ex artt. 10 e 11 A.E.C.), con la condanna dell’agente al pagamento della residua differenza, oltre spese del grado.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il B. con quattro motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la società Old Espresso S.r.l. in liquidazione (già Mokarabia S.p.A.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1751 e 1335 c.c. e art. 416 c.p.c.e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in ordine alla dichiarata decadenza dell’agente dall’indennità in caso di cessazione del rapporto. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata: (a) per avere ritenuto il difetto di prova dell’avvenuto ricevimento, da parte della preponente, della comunicazione prevista dall’art. 1751 c.c., comma 5, e conseguentemente la decadenza dell’agente dall’indennità, senza valutare che, essendo la comunicazione atto ricettizio, era operante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. e che tale presunzione non era stata superata, nel caso di specie, anche tenuto conto della genericità della contestazione formulata al riguardo dalla società nel primo grado di giudizio; (b) per avere trascurato di considerare le lettere del 7/12/2001 e 17/12/2001, inviate alla preponente dal proprio legale e che, ove esaminate, avrebbero portato ad escludere la maturazione della decadenza; (c) per avere ritenuto che la previsione di cui all’art. 1751 c.c., comma 5, trovasse applicazione nella fattispecie concreta, nonostante che il rapporto fra le parti, conclusosi nel 2001, fosse stato regolato dagli Accordi Economici Collettivi e che la relativa disciplina – da interpretarsi, ai sensi dell’art. 1751, comma 6, nel senso della sua inderogabilità a sfavore dell’agente – non prevedesse la decadenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce: (a) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, per avere la sentenza di appello ritenuto validamente stipulato il patto di non concorrenza, mediante la sottoscrizione del contratto di agenzia e delle “Norme Aggiuntive” relative all’ammontare del compenso, sebbene il patto configurasse una clausola vessatoria e, come tale, richiedesse una specifica approvazione per iscritto; (b) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1751 bis e 2596 c.c., nonchè dell’art. 14 dell’Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione, per avere la sentenza di appello ritenuto che il compenso fisso annuale definito nelle “Norme Aggiuntive” comprendesse anche l’indennità dovuta per il patto di non concorrenza, pur trattandosi di importo omnicomprensivo riferito a voci diverse e, quindi, privo di specifica determinazione con riguardo al patto e agli elementi che concorrono alla commisurazione del relativo corrispettivo; (c) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, per avere la sentenza ritenuto dimostrato, in virtù del principio di non contestazione, sia l’avvenuto svolgimento di attività concorrenziale da parte dell’agente successivamente alla cessazione del rapporto, sia la quantificazione della penale operata dalla società preponente.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle domande proposte con l’appello incidentale.

4. Con il quarto, infine, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1748 c.c., comma 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza respinto la domanda concernente le provvigioni indirette sulla base della mancata prova delle circostanze richieste per l’accertamento del relativo diritto, senza peraltro ammettere le istanze istruttorie e, in particolare, gli ordini di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. proposti a tale fine.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Quanto alla prima delle censure in cui esso si articola, è da rilevare che il ricorrente, nell’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha dedotto di avere allegato, oltre alla copia della lettera raccomandata del 26 luglio 2002, anche la ricevuta che ne comprovava l’avvenuta spedizione alla società preponente e cioè il documento essenziale ai fini della presunzione di conoscenza, posto che, come più volte precisato da questa Corte, “la lettera raccomandata o il telegramma – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente” (Cass. n. 22133/2004 e successive numerose conformi).

7. Non vale, d’altra parte, a sostenere una diversa conclusione l’affermata carenza di una contestazione specifica da parte della società nel primo grado di giudizio, non risultando dedotto, parimenti nell’inosservanza del principio di autosufficienza, che l’attore avesse specificamente allegato di avere richiesto l’indennità di cui all’art. 1751 c.c. nel termine previsto dalla norma a pena di decadenza e fermo il principio, secondo il quale “nel rito del lavoro la mancata contestazione del convenuto, o la genericità della sua contestazione, può assumere rilevanza ai fini della prova nei limiti in cui le allegazioni dell’attore siano specifiche e fornite di riferimenti concreti” (Cass. n. 11537/1996).

8. Quanto alla seconda censura, si osserva che il motivo, nella parte ora in esame, non si conforma al modello legale del nuovo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con la riforma del 2012.

9. In particolare, non risultano assolti i conseguenti oneri di deduzione ex art. 366 c.p.c. e, in particolare, non risulta precisato se, quando e in quali esatti termini i documenti, di cui alla censura proposta, e la loro supposta decisività, abbiano formato oggetto di discussione processuale fra le parti avanti al giudice la cui decisione si reputa viziata da omesso esame (Sez. U n. 8053 e n. 8054 del 2014).

10. Il motivo in esame è inammissibile anche nella parte relativa alla censura sub (c), atteso che è consolidato il principio, per il quale “qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione”: Cass. n. 15430/2018 (ord.).

11. Il secondo motivo risulta in parte inammissibile (le prime due censure) e in parte (la terza) infondato.

12. Si deve, infatti, rilevare, quanto alla censura sub (a), che essa difetta di riferibilità alla decisione impugnata, posto che la Corte di merito, nell’accertare l’esistenza di una “duplice sottoscrizione” della clausola di non concorrenza, non ha fatto alcun riferimento agli artt. 1341-1342 c.c. ma, con tutta evidenza, ricondotto ad unità l’apparente anomalia costituita da sottoscrizioni dell’agente dislocate in documenti contrattuali distinti (il contratto di agenzia, con la previsione del patto, da una parte; le “Norme Aggiuntive” concernenti anche il relativo corrispettivo, o indennità, dall’altra), nel contesto della disciplina unitaria di cui all’art. 1751 bis c.c., il quale prevede che il patto di non concorrenza debba stipularsi in forma scritta e che l’accettazione di esso comporti, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di un’indennità.

13. Nè il ricorrente ha censurato in alcun modo la premessa logica e fattuale di tale ragionamento della Corte e cioè l’assenza di predisposizione unilaterale delle condizioni di contratto da parte della preponente e, al contrario, l’intervenuto svolgimento di trattative fra le parti volte a regolarne il contenuto.

14. Inammissibile risulta anche la censura sub (b), a proposito della quale si osserva che il ricorrente, dietro lo schermo della violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e collettive, si duole, in realtà, della lettura che la Corte di appello ha dato delle “Norme Aggiuntive”, senza, tuttavia, richiamare le regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. e, a fortiori, senza dedurre da quali di esse il giudice di merito si fosse discostato e il punto della sua decisione in cui tale scostamento fosse avvenuto, secondo orientamento del tutto consolidato di questa Corte (cfr., fra le molte, Cass. n. 25728/2013).

15. La terza censura (c) del motivo in esame è infondata.

16. Il giudice di appello non si è invero limitato a fondare l’accertamento dell’avvenuto svolgimento di attività concorrenziale, nel tempo successivo alla cessazione del rapporto, sul fatto della non contestazione da parte dell’ex agente, ma, pur richiamando tale non contestazione, insieme con difese incompatibili con una contraria volontà processuale, ha compiuto una più estesa ricognizione degli elementi di prova, valorizzando – nell’ambito delle prerogative, in tema di scelta, verifica e valutazione delle prove, che competono in via esclusiva al giudice di merito (cfr., fra le molte, Cass. n. 6288/2011) – le risultanze dell’interrogatorio libero del ricorrente e delle dichiarazioni testimoniali assunte (cfr. sentenza impugnata, p. 4); mentre, con riferimento alla misura della penale, non risulta dedotto dal ricorrente che essa, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, fosse stata oggetto di contestazione.

17. Il terzo motivo è infondato.

18. Si deve, infatti, rilevare che la Corte ha preso in considerazione le domande proposte con l’appello incidentale e, in particolare, ha pronunciato sia sull’erronea liquidazione (nell’importo di Euro 10.000,00) dei danni “non patrimoniali – morali” sofferti dall’odierno ricorrente (cfr. sentenza, p. 2 e p. 3 in principio, oltre a capo 3 del dispositivo), sia sulle domande di corresponsione delle indennità ex artt. 10 e 11 dell’Accordo Economico Collettivo (cfr. ancora p. 3, secondo capoverso, e capo 3 del dispositivo), sia anche sulla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio e sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (p. 4); mentre la domanda concernente l’erronea liquidazione dell’indennità ex art. 1751 c.p.c. risulta oggetto di intervenuto assorbimento nella declaratoria di insussistenza del relativo diritto.

19. Il quarto motivo è inammissibile.

20. Il ricorrente invero non si confronta con quella parte della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte, nel rigettare la domanda di pagamento delle provvigioni “indirette”, ha osservato, con riferimento all’art. 1748 c.c., comma 3, come non soltanto non fossero stati acquisiti elementi di prova (eventualmente integrabili mediante l’ammissione dei mezzi di prova richiesti e non esaminati) ma come difettassero in radice, nella specie, anche idonee e “specifiche allegazioni” a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio.

21. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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