Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28913 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9908-2020 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RITA LABBRO FRANCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS); in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI LECCE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 261/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 261/2020 depositata il 3/02/2020, ha respinto l’appello avverso decreto del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la richiesta di E.O., cittadino della Nigeriana seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, la Corte distrettuale ha dato atto che, come già ritenuto dal Tribunale, il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese d’origine, per timore di subire la vendetta degli abitanti del luogo, avendo egli, nel 2016, mentre era alla guida di un camion, investito ed ucciso una ragazza ed avendo gli stessi abitanti ucciso un suo assistente) non era credibile e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; quanto alia protezione sussidiaria, non ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, lett. a) e b), la regione di provenienza del richiedente (l’Edo State, nella parte meridionale della Nigeria), anche alla luce dei Report consultati (Amnesty International, 2017-2018; report del sito COI/EASO e “Viaggiare Sicuri”), non era interessata da violenza indiscriminata, mentre non rilevava la situazione di instabilità politico-sociale nel Paese di transito, la Libia, in difetto di allegazione di una connessione tra la domanda di protezione e le vicende del Paese di transito;

neppure ricorrevano i presupposti per la protezione umanitaria, in difetto di situazioni di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento dal Paese d’origine, non essendo sufficiente ii percorso di integrazione avviato in Italia (peraltro non adeguatamente documentato), nè risultando che la zona di provenienza del richiedente fosse stata di recente colpita dall’epidemia della febbre di Lassa ed essendosi il sistema sanitario nigeriano comunque organizzato per contrastare o limitare i contagi.

Avverso, la suddetta pronuncia, E.O. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce a solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità del decreto, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, e art. 35 bis, per avere il Tribunale valutato la domanda del richiedente senza esame autonomo della posizione individuale e facendo riferimento ad informazioni tratte da fonti non aggiornate.

2. La censura è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale” (Cass. ord. n. 30105 del 2018).

Al fine di ritenere adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice è tenuto quindi ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. ord. n. 11312 del 2019), in quanto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve,, avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019).

Nella specie, nella decisione impugnata, si è fatto riferimento a più fonti specifiche per descrivere da dove si è tratto il giudizio sull’assenza di conflitti interni o violenza indiscriminata nel Paese d’origine; nè, in ricorso, il ricorrente ha allegato di avere prodotto in giudizio specifici report di organismi internazionali non presi in esame dalla Corte di merito (se non con riferimento alla ritenuta emergenza sanitaria per la febbre di Lassa, esclusa argomentatamente dalla Corte distrettuale).

Quanto, invece, alta situazione nel Paese di transito (la Libia), questa Corte (Cass. 31676/2018) ha chiarito che “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che ih un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (Dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese”. Il motivo risulta, sul punto, del tutto generico. Il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla situazione di instabilità e violazione dei diritti umani della Nigeria ed alla situazione in Libia, paese di transito, ed ad un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire nuove violenze (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto la norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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