Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28913 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 12/11/2018), n.28913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19603-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE JONIO 2,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA TESTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ORAZIO ALFREDO ZAPPIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1234/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/08/2013 r.g.n. 1200/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1234 in data 11 giugno – 23 agosto 2013 la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della impugnata pronuncia di primo grado (che aveva dichiarato la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro stipulato in data 14 / 15 luglio 2003 per esigenze di carattere sostitutivo relativamente al personale addetto al recapito nella Regione (OMISSIS), con adibizione all’ufficio postale di (OMISSIS), dal sedici luglio al trenta settembre 2003, tra R.S. e POSTE ITALIANE S.p.a., con conseguente accertamento dell’esistenza inter partes di un rapporto a tempo indeterminato e condanna di Poste Italiane al risarcimento del danno), liquidava detto risarcimento, in base allo jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 determinando l’indennizzo spettante in ragione di quattro mensilità della retribuzione, oltre poi alle retribuzioni maturate dalla sentenza di secondo grado, “con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi (il secondo risulta ivi per evidente errore materiale numerato pure come 1) poi ulteriormente illustrati con memoria; l’intimato R. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso, anch’esso poi illustrato da successiva memoria; che il Pubblico Ministero in sede come da sua motivata requisitoria scritta del tre maggio 2018 ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la società ricorrente ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1372,1175,1375 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la parte in cui la Corte di merito aveva disatteso l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso; 2) del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11, art. 12 preleggi, nonchè artt. 1362 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto la genericità della causale indicata nel contratto di assunzione a tempo determinato, sicchè per l’opinato difetto del requisito di specificità aveva accolto la domanda di parte attrice; 3) in via subordinata, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè dell’art. 1419 c.c.; 4) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento all’indennità liquidata L. n. 183 del 2010, ex art. 32 laddove la Corte d’Appello aveva pure riconosciuto al R. il diritto alle restrizioni maturate a decorrere dalla sua pronuncia in poi, non avendo tenuto conto “dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro (ripristino in esecuzione della sentenza di primo grado) a seguito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 15/12/10 all’indomani della pronuncia di riammissione in servizio”, giusta l’apposita documentazione prodotta dalla società all’udienza di appello svoltasi come da verbale del 10 gennaio 2012;

il primo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale applicato il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compète al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (Cass. 10/11/2008 n. 26935, 1/7/2015n. 13535 ed in motivazione 31/3/2015 n. 6549, rilevandosi, inoltre che “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” – cfr. Cass. 4/8/2011 n. 16932); nella specie la Corte distrettuale ha pure adeguatamente motivato il proprio convincimento circa l’insussistenza dell’eccepito mutuo consenso, sicchè vale anche quanto più recentemente affermato da Cass. lav. con sentenza n. 29781 del 12/12/2017, secondo cui, in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, alla stregua delle rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente;

appare, invece, fondato il secondo motivo, con il quale la società lamenta l’esclusione della legittimità della clausola appositiva del termine, pur essendo la causale del contratto de quo specifica, giacchè la stessa precisava in modo circostanziato le ragioni di carattere sostitutivo che giustificavano l’apposizione del termine stesso, la durata del contratto, le mansioni del personale da sostituire (personale dell’area operativa addetto al servizio recapito presso la Regione (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il periodo primo luglio – trenta settembre 2003) e quelle da esplicare (mansioni di recapito, pure mediante l’utilizzo di autoveicolo o di motociclo fornito dalla Società in relazione alle specifiche esigenze di servizio), durata 16 luglio / 30 settembre, inquadramento nell’area operativa di cui all’art. 24 del c.c.n.l. 11-01-2001, l’unità produttiva di applicazione ((OMISSIS));

questa Corte ha da tempo al riguardo chiarito (v. in part. Cass. 21/1/2010 n. 1577 e n. 1576) che il quadro normativo emerso a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del 2 n. r.g. 11081/2013 termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; si è infatti affermato che l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate; il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere applicato; il concetto di specificità risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza; è stato in particolare precisato (cfr. in motivazione Cass. 15/12/2011 n. 27052) che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica solo occasionalmente scoperta; in quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione; l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è dunque legittima, se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, in motivazione, Cass. 12/1/2012 n. 565, Cass. 4/6/2012 n. 8966);

dette conclusioni sono state condivise e fatte proprie dalla Corte Costituzionale, la quale, tornata a pronunciare nuovamente sulla questione, ha evidenziato come “il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico. Non si può escludere, infatti, la legittimità di criteri alternativi di specificazione, semprechè essi siano adeguati allo stesso fine e ancorati a dati di fatto oggettivi. E così, anche quando ci si trovi – come ha rilevato la Corte di cassazione – di fronte ad ipotesi di supplenza più complesse, nelle quali l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per la notevole dimensione dell’azienda o per l’elevato numero degli avvicendamenti, la trasparenza della scelta dev’essere, nondimeno, garantita. In altre parole, si deve assicurare in ogni modo che la causa della sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio” (Corte Cost. 27/3/2013 n. 107);

la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo erroneamente escluso il requisito della sufficiente specificazione di cui sopra, poichè le ragioni sostitutive erano tuttavia riferite all’ambito territoriale dell’intera (OMISSIS), mentre l’ufficio di (OMISSIS) era stato indicato quale luogo nel quale di norma il R. avrebbe dovuto lavorare, laddove dal testo del suddetto contratto, accluso in copia al ricorso, si evince che il riferimento al territorio dell’intera regione siciliana riguardava il personale in pianta stabile assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il periodo estivo luglio /settembre dell’anno 2003, mentre l’assegnazione del R. – con mansioni di (OMISSIS), rientranti tra quelle previste dal suddetto inquadramento e comportanti anche l’utilizzo di mezzi di locomozione in relazione alle connesse esigenze di recapito – risulta univocamente individuata “presso l'(OMISSIS)”, con l’ulteriore precisazione, quindi, che il luogo di lavoro (ossia il territorio dove il R. durante l’anzidetto tempo determinato avrebbe dovuto eseguire le prestazioni per cui veniva assunto) avrebbe dovuto riguardare, “di norma” (cioè di regola, per quanto stabilito complessivamente nello stesso contratto ed in relazione alla suddetta precisata assegnazione) tutto il territorio del “Comune di (OMISSIS)” (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 13466 del 06/04 – 30/06/2016, in relazione a contratto che precisava le ragioni di carattere sostitutivo giustificanti l’apposizione del termine, in particolare, oltre alla durata del contratto, l’inquadramento e le mansioni del lavoratore assunto e del personale da sostituire – (OMISSIS) – e la funzione aziendale di riferimento – (OMISSIS):… “In breve, l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata, come in concreto avvenuto nel caso di specie, da elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni “caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato”);

il suddetto motivo va pertanto accolto, con conseguente assorbimento di quelli ulteriori, successivi in ordine logico;

l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello designata in dispositivo, la quale provvederà attenendosi ai richiamati principi di diritto, statuendo anche sulle spese del presente giudizio;

non sussistono, infine, i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato, visto che l’impugnazione di cui al ricorso di POSTE ITALIANE è risultata, ancorchè in parte, fondata.

P.Q.M.

la Corte ACCOGLIE il SECONDO motivo di ricorso, RIGETTA il primo e dichiara ASSORBITI gli altri due motivi; CASSA la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e RINVIA alla Corte di Appello di Catania, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 201

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