Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28912 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14736/2018 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4759/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 15 novembre 2017, ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto della domanda di U.A., cittadino della Nigeria, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le due dichiarazioni state ritenute attendibili (costui aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per essere stato più volte aggredito e minacciato di morte da simpatizzanti del (OMISSIS), partito al potere e, in occasione della prima aggressione, aveva fatto arrestare uno degli autori, così sancendo la sua condanna a morte, in quanto ritenuto oppositore del partito al potere).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, la Corte d’Appello di Milano ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato altresì ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione U.A. affidandolo a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, art. 2 e CEDU nonchè omesso esame di fatti decisivi.

Lamenta il ricorrente di aver espressamente dedotto nell’atto di appello (pagg. 4 e 5) che, nonostante non avesse mai fatto parte di alcun partito politico, la sua abitazione era stata attaccata da membri del (OMISSIS) e durante tale aggressione era riuscito a catturare uno degli autori dell’atto criminale, circostanza che lo aveva fatto considerare un oppositore del regime, esponendolo ad un rischio concreto per la propria incolumità.

Nè le autorità del suo paese d’origine erano in grado di tutelarlo, essendo le forse dell’ordine corrotte e violente.

La Corte di merito aveva omesso l’esame dei fatti decisivi di persecuzione diretta ed indiretta dedotti dall’appellante.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c per l’omesso esame comparativo delle informazioni provenienti dal richiedente nella arre dallo stesso indicate.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, art. 2 e CEDU.

Lamenta il ricorrente la violazione dei parametri normativi per la definizione di danno grave.

4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10 Cost., comma 3 nonchè la motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria.

1. Il primo motivo è fondato.

Va osservato che la Corte d’appello, nell’esaminare la vicenda personale del ricorrente, non ha affatto seguito pedissequamente il ragionamento del giudice di primo grado, che aveva ritenuto il racconto dello stesso inattendibile, attribuendo, anzi, implicitamente credito al suo narrato. Significativo è il passaggio a pag. 4 in cui il giudice di secondo grado ha osservato che “….l’unico scontro intercorso tra l’appellante, che sembra non aver mai fatto politica, ed un gruppo non meglio definito di fiancheggiatori, che volevano ucciderlo, non integra assolutamente una situazione di persecuzione politica anche perchè trattasi di un unico episodio isolato a seguito del quale ha deciso di lasciare il paese.

Dunque, il giudice d’appello, non ha messo in dubbio la veridicità del racconto del richiedente (compresa il rischio che ha corso lo stesso di essere ucciso), ritenendo, tuttavia, tale episodio isolato e non riconducibile alla persecuzione politica.

Va, tuttavia, osservato che se – come ha ritenuto la Corte di merito non si contesta il narrato del ricorrente, deve precisarsi, in primo luogo, che gli episodi in cui il ricorrente è stato vittima di un’aggressione da militanti del partito politico al potere sono due, e, in occasione della seconda aggressione, i suoi aggressori hanno fatto irruzione nella sua officina armati di fucili. Appare quindi del tutto comprensibile la decisione del ricorrente di fuggire dal paese d’origine dopo “solo” due aggressioni, nell’immediatezza delle stesse.

Nè può rilevare la circostanza evidenziata dal giudice d’appello che il ricorrente non avesse fatto mai politica.

In proposito, secondo l’art. 10, comma 2 dir. 2004/83/CE “nell’esaminare se il richiedente abbia un fondato timore di essere perseguitato è irrilevante che lo stesso possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni”.

Dunque, secondo i militanti del partito al potere, il ricorrente era un oppositore del regime ed in tale contesto lo stesso è stato oggetto di più aggressioni prima di decidere di fuggire.

Non vi è dubbio quindi che la Corte di merito sia incorsa in un errore nell’interpretazione della nozione di persecuzione politica.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

3. I residui motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA