Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28911 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 12/11/2018), n.28911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2121-2014 proposto da:

ASPEM RETI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURELIA 386, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPILONGO,

rappresentata difesa dall’avvocato GABRIELE CARRA’, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LA GOLETTA,

7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CATAPANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CAZZOLA, CLAUDIO

MARELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2799/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/07/2013 R.G.N. 3700/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato EMANUELE NATI per delega Avvocato GABRIELE CARRA’;

udito l’Avvocato CLAUDIO MARELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Milano con sentenza n.2799 del 2013 ha rigettato l’appello promosso dalla società Aspem Reti srl avverso la sentenza del tribunale di Varese del 2009, che aveva accolto la domanda di A.N., consigliere di amministrazione della Aspem SRL, società da cui Aspem Reti si era scissa e che veniva condannata al pagamento in favore di A. della somma di Euro 29.166,00 a titolo di compenso per le prestazioni svolte nella veste ci consigliere di amministrazione a favore della società, nella quale aveva ricoperto la carica di consigliere per il periodo dal 28.12.2002 al dicembre 2005.

La corte ha preliminarmente ritenuto infondato il motivo relativo alla eccepita incompetenza dell’adito giudice ordinario in primo grado, in assenza di qualsiasi specifico pregiudizio processuale, rispetto al rito differenziato del lavoro e, nel merito, ha ritenuto che l’ A., già consigliere in Aspem spa, era divenuto membro del CdA della Aspem Reti srl, dopo la scissione, ricoprendo tale ruolo sino al 2007, che tuttavia prima del 2005 non aveva ricevuto alcun emolumento per l’opera professionale svolta in qualità di consigliere di amministrazione di detta società, in quanto solo nel dicembre 2005 Aspem Reti aveva stabilito un compenso annuo di Euro 10.000, su proposta dello stesso A. in data 15.12.2005.

La corte milanese ha poi rilevato che dalla costituzione della società alla fine del 2005, si erano tenute 20 assemblee a cui l’ A. aveva sempre partecipato e che pertanto andava riconosciuto il diritto ad una adeguato compenso, non essendo mai stata contestata la sua opera intellettuale in favore della società nel ruolo rivestito. La sentenza impugnata ha escluso infatti che A. avesse tacitamente rinunciato a detto emolumento e che nulla impediva alla società appellante di inserire successivamente in bilancio le poste relative al compenso dei propri amministratori, sebbene la somma liquidata fosse la risultante di diverse annualità.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Aspem Reti srl affidato a due motivi, cui ha resistito A. con controricorso, poi illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2230 c.c. in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte erroneamente assimilato la prestazione degli amministratori di società ad una prestazione d’opera intellettuale rientrante nella previsione dell’art. 2230 c.c., norma su cui la corte ha fondato il diritto al compenso, mentre per contro nessuna norma prevede e regola il compenso degli amministratori, potendo tali compensi essere stabiliti solo dallo Statuto o dall’assemblea dei soci: qui l’assemblea ha deciso solo dopo il 15.12 2005.

2) con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: non sarebbe stata esaminata la tacita rinuncia di A. al compenso per il periodo 2002/2005 dimostrato dalla sua mancata rivendicazione in detto periodo di qualsiasi richiesta in merito, rinuncia che nel caso in esame è del tutto legittima, ricadendo tale compenso nella sfera di disponibilità dell’amministratore, non essendo applicabile al rapporto l’art. 36 Cost.. Andrebbe pertanto ribaltato il ragionamento svolto della corte di merito secondo cui per prassi le prestazioni intellettuali vanno retribuite.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente perchè in realtà entrambi diretti a censurare le argomentazioni della corte sulla remunerabilità dell’attività di consigliere di amministrazione dell’ A., non meritano accoglimento.

La giurisprudenza di questa Corte ha oramai espresso un orientamento consolidato in tema di remunerazione dell’attività svolta dal consigliere di amministrazione in esecuzione del suo incarico, statuendo che l’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli e che tuttavia tale diritto è disponibile (Cass. n. 12592/2010), potendo essere derogato da una clausola dello statuto della società o da una delibera assembleare che sancisca la gratuità dell’incarico o potendo detto compenso essere escluso anche da una rinuncia espressa o tacita dell’amministratore (Cass. n.4261/2009, Cass. 15382/2017).

Conseguentemente ove non sia stato stabilito alcun compenso per la carica rivestita come amministratore o come componente del consiglio di amministrazione, ma neanche vi sia stata una rinuncia al compenso, tale diritto sussiste e, trattandosi di diritto soggettivo perfetto, ne può essere chiesta al giudice la determinazione (così Cass. 8897/2014), anche in via equitativa, purchè venga allegata e provata la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sè sola insufficiente l’indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi (così Cass. 23004/2014).

Quanto alla fonte di tale diritto, che la corte milanese individua nell’art. 2230 c.c., sulla considerazione che la prestazione lavorativa possa assimilarsi a quella del prestatore d’opera individuale, deve osservarsi che più correttamente questa corte di legittimità l’ha ricondotta comunque alla disciplina societaria che prevede e regola il diritto al compenso dei membri del consiglio di amministrazione e degli amministratori (artt. 2364 e 2365 e 2389 c.c.), e che quindi, ove manchi una disposizione assembleare o dello statuto che stabilisca un compenso, l’amministratore è abilitato a richiederlo giudizialmente (cfr. Cass. 23004 /2014 cit.)

Si profila peraltro comunque inammissibile l’assunto della ricorrente, di cui al secondo motivo di ricorso, circa l’omesso esame da parte della corte territoriale della tacita rinuncia di A. a tale compenso per i periodi anteriori al 2005 – anno in cui la remunerazione è stata prevista con delibera assembleare anche con riferimento alle annualità precedenti – consistita nel non avere egli mai rivendicato in passato tale compenso. Ed infatti la corte di merito ha esaminato tale condotta, – e ciò è già di per sè sufficiente per ritenere l’inammissibilità del vizio lamentato in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c., ma ne ha comunque argomentato ampiamente l’irrilevanza.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della società ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, a cui va aggiunto il pagamento del contributo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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