Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2891 del 12/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2891 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 939-2015 proposto da:
PECORARO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROI\IA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABRIZIO MASTRO;
– ricorrenti contro
PREFETTURA di NOVARA;
– intimata avverso l’ordinanza n. 3972/2014 del GIUDICE DI PACE di
NOVARA, depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Data pubblicazione: 12/02/2016

22/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Ric. 2015 n. 00939 sez. M2 – ud. 22-10-2015
-2-

Fatto e diritto
1)Giovanni Pecoraro proponeva opposizione, davanti al giudice di
pace di Novara, avverso il decreto di sospensione della patente
emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia Novara,
notificatogli il 05.09.2014.

datata 13.10.2014, depositata il 16.10.2014 e notificata al
ricorrente il 21.10.2014, dichiarava inammissibile il ricorso, in
quanto era stato depositato in cancelleria “oltre il termine
perentorio per proporre opposizione”.
2) Avverso questo provvedimento Giovanni Pecoraro ha proposto
ricorso per cassazione.
E’ stata omessa la notifica del ricorso e l’amministrazione non si
è quindi costituita.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Ha rilevato, oltre all’omessa notificazione, che il ricorso era
stato depositato in data 21.11.2014 presso il g.d.p. di Novara,
dal quale è stato spedito a mezzo posta alla cancelleria di questa
Corte il 29.11.2014.
Ha inoltre osservato che il ricorso era inammissibile in quanto il
rimedio da esperire avverso il provvedimento del giudice di pace
era l’appello e non il ricorso immediato per cassazione.
L’avviso di udienza e la relazione preliminare sono stati
comunicati al difensore del ricorrente il 30 luglio 2015 a mezzo
fax, non essendo stato eletto domicilio in Roma, ma in Torino.
n. 939-2015

D’Ascola rei

Il giudice di pace con ordinanza emessa fuori udienza n. 3972/2014

t

Non è pervenuta alcuna memoria, né istanza.
3) L’esame degli atti consente di verificare che il ricorso
pervenne 1’11 novembre 2014 all’Ufficio protocollo della Corte di
cassazione e venne avviato alla cancelleria centrale penale (CP)
con protocollo 24506 del 12 11 2014. Questa cancelleria chiese in

causa. La cancelleria del giudice di pace di Novara in data 25
novembre predispose la risposta alla Corte di cassazione alla
quale trasmise il fascicolo 20224/2014 unitamente a ricorso per
cassazione F,„ Mastro. Il plico, spedito il 29 novembre
2014 (cfr timbro spedizione sulla busta) pervenne il 2 dicembre
2014 alla cancelleria centrale penale e il 5 dicembre al
protocollo come da timbri e annotazioni presenti.
E’ stato avviato per il deposito d’ufficio alla cancelleria, che
ha provveduto il 14 gennaio 2015 ad attestare che trattasi di
«ricorso NON notificato presentato al Giudice di Pace di Novara
il 21/11/2014»
3.1) Il Collegio rileva che determinante e sufficiente per la
declaratoria di inammissibilità è l’omessa notifica del ricorso
per cassazione all’amministrazione che aveva adottato il
provvedimento opposto.
E’ noto che nella giurisdizione civile contenziosa soltanto con la
notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per
l’esercizio dell’attività’ giurisdizionale (cfr. Cass.
12925/2014).

n. 939-2015

D’Ascola rei

4

detta data al giudice di pace di Novara l’inoltro del fascicolo di

La notificazione del ricorso per cassazione deve inoltre essere
effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di
procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio
(Cass. n. 3139/2014)
Questa modalità di instaurazione del giudizio di legittimità non

– come le controversie in materia di sanzioni amministrative, di
cui agli artt. 6 e 7 del decreto legisl. 150/2011.
3.1) E’ stato conseguentemente omesso il deposito del ricorso
notificato

nella cancelleria della Corte entro i venti giorni

dalla notificazione (peraltro mancata), adempimento previsto e
sanzionato dall’art. 369 c. l c.p.c., che si deve rilevare
d’ufficio.
3.2) Resta superfluo esaminare la formulazione del ricorso, nonchè
la appropriatezza del rimedio prescelto, in relazione alla
previsione normativa, che impone di proporre appello avverso i
provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità per tardività delle
opposizioni (art. 6 cit., v. Cass. 18820/2015; 13260/14), in luogo
del ricorso immediato per cassazione, come erroneamente indicato
nell’ordinanza impugnata.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso; non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di
lite, in mancanza di attività difensiva della controparte, non
notificata.

n. 939-2015

‘Otk

D’Ascola rei

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subisce deroghe neanche per i giudizi soggetti al rito del lavoro,

v
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio
del contributo unificato, qualificato come “indeterminato a
debito” in sede di classificazione del ricorso

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17
dell’art. l della legge n. 228/12 per il versamento di ulteriore
importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^
sezione civile tenuta il 22 ottobre 2015

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1

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