Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2891 del 09/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28312/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PIRENEI 1, presso lo studio dell’avvocato GENTILE Alfonso, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PICARELLI GENNARO,
giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ANCONA del 5/07/05, depositata il 14/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/4/2005 la Commissione Tributaria Regionale delle Marche respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate di Ancona nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente Sig. M.G. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap versata per l’anno d’imposta 1998, quale agente di commercio.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il M..
Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Già chiamata all’udienza in Camera di consiglio del 21/2/2008, la causa è stata nell’occasione rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte in argomento.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora sì tratti di attività autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).
Va per altro verso sottolineato che l’impugnata decisione appare invero in linea con il principio enunziato, a scioglimento del contrasto interpretativo insorto in tema di assoggettamento degli agenti di commercio all’IRAP, da Cass., Sez. Un., 26/5/2009, n. 12108 secondo cui “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
Orbene, nel caso il giudice dell’appello di tali principi ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, laddove, nel fare richiamo alla pronunzia Corte Cost. n. 156 del 2001, ha osservato che nel caso “il contribuente documenta, e l’Ufficio non ha smentito, che per la propria attività non si avvale nè di collaboratori dipendenti autonomi e neppure impiega sofisticati e costosi strumenti:
l’attività professionale è unicamente basata sulle personali capacità e conoscenze, per cui il caso in esame rientra chiaramente tra quelle che la Corte ha ipotizzato come attività svolte senza l’apporto e l’organizzazione di capitali o di lavoro altrui”.
All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.
Attesa l’incertezza interpretativa in argomento, risolta dal richiamato intervento delle Sezioni Unite di questa Corte in epoca successiva all’introduzione del presente giudizio di Cassazione, va peraltro disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010