Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2891 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 13197-2019 proposto da:

STASI ALESSANDRA, difensore di G.F.,

T.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MINCIO 2, presso

lo studio dell’Avvocato LUIGI MARSICO, rappresentata e difesa da se

medesima;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 3076/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

l’Avvocato S.A., procuratore di G.F. e T.M.R. nel procedimento RG n. 1949/2012, definito con ordinanza 3076/2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi oltre rimborso spese generali nel 15% ed accessori, chiede la correzione dell’errore materiale della mancata distrazione delle spese in suo favore;

considerato che, in effetti, per mero materiale errore l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, siccome affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010), può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 23, c.p.c.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato inoltre che “la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese” (cfr. Cass. n. 8085/2006).

P.Q.M.

La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3076/2019, depositata in data 1.2.2019, dopo “liquidate” debba aggiungersi “e distratte in favore dell’Avvocato S.A.”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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