Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2891 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17128/2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle

Milizie 48 presso lo studio dell’avvocato Corvasce Francesco che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Brugiapaglia Stefano;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commiss Terr Ric Prot Int Ancona,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura

Generale Dello Stato. che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2664/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta 18/11/2020 dal cons. SOLAINI

LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da A.F. cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere stato minacciato e vessato dalla setta degli (OMISSIS) che lo voleva reclutare forzosamente al posto del padre che era morto e che in vita era stato un adepto della setta.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il richiedente non credibile perchè quanto affermato era smentito dalle fonti che escludono che le sette coartino le persone affinchè aderiscano alle stesse, costituendo la partecipazione a una setta un atto di grande prestigio che offre una serie di privilegi anche se richiede ubbidienza. Pertanto, la Corte d’appello non ha riconosciuto nè lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, di cui alle ipotesi delle lettere a) e b), mentre, in riferimento alla situazione politica generale della Nigeria, la Corte d’appello, non ha rilevato una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato, nella zona di provenienza del ricorrente. Inoltre, la Corte d’appello non ha ravvisato la sussistenza dei “seri motivi” per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 8 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 18 del 2014, artt. 1 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver consultato le fonti sulle violenze e minacce di tale gruppo religioso terroristico; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, alla luce della situazione di violenza indiscriminata esistente in Nigeria; (3) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sulla protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perchè solleva censure sull’accertamento di fatto condotto dalla Corte d’appello sulla situazione delle sette in Nigeria, sulla base di fonti autorevoli ed aggiornate (EASO 4 settembre 2017), senza che il ricorrente abbia indicato alcuna fonte alternativa.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè assolutamente generico nella critica all’accertamento di fatto condotto dalla Corte d’appello relativamente alla situazione politica generale della Nigeria, che il ricorrente ha cercato di contrastare solo in termini di mero dissenso. Il terzo motivo, premesso che il D.L. n. 130 del 2020, art. 15, comma 1, (disposizioni transitoria sulla nuova versione della protezione umanitaria) non si applica al giudizio di cassazione, è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Poichè il controricorso non svolge alcuna sostanziale difesa attinente ai motivi di ricorso non si fa luogo a liquidazione delle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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