Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28908 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23581/2018 R.G. proposto da:

N.D.U., rappresentato e difeso dall’avvocato Santilli

Stefania del foro di Milano per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 828/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 828/2018 depositata il 16-2-2018, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di N.D.U., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata la domanda avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, il quale aveva riferito di aver lasciato la Nigeria a causa dei contrasti insorti con lo zio per questioni religiose e per il timore di essere nuovamente rapito da parte di appartenenti al movimento per l’indipendenza del Biafra. La Corte d’appello ha affermato di condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) ha escluso la sussistenza di rischio di danno grave, in relazione alla vicenda personale narrata. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la Corte d’appello ha evidenziato che il richiedente proveniva da una zona della Nigeria nella quale non vi erano allarmanti situazioni di conflitto armato interno, violenza indiscriminata ed instabilità politica, in base alle fonti di conoscenza richiamate (rapporto annuale 2016-2017 Amnesty International ed Easo Coi Report).

Giudici d’appello hanno ritenuto che neppure vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo allegati elementi di significativa fragilità o vulnerabilità soggettiva, anche considerando la reale situazione politico sociale dello Stato di provenienza, e che neppure fosse dimostrato l’inserimento sociale e lavorativo del richiedente in Italia.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e 27, agli artt. 2 e 3 C.E.D.U., con riferimento all’attore della persecuzione; violazione dei parametri normativi relativi ai motivi e agli agenti della persecuzione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Deduce che le sue vicende personali costituiscono fattispecie potenziale di persecuzione, attuata in ambito familiare. Lamenta omessa valutazione da parte della Corte d’appello del fenomeno familiare nel contesto descritto, avendo il ricorrente, di religione cristiana, narrato di essere stato rapito su mandato dello zio da appartenenti al movimento per l’indipendenza del Biafra. La Corte territoriale ha così violato le indicazioni fornite dall’UNHCR, i parametri di valutazione della credibilità e l’obbligo di cooperazione istruttoria e non ha esaminato i documenti prodotti che comprovavano le violenze e pressioni subite dal richiedente, che aveva rifiutato di convertirsi al culto praticato dallo zio.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione dei parametri normativi di credibilità in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, agli artt. 2 e 3 C.E.D.U.., nonchè messo esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Deduce il ricorrente di aver allegato sia il fattore di persecuzione religioso-familiare, sia quello di persecuzione etnico-politica (Biafra) e che la credibilità del suo racconto non poteva essere esclusa in base a mere discordanze o contraddizioni su fatti secondari o isolati. Invece la valutazione di credibilità avrebbe dovuto effettuarsi mediante comparazione con quanto risulta dalle fonti di conoscenza che richiama in ricorso, mediante esercizio del potere-dovere istruttorio ufficioso.

3. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. La Corte d’appello ha confermato la statuizione del Tribunale relativa al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, sia per la manifesta non verosimiglianza delle vicende narrate, spiegandone le ragioni, sia perchè nel Sud della Nigeria la religione della maggioranza della popolazione è cristiana, come da Coi report del giugno 2017. Nella sentenza impugnata è altresì specificato che il movimento BIAFRA non è violento, in base alle fonti di conoscenza indicate.

Il ricorrente chiede, in buona sostanza e inammissibilmente, il riesame del merito, senza confutare le specifiche argomentazioni espresse nella sentenza impugnata. Il denunziato vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è insussistente, in quanto la motivazione è adeguata perchè superiore al minimo costituzionale e i fatti allegati sono stati esaminati. Anche il dovere di cooperazione istruttoria è stato compiutamente adempiuto e peraltro non sussiste se le allegazioni sono generiche e inattendibili (Cass. n. 27336/2018).

4.Con il terzo motivo lamenta “Omesso esame di fatti decisivi. Violazione o falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, agli artt. 2 e 3 C.E.D.U.. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave. Violazione dei parametri normativi di credibilità fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) per non avere compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione nelle aree da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale, motivazione apparente e violazione dell’art. 2967 ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, ad avviso del ricorrente la Corte d’appello ha omesso di valutare quanto risulta dalle fonti di conoscenza richiamate anche nel giudizio di appello, che attestano una condizione di violenza diffusa e non arginabile dalle autorità pubbliche, atteso che le azioni di Boko Haram costituiscono una seria minaccia per la stabilità interna. Lamenta il mancato esercizio dei poteri officiosi in relazione alle allegazioni fornite sulla situazione di rischio.

5. Il terzo motivo è inammissibile.

5.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

5.2. La Corte territoriale, oltre a ritenere non credibili le vicende personali narrate per ciò che rileva ai fini delle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), richiamato quanto esposto nel p.3.1., ha escluso, con motivazione adeguata, l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata in conflitto armato nella zona meridionale del Paese di origine del ricorrente, indicando le fonti di conoscenza (EASO COI giugno 2017; rapporto annuale Amnesty International 2016-2017), così compiutamente adempiendo al dovere di cooperazione istruttoria. La Corte d’appello afferma che nella zona di provenienza del ricorrente (Sud Nigeria) non vi sono attentati di Boko Haram e che nella medesima zona è maggioritaria la diffusione della religione cristiana, professata dal ricorrente.

Quest’ultimo deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale del Paese di provenienza, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alla sua credibilità e quanto all’insicurezza del Paese di origine, difforme da quella accertata nei giudizi di merito. Inoltre il ricorrente riporta diffusamente i dati emergenti da alcune fonti, senza tuttavia specificatamente censurare il percorso argomentativo della sentenza impugnata, anche con riferimento all’individuazione dei fatti decisivi il cui esame si assume omesso.

6. Con il quarto motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione del dovere di collaborazione gravante sul giudice e dei parametri normativi relativi alla protezione umanitaria per esame COI e situazione soggettiva e per non avere compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione nelle aree da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale, motivazione apparente e violazione dell’art. 2967 ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale, nel negare la protezione umanitaria, non ha considerato la condizione personale di vulnerabilità del ricorrente, derivante dallo stato di instabilità, insicurezza e povertà della Nigeria e dalla complessiva situazione di detto Stato, con riguardo alle considerevoli criticità che emergono dalle stesse fonti di conoscenza citate nella sentenza impugnata.

7. Anche l’ultimo motivo è inammissibile.

7.1. Nel caso di specie il diniego della protezione umanitaria è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente.

Anche in relazione a detta doglianza il ricorrente sollecita, in buona sostanza e inammissibilmente, una rivalutazione del merito, mediante generica deduzione del vizio di violazione di legge e di quello motivazionale.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2.100, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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