Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28907 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 12/11/2018), n.28907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23409-2016 proposto da:

STEFLA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MANNUCCI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CLEMENTE MARIA MANNUCCI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

CAPUANA, 10, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FRIGGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO LEONE INGLESE in

virtù di procura in calce al controricorso;

C.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANNUCCI, che la

rappresenta e difende in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4475/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Mannucci Clemente Maria per la ricorrente,

l’Avvocato Spinoso Lucio per delega dell’Avvocato Luigi Mannucci per

la controricorrente C.A., e l’Avvocato Friggi Silvio per

delega dell’Avvocato Inglese Carlo Leone per la controricorrente

D.A.L..

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La Stefla S.r.l., quale cessionaria della quota ereditaria della condividente C.A., impugnava la sentenza del Tribunale di Roma n. 4374/2014, che pronunciandosi sulla divisione ereditaria di D.A.P., aveva assegnato alla dante causa dell’appellante solo le giacenze del conto corrente bancario intestato al de cuius, attribuendo gli altri beni alla condividente D.A.L., anche quale erede degli altri condividenti De.An.Pa. e D.A.T..

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 4475 del 13 luglio 2016 dichiarava l’appello inammissibile.

Infatti, rilevava che la sentenza impugnata era stata inoltrata per la notifica al precedente difensore della C., Avv. Claudio Benucci, e che l’avv. Eleonora Ziccheddu, collega di studio del destinatario della notifica, si era rifiutata di ricevere l’atto, dichiarando che l’avv. Benucci non era più difensore della C..

Secondo i giudici di appello tale rifiuto era illegittimo, sia perchè la Ziccheddu era codifensore, domiciliato presso lo stesso studio del destinatario della notifica, sia perchè il procuratore domiciliatario non poteva rifiutare l’atto.

Poichè in relazione alla data di tale notifica, la proposizione dell’appello era tardiva, il gravame doveva essere dichiarato inammissibile.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Stefla S.r.l. sulla base di due motivi.

D.A.L. e C.A. resistono con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 138,140,141,170,285,325, e 326 c.p.c., nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto che con il rifiuto dell’avv. Ziccheddu di ricevere la notifica della sentenza del Tribunale, la notifica stessa si fosse perfezionata, determinando quindi la decorrenza del termine breve per impugnare.

Osserva la ricorrente che nella fattispecie la notifica risultava indirizzata al solo avv. Benucci ai sensi dell’art. 170 c.p.c., sicchè non ricorreva la diversa ipotesi di elezione di domicilio di cui all’art. 141 c.p.c.

Per l’effetto, solo il rifiuto operato da parte dello stesso destinatario della notifica avrebbe potuto produrre gli effetti del perfezionamento della notifica, con la conseguenza che essendo stato il rifiuto opposto dall’avv. Ziccheddu, sebbene collega di studio e codifensore, per il perfezionamento della notifica era necessario procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Il motivo è fondato.

Ed, invero, costituisce orientamento consolidato presso questa Corte quello secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 21734/2016) ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere. Pertanto, se la notificazione della sentenza è priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell’atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest’ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell’atto.

Nel caso di specie la notificazione della sentenza era stata correttamente indirizzata all’avv. Benucci, che era il difensore della parte, dovendosi altresì escludere che ricorra una fattispecie di elezione di domicilio riconducibile alla previsione di cui all’art. 141 c.p.c. posto che (cfr. Cass. n. 18663/2012), proprio ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale ove la parte nel giudizio “a quo”, abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore. In assenza di tale autonoma indicazione, la notifica effettuata al difensore della parte non può ritenersi notifica effettuata al domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c.

Da tale considerazione consegue quindi che, conformemente sempre alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. n. 12489/2014) il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138 c.p.c., comma 2, o, giusta la previsione dell’art. 141, comma 3 medesimo codice, dal suo domiciliatario, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui all’art. 139 c.p.c., comma 1, sia tuttavia abilitata, ai sensi del comma 2 di quest’ultimo alla ricezione dell’atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c..

In senso conforme si veda altresì Cass. n. 10476/2006, ed ancor prima Cass. S.U. n. 9325/2002, che nel ribadire il principio secondo cui a norma dell’art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell’atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l’assimilazione, stabilita dall’art. 141 c.p.c., comma 3, tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario), ha avuto riguardo proprio alla notifica indirizzata al difensore presso il suo studio e rifiutata da persone addette allo studio.

In tal senso si veda anche quanto di recente precisato da Cass. n. 9779/2018, a mente della quale, a norma dell’art. 138 c.p.c., comma 2, il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell’atto, dalla quale è dato ricavare che non è consentito ravvisare il perfezionamento della notifica nel caso in cui l’addetto allo studio rifiuti di ricevere l’atto indirizzato specificamente al difensore (analoga conclusione, deve trarsi poi anche da Cass. n. 8537/2018, che nell’affermare che la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna, spettando, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio, implicitamente conferma che la notifica è da reputarsi perfezionata solo nel caso in cui il collega o l’addetto allo studio abbia effettivamente ricevuto l’atto, e non anche, come accaduto nella vicenda in esame, in cui l’atto, indirizzato formalmente all’altro difensore, sia stato rifiutato dal collega di studio ancorchè a sua volta difensore della parte).

Inoltre, anche a non voler reputare più del tutto condivisibile l’affermazione in punto d’inesistenza della notifica, alla luce dei più recenti sviluppi delle Sezioni Unite in tema di distinzione tra nullità ed inesistenza della notifica (cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016), trattasi quanto meno di notifica affetta da nullità e deve pertanto escludersi che alla stessa possa attribuirsi l’effetto di far decorrere per il suo destinatario il termine breve per impugnare.

Nè può addursi che l’avv. Ziccheddu, alla quale poi successivamente la sentenza de qua è stata notificata (ed in relazione a tale seconda notifica l’appello risulta essere tempestivo) fosse venuta in ogni caso a conoscenza della sentenza poi appellata dalla società, non potendosi far risalire alla conoscenza avvenuta aliunde la decorrenza del termine breve per impugnare, ma solo alla conoscenza legale avvenuta per effetto della formale notificazione della sentenza al procuratore.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma.

3. L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75,91,102 e 111 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere posto a carico della ricorrente anche le spese di lite sostenute dalla C., nei cui confronti era stata disposta l’integrazione del contraddittorio in appello, e sebbene la stessa nel costituirsi avesse chiesto di essere estromessa, stante la pacifica cessione dei propri diritti sulla comunione in favore della società ricorrente.

4. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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