Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28906 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO, in persona del Sindaco in carica sig.

B.S., rappresentato e difeso, per procura a margine del

ricorso, dal prof. avv. Gaglione Valerio Paolo ed elett.te dom.to

nello studio del medesimo in Roma, Via Emilia n. 88;

– ricorrente –

contro

LUPI s.r.l. (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore delegato sig. L.A., rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Casale Marsilio ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in

Roma, Via Velletri n. 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5499/04

depositata il 27 dicembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la controricorrente l’avv. Marsilio CASALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso con condanna del ricorrente alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Arcinazzo Romano ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato condannato al pagamento di L. 379.821.281, oltre interessi, in favore della Lupi s.r.l. sulla base di atto di transazione.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il primo motivo di gravame perchè conteneva domande nuove relative a pretesi danni conseguenti a indebito arricchimento in relazione all’appalto cui la transazione era collegata, nonchè allo stato di necessità in cui versava il Comune al momento della transazione stessa, mentre in primo grado il convenuto si era limitato ad eccepire il proprio parziale adempimento e l’illegittimità degli interessi anatocistici pretesi dall’attrice.

Ha inoltre disatteso il secondo motivo di appello, relativo alla supina accettazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio da parte del Tribunale, sia perchè l’appellante non aveva a suo tempo censurato la relazione del consulente, sia perchè la medesima era comunque corretta e condivisibile.

Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. La società intimata si è difesa con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d’appello abbia totalmente ignorato la prospettazione difensiva del Comune ed abbia qualificato domande nuove quelle che erano, invece, mere estensioni della qualificazione dei fatti o eccezioni parzialmente nuove e tuttavia rilevabili d’ufficio.

1.1. – Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza. Non viene infatti indicato, se non vagamente, il contenuto – che invece avrebbe dovuto essere riportato testualmente – delle difese ed eccezioni asseritamente formulate dall’appellante e trascurate dai giudici.

2. – Con il secondo motivo si deduce l’inesistenza della motivazione della sentenza impugnata.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè travisa il contenuto di quest’ultima, nel quale è invece ben individuabile il percorso logico seguito dai giudici per disattendere il gravame.

3. – Con il terzo motivo di deduce che alla cassazione della sentenza deve seguire la modifica del capo relativo alla condanna dell’appellante alle spese processuali.

3.1. – Anche quest’ultimo motivo è inammissibile, non integrando un’autonoma censura, bensì una mera conseguenza dell'(eventuale) accoglimento delle precedenti.

4. – In conclusine il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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