Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28905 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. (c.f. (OMISSIS)), R.P. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di RI.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74 -INT. 2,

presso l’avvocato PORPORA RAFFAELE, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RAFFAELE PORPORA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la manifesta infondatezza

del ricorso e condanna aggravata alle spese ex art. 385 c.p.c., comma

4.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. e R.P. hanno impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 30 settembre 2008 che ha disposto il rigetto della domanda di equa riparazione da essi formulata in relazione a giudizio introdotto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma per ottenere il rimborso di somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF protrattosi, a loro avviso, per un tempo irragionevole.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze intimato ha resistito con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 e deducono l’applicabilità al processo di natura tributaria della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo così come interpretata dalla Corte europea. La Corte del merito è pertanto incorsa nel denunciato errore di diritto per aver dichiarato l’inammissibilità della loro domanda di equa riparazione, proposta in relazione a processo tributario avente ad oggetto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sul t.f.r. loro erogato dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta. Richiamano la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, sostenendo che sarebbe determinante la mancata abrogazione del richiamo al processo tributario tra le ipotesi in cui è ammessa l’equa riparazione e ritengono che la legittimazione attribuita al Ministro dell’Economia in luogo del Ministro delle Finanze, a seguito della modifica del comma 3 dell’art. 3 della cennata L. disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225 depone per la riconducibilità della lite tributaria nel novero dei processi cui si applica l’istituto. A Conferma rilevano infine che il T.U. sulle spese di Giustizia si applica a tutti i processi e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 130/2008) si è limitata a dichiarare l’illegittimità dell’art. 2 solo per le controversie relative alle sanzioni tributarie. Invocano ad ogni modo l’intervento delle Sezioni Unite, cui chiedono di rimettere la questione. Il quesito di diritto chiede se risponde a giustizia che, in presenza della formale casistica distintiva dei processi italiani, l’ordinamento ammetta arbitrarie interpretazioni in deroga al cospetto dell’inesistenza di limitazioni qualitative espresse in ordine al processo tributario dichiarando inammissibile la domanda di equa riparazione senza aver investito la Corte Costituzionale della relativa questione.

Il resistente deduce l’infondatezza del ricorso richiamando l’orientamento che afferma l’inapplicabilità della L. n. 89 del 2001 alle liti tributarie in materia di rimborsi di imposte non dovute.

Il ricorso è infondato.

La decisione assunta dalla Corte del merito aderisce al consolidato orientamento di questa Corte che, in fattispecie identica a quella in esame, ha sostenuto che “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la controversia concernente il rimborso della maggiore Irpef trattenuta in sede di liquidazione della buonuscita per cessazione del rapporto di lavoro esula all’ambito applicativo della L. 24 marzo 2001, n. 89, atteso che, essendo controverso se la trattenuta sia stata o meno effettuata oltre il dovuto, la lite verte sulla base imponibile del tributo e, quindi, necessariamente involge l’accertamento del potere impositivo dello Stato”- Cass. n. 8980/2009-. L’inclusione tra i soggetti legittimati rispetto alla domanda di equa riparazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, argomento ex se non risolutivo al fine di ritenere ammessa in ogni caso la domanda di equa riparazione, è pertanto chiaramente riferita ai casi in cui la lite tributaria, senza involgere l’esercizio del suddetto potere impositivo dell’amministrazione, che nella specie viene necessariamente in rilievo, occorrendo stabilire la base imponibile in rapporto al quale è stato versato il tributo e la residua somma recuperabile dall’erario, sia omologabile ad un’ordinaria controversia di natura civile. Non merita accoglimento l’istanza del difensore del ricorrente di rimessione degli atti alle Sezioni Unite non ravvisandosi contrasto di giurisprudenza, nè prospettandosi in causa questione di massima rilevanza.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 700,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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