Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28905 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11028-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LEBOTTI RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

L.F., B.G., N.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo studio

dell’avvocato CARPINELLI EUGENIO MAURIZIO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 484/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 484/2019, depositata in data 26/2/2019, ha respinto il reclamo avverso dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) srl con sede in Castellana Grotte, trasferita, nelle more del giudizio, a Napoli, rilevando che, quanto alla notifica della citazione per la fase prefallimentare, essa risultava regolarmente effettuata con deposito dell’atto nella casa comunale di Napoli, mentre le altre doglianze, in punto di insolvenza e di mancato raggiungimento della soglia di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, capoverso, erano del tutto generiche.

Avverso la suddetta pronuncia, la società (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, nei confronti di N.I., B.G. e L.F. (che resistono con controricorso) e della Curatela del Fallimento (OMISSIS) srl, che non svolge difese.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta l’omessa “adeguata” motivazione in punto di stato di insolvenza in capo alla società dichiarata fallita ed in punto di sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare per la dichiarazione di fallimento.

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte (da ultimo, Cass. 11603/2018) ha già chiarito che “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito”, cosicchè “il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito”.

Nella specie, difetta la formulazione di idonei motivi ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 o 5, risultando contenere il ricorso solo una confusa e del tutto generica doglianza sulla decisione impugnata, senza distinzioni tra le diverse censure di fatto e in diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto ricorrente/controricorrenti N., B. e L., nulla essendo dovuto nel rapporto ricorrente/Curatela Fallimento (OMISSIS) srl, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti N., B. e L., liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, ed Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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