Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28904 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10160-2019 proposto da:

BE. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FARINA DOMENICO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

SOMALIA 53, presso lo studio dell’avvocato NERI MARIA ROSARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato APRILE TOMMASO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 181/2019, depositata in data 25/01/2019, – in controversia concernente un’azione revocatoria fallimentare promossa dalla Curatela del Fallimento CO.GE.IN. Group srl (dichiarato nel giugno 2009, a seguito di mancata omologazione di un concordato preventivo, ammesso con decreto del 6/10/2008) nei confronti della Be. srl per sentire revocare, ai sensi della L. Fall., art. 67, commi 1 o 2, in relazione ad un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura di calcestruzzi e la prestazione di servizi, stipulato, con scrittura privata del 29/4/2008, tra la CO.GE.I. Group srl e Be. srl, con contestuale cessione dei crediti vantati dalla CO.GE.IN. Group nei confronti di Aeroporti di Puglia spa, in forza di un contratto di appalto del 2007 con quest’ultima, cessione accettata dalla debitrice in data 9/5/2008, il pagamento effettuato, in data 24/6/2008, dalla debitrice ceduta Aeroporti di Puglia, in favore della Be., di Euro 240.000,00, – ha confermato, con correzione della motivazione, la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda subordinata, L. Fall., ex art. 67 comma 2.

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto di non potere applicare la L. Fall., art. 647, comma 1, n. 2 (operante in caso di pagamento di debiti scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anomali entro l’anno dal fallimento), poichè, al momento della stipula della cessione, non esistevano ancora debiti scaduti ed esigibili verso Be., cosicchè la cessione aveva esclusivamente funzione di garanzia, ma aveva ritenuto comunque inefficace il pagamento contestato, in forza del comma 2 della disposizione citata, a fronte della raggiunta prova, anche per presunzioni, della scientia decoctionis (sulla base dei seguenti elementi: la professione dell’accipiens, il contesto socio-economico del contratto, l’entità della somma a debito della impresa, l’essere stata la cessione redatta con atto pubblico, l’esistenza di procedure esecutive immobiliari a carico di CO.GE.IN.).

I giudici d’appello hanno sostenuto, diversamente, sotto il profilo del ragionamento, da quanto ritenuto in primo grado, che la cessione preventiva di crediti pro solvendo, nella specie stipulata contestualmente al contratto di somministrazione e prestazione di servizi, ai fini della revocatoria L. Fall., ex art. 67 comma 1, n. 2, aveva una effettiva funzione solutoria, perchè, dal tenore complessivo dell’atto di cessione (esaminate le clausole dalla lett.a) alla lett. e), essendo stato richiamato, già nelle premesse, il contratto di appalto stipulato tra la Aeroporti di Puglia spa e la CO.GE.IN. Group, nel 2007), emergeva che il versamento del corrispettivo del contratto di somministrazione di calcestruzzo e prestazione di servizi (Euro 400.000,00) era stato “agganciato” non alla fornitura delle opere e prestazioni da parte della Be. ma alla maturazione del quarto e quinto stato di avanzamento dei lavori oggetto del contratto di appalto tra la CO.GE.IN. ed Aeroporti di Puglia. Non era quindi fondato l’assunto dell’appellante, secondo cui la cessione del credito non era revocabile perchè stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente, essendo il credito della Be. anteriore rispetto al credito ceduto, maturato da CO.GE.IN. Group nei confronti di Aeroporti di Roma, ed essendo stata stipulata la cessione dei crediti al solo fine di “abbattere progressivamente” il pagamento del contratto di somministrazione di calcestruzzo e prestazione di servizi; il tutto era sintomatico della conoscenza da parte della Be. dello stato di insolvenza della cedente.

Avverso la suddetta pronuncia, la Be. srl propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Curatela Fallimento CO.GE.IN. Group srl (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art.

380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La controricorrente ha depositato tempestiva memoria, mentre la memoria della ricorrete risulta pervenuta in cancelleria solo il 13/11/2020, tardivamente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. Fall., art. 67, per avere la Corte di merito escluso che la cessione di crediti in oggetto fosse stata effettuata in funzione di garanzia di un debito sorto contestualmente, ritenendo che esso fosse stato stipulato in funzione solutoria, per estinguere un debito preesistente e scaduto.

2. La censura è infondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 9388/2011) che “la cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto”; invero, si tratta di un negozio a causa variabile da ricercarsi in concreto, attraverso l’individuazione della reale finalità perseguita dalle parti, che si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti e, pertanto, è soggetta all’azione revocatoria fallimentare, a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile, sottraendosene, invece, quando essa sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente, dovendo peraltro intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale; nè deroga al principio enunciato il riconoscimento della predetta funzione solutoria ove ricorra una contemporanea concessione di credito, allorchè questo venga utilizzato per estinguere una precedente passività, cioè un debito preesistente, scaduto ed esigibile (Cass.12736/2011; Cass. 26063/2017).

Nella sentenza n. 14002/2018, indicata dalla ricorrente, questa Corte si è limitata a dare rilievo, al fine di valutare il carattere anomalo dei pagamenti singoli avvenuti nel corso del rapporto di durata, alle modalità di pagamento seguite nel caso concreto dalle parti, in quanto solo tali circostanze sono idonee ad attestare l’eventuale carattere consueto del pagamento tramite cessione del credito e sono utili per apprezzare se l'”accipiens” sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore; il che non contraddice le ragioni che secondo la Corte d’appello depongono per una conoscenza da parte della Be. dello stato di insolvenza della CO.GE.IN. Group alla data della sottoscrizione del contratto di cessione (cfr. anche Cass. 23261/2014, in punto di accertamento in concreto dell’effettiva funzione solutoria).

Nella specie, la Corte d’appello, a fronte di una decisione di primo grado in cui si erano comunque evidenziati diversi elementi di prova in ordine alla consapevolezza da parte di Be. dello stato di crisi in cui versava la CO.GE.IN., ha ritenuto, senza, peraltro, escludere gli indici presuntivi di conoscenza dello stato di insolvenza, accertati dal Tribunale, che la stessa cessione di credito integrasse un mezzo anomalo di pagamento secondo lo schema del “collegamento negoziale”, richiamando i principi già espressi da questa Corte (Cass. n. 10264/2000: “in tema di revocatoria fallimentare, l’estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all’operazione complessivamente realizzata, e all’atto terminale di estinzione del debito, carattere di anormalità; l’esistenza di un collegamento funzionale tra negozi costituisce oggetto di apprezzamento del giudice di merito che, se condotto secondo criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanza di fatto, si sottrae al sindacato della corte di legittimità (nella specie, è stato ritenuto sussistente un collegamento funzionale tra l’accensione di un libretto di deposito giudiziario e la successiva compensazione del relativo credito con il maggior debito a carico del depositante risultante da un conto corrente affidato”).

In sostanza, attraverso il compiuto accertamento del contenuto negoziale delle pattuizioni, la Corte d’appello ha ritenuto che il meccanismo negoziale predisposto si rivelasse essere l’unico mezzo che Be. aveva per conseguire il corrispettivo del contratto di somministrazione ed avesse quindi una funzione solutoria, oltre che essere sintomatico della conoscenza da parte di Be. dello stato di dissesto della CO.GE.IN..

Trattasi, oltretutto, di valutazione di merito, incensurabile in questa sede, se non nei limiti dell’attuale articolazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.300,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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