Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28903 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. II, 12/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5690/2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE TORRE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

24/01/2017, Cron. 649/2017, RGn. 51070/2016 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto pubblicato il 24 gennaio 2017 la corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione di C.A. nei confronti del ministero della giustizia avverso decreto con cui era stata dichiarata inammissibile domanda di pagamento di equa riparazione in relazione alla non ragionevole durata di controversia avviata innanzi al tribunale di Sassari.

2. L’opposizione è stata ritenuta infondata in quanto alla data del ricorso di equa riparazione era ancora pendente il procedimento presupposto.

3. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi illustrati da memorie. Ha resistito il ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con i tre motivi di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione di norme della L. n. 89 del 2001, in relazione a disposizioni della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nonchè si sollecita la formulazione di questioni di costituzionalità in ordine alla cit. L. n. 89, artt. 3 e 4, in particolare ove prevedono che il ricorso per equa riparazione possa proporsi solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza terminativa del giudizio presupposto.

2. Con la sentenza n. 88 del 21 marzo 2018 depositata in data 26 aprile 2018 la corte costituzionale, in riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 4, nel testo sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1 e art. 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

3. I motivi, che si possono esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, vanno dunque accolti alla luce della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità e il decreto impugnato va cassato con rinvio come in dispositivo. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie i motivi di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione a essi e rinvia alla corte d’appello di Roma in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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