Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28901 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16232-2018 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, in persona del legale appresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENENTO

169, presso lo studio DELLA CORTE SRL, rappresentata e difesa

dall’avvocato DELLA CORTE SALVATORE;

– ricorrente –

contro

EDIL GEST 81 SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1127/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1127/2018, depositata in data 8/3/2018, resa in sede di rinvio, per effetto di cassazione, con sentenza di questa Corte n. 11570/2015, di pregressa decisione d’appello – in controversia promossa dalla Edilgest 81 srl nei confronti della SEPSA spa (Società per,’esercizio pubblici servizi anonima spa, oggi Ente Autonomo Volturno srl) per sentire condannare la convenuta al isarcimento dei danni derivanti dalla protratta (dal 1996 al 2004) occupazione sine titulo, già accertata con sentenza, passata in giudicato, della Corte d’appello di Napoli n. 841/1996 (in un giudizio tra la Ente Autonomo Volturno srl ed il dante causa della Edilgest 81, (OMISSIS)), che aveva riconosciuto i danni dovuti per l’occupazione (dal 1984, data di cessazione di un accordo amichevole quadriennale, di utilizzazione, intervenuto tra la SEPSA ed il Campopiano, proprietario) sino a tutto il 1995, di un’area di mq 1000, dalla prima società acquistata dal Fallimento di (OMISSIS) con decreto del GD. Del 4/5/1994, – in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda attorea (condannando la convenuta al pagamento di Euro 304.334,62, oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno conseguente all’illegittima occupazione di mq 985 di terreno dall’1/1/1996 al 31/1/2004), ha condannato la Ente Autonomo Volturno srl al pagamento in favore della Edilgest 81 della minore somma di Euro 626.725,15, oltre interessi legali dall’1/1/1996 al saldo.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che era stata cassata la pregressa decisione di appello, che aveva ridotto l’estensione dell’area oggetto di illegittima occupazione, decurtando alcune superfici: un vialetto, di mq 232, non di proprietà del fallito Campopiano, dante causa della Edilgest 81, e neppure menzionato nel decreto di trasferimento del 1994, e mq 300, relativi a grotte utilizzate ed incorporate nell’opera pubblica, in epoca anteriore al decreto di trasferimento, del 1994, dal Fallimento Campopiano alla Edilgest 81), avendo la Corte Suprema ritenuto che l’accertamento dell’estensione della proprietà, coperto da giudicato, per effetto di sentenza della Corte d’appello di Napoli del 1996 (inclusa l’area di 300 mq in contestazione, ritenuta dalla Corte d’appello di Napoli, nella predetta sentenza, non impugnata, del 1996, acquisita alla proprietà dell’espropriante e con preclusione del potere di disporne in capo al Fallimento Campopiano), precludeva il diverso accertamento, invocato dalla controricorrente E.A.V., circa l’intervenuto acquisto per giusto titolo anche dell’area inglobata nell’opera pubblica (mq 300). Quindi, i giudici di merito hanno affermato che la superficie da indennizzare fosse pari a mq 767,50 (“mq 1000 – mq 232,50”, superficie questa adibita a vialetto condominiale e risultata non oggetto del decreto di trasferimento alla Edilgest, come già accertato dalla Corte di Appello di Napoli nella prima sentenza del 2008, non tassata in parte de qua) e che quindi, tenuto conto dei criteri adoperati dal CTU e di quanto ritenuto dal Tribunale e dalla sentenza della prima Corte d’appello di Napoli del 2008, l’importo già liquidato, in primo grado, per i danni da occupazione illegittima, di Euro 816,58 (dato dalla divisione tra Euro 304.334,62, liquidati dal Tribunale, e 985 mq di superficie occupata, originariamente stimati), andasse moltiplicato per i mq di superficie occupata quale rideterminata, in considerazione del giudicato, con una debenza complessiva di Euro 626.725,15 (Euro 816,58 X 767,50 mq), “oltre interessi legali dall’1/1/1996 al saldo”.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata via PEC il 15/3/2018, a società Ente Autonomo Volturno srl propone ricorso per cassazione (notificato tra l’11 ed il 14/5/2018, presso il difensore domiciliatario, con atto ricevuto dal portiere con inoltro al destinatario della raccomandata prevista), affidato a lue motivi, nei confronti di Edilgest 81 srl (che non svolge difese). La ricorrente ha fatto presente di avere proposto, dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, anche ricorso per correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., procedura questa non ancora definita.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e alsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c., in quanto la Corte di merito, pur dando atto che sulle modalità di calcolo dei danni si era formato il giudicato interno, non ha oreso come riferimento il solo valore dell’indennità di occupazione illegittima, pari ad Euro 740.347, 67 (originarie L. 1.433.513.000), ma il diverso importo di Euro 804.334,62 (originarie L. 1.557.40.000, già liquidato in primo grado e dato dalla sommatoria di tale voce di danno e degli interessi legali TIaturati dai 1996 al 2004); b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1283 c.c., per avere la Corte d’appello, in violazione del giudicato interno, riconosciuto alla Edilgest 81 gli interessi composti, utilizzando quale parametro di calcolo del risarcimento l’importo complessivo dell’indennità di occupazione illegittima, già maggiorato dal Giudice di primo grado degli interessi maturati nell’arco temporale 1996/2004, cui ha poi dichiarato l’ulteriore diritto della Edilgest 81 di percepire altri interessi legali, sempre con decorrenza dal 1996.

2. Non si conosce quale sia stato l’esito del procedimento di correzione materiale della sentenza impugnata, in difetto di ulteriori deduzioni della parte ricorrente.

3. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Va premesso che, dalla stessa sentenza impugnata, si evince:he sui criteri di calcolo dell’indennità di occupazione non era sorta contestazione tra le parti, con formazione del giudicato interno, essendo stata impugnata in cassazione solo la statuizione in punto di estensione della superfice occupata da EAV (già SEPSA).

Orbene, dal ricorso e dall’esame della sentenza del Tribunale, emerge che, in primo grado, si era accertato, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, che la somma dovuta, a titolo di risarcimento danno, per l’occupazione illegittima dal 1996 al 2004, era pari ad Euro 740.347,67, cui dovevano aggiungersi L. 123.896.000 a titolo di interessi legali, sempre sino al 31/1/2004, ed ulteriori interessi legali dalla pubblicazione al saldo. Ne consegue che il valore liquidato dal Tribunale, e correttamente da utilizzare come parametro di calcolo, in difetto di contestazione tra le parti sui criteri di calcolo dell’indennità di occupazione stimata dal consulente tecnico l’ufficio, era dato da tale importo, e non da quello, in concreto, stilizzato dalla Corte di merito (comprensivo già degli interessi legali liquidati dal 1996 al 2004), e quindi da Euro 751,62, corrispettivo del risarcimento per ogni mq al netto degli interessi (Euro 740.347,67: 985 mq), da moltiplicare poi per la superficie occupata quale correttamente accertata (mq 767, 50).

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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